Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14281 del 13/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15789/2010 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO

GLENDI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE per delega

dell’Avvocato MANZI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR di Genova, con sentenza 20 aprile 2009, ha rigettato il gravame di C.L. avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento, emesso in rettifica del suo reddito derivante dall’attività professionale di avvocato, per l’anno d’imposta 2000.

Il contribuente aveva dedotto l’inapplicabilità degli studi di settore, avendo egli optato per il regime contabile ordinario, e la infondatezza e illegittimità dell’accertamento, basato su inammissibili presunzioni, spettando all’Ufficio di dare prova dei maggiori redditi non dichiarati.

L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato che i redditi dichiarati erano incompatibili con le caratteristiche e le condizioni della sua attività e che gli studi di settore erano stati utilizzati solo come termine di valutazione per la determinazione dei compensi, peraltro calcolati prudenzialmente nella misura del 50% di quelli previsti dal pertinente studio di settore.

La CTR ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, che aveva rilevato un comportamento antieconomico e ingiustificabile del contribuente, per avere rappresentato notevoli e non verosimili perdite di esercizio derivanti dall’attività professionale, in diverse annualità e, quindi, aveva rideterminato in via presuntiva i compensi di lavoro autonomo, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv.

in L. n. 427 del 1993, con riferimento agli studi di settore, utilizzati come parametro di valutazione nella ridotta misura del 50%.

Avverso questa sentenza C.L. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui si oppone l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, nel denunciare la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 112 e 62 , imputa alla CTR di Genova di essere incorsa in extra o ultrapetizione, poichè, pur ritenendo inapplicabili gli studi di settore al contribuente in regime di contabilità ordinaria, anzichè annullare la sentenza di primo grado (che aveva erroneamente ritenuto legittima l’applicabilità degli studi di settore senza distinzione tra i contribuenti in regime di contabilità ordinaria e semplificata), l’aveva confermata, in base all’erroneo assunto della legittimità dell’accertamento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 546 del 1992, art. 62 sexies, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere, un lato, correttamente escluso l’applicabilità degli studi di settore (avendo optato per il regime di contabilità ordinaria) e, dall’altro, contraddittoriamente ritenuto legittimo un accertamento standardizzato basato su quegli studi, seppure nei limiti del 50% dell’ammontare attribuibile al settore di attività del contribuente.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi suindicati, in relazione alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma, 181, lett. d, per avere applicato una metodologia di accertamento, con riferimento agli standard degli studi di settore, ancorchè nella ridotta misura del 50%, non consentita, avendo il ricorrente optato per il regime ordinario di contabilità e non essendo la contabilità stata esaminata.

I motivi in esame, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Il ricorso all’accertamento induttivo del maggior reddito d’impresa non è precluso dal riscontro di una contabilità (ordinaria o semplificata) formalmente regolare, allorchè gravi, precisi e concordanti indizi militino nel senso dell’esistenza di maggiori ricavi, non desumibili dalla contabilità stessa (Cass. nn. 26130/2007, 8643/2007, 5977/2007, 26919/2006). Tale orientamento giurisprudenziale trova conferma nella disposizione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, per cui l’accertamento condotto ai sensi del dPR n. 633 del 1972, art. 54, può essere fondato “anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”, contemplati dal citato dPR. Si deve pertanto riconoscere, sulla base di tale premessa, la piena legittimità dell’accertamento induttivo di un maggior reddito d’impresa, rispetto a quello dichiarato ed eventualmente risultante dall’esame della contabilità aziendale pur formalmente regolare, qualora sussistano le gravi incongruenze configurate dal citato art. 62 sexies, in relazione alle caratteristiche proprie dell’azienda soggetta ad indagine (Cass. n. 27085/2008, 5731/2012, 7838/2015).

Nella specie, la sentenza impugnata ha evidenziato come il comportamento del contribuente non fosse suffragato da idonea giustificazione, risultando dalla sua dichiarazione che l’attività professionale svolta non era remunerativa e, addirittura, presentava perdite rilevanti in diverse annualità, con la conseguenza che correttamente i suoi compensi sono stati rideterminati in via presuntiva. L’Ufficio non ha effettuato un accertamento basato sugli studi di settore, ma ha rilevato gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività svolta; quindi ha provveduto a rideterminare i compensi da lavoro autonomo, prendendo a riferimento gli studi di settore, utilizzati come termine di valutazione per la determinazione dei compensi, peraltro calcolati in misura prudenziale del 50%. Nè, del resto, il contribuente ha dimostrato l’esistenza di una realtà reddituale diversa da quella accertata dall’Ufficio.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi suindicati, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, per non avere tenuto conto che è normale che un professionista in alcuni periodi può subire perdite e in altri può avere guadagni e per non avere considerato le dichiarazioni riguardanti gli anni precedenti e successivi a quello ispezionato.

Il motivo è inammissibile, sollecitando il riesame del fatto la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4000,00, oltre SPAD. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA