Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14281 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.08/06/2017),  n. 14281

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6656-2015 proposto da:

D.T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEGLI

STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MOLFESE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIEGO ANTONIO MOLFESE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, FONDIARIA SAI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 207/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

IN FATTO

Rilevato che:

Generali Assicurazioni s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Como – sezione distaccata di Menaggio D.T.E. chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 40.888,87 oltre interessi corrisposta al proprio assicurato per l’autovettura non più rinvenuta presso l’autorimessa della convenuta. Quest’ultima chiamò in garanzia Fondiaria Sai s.p.a.. Il Tribunale adito accolse la domanda e rigettò la domanda di manleva. Avverso detta sentenza propose appello la D.T.. Con sentenza di data 17 gennaio 2014 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, disattendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante stante l’applicabilità della prescrizione decennale relativa al diritto contrattuale cui l’assicuratore si era surrogato ai sensi dell’art. 1916 c.c. che ricorreva la fattispecie del contratto di deposito e che l’obbligo di custodia permaneva anche in presenza di cartelli di declino di responsabilità nel caso di furti, trattandosi di clausola di esclusione di responsabilità soggetta all’art. 1341 c.c.. Aggiunse, quanto all’azione di manleva, che tempestiva era l’eccezione di non operatività della garanzia, per la presenza di truffa (non oggetto di assicurazione) e non di furto, sollevata con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, trattandosi di eccezione in senso improprio, e che nella specie era intervenuta una truffa, avendo il dipendente dell’autorimessa spontaneamente consegnato l’autovettura a fronte dell’esibizione di un contrassegno che poteva far apparire legittimato il soggetto che lo esibiva. Osservò inoltre il giudice di appello che l’operatività dell’assicurazione era da escludere anche per la grossolana negligenza, tale da integrare la colpa grave, del dipendente dell’autorimessa, che prima aveva preso in carico il veicolo, compilando e rilasciando al conducente il contrassegno del parcheggio e poi, dopo neanche due ore, lo aveva consegnato a persona diversa, la quale aveva esibito un contrassegno diverso anche per grafia.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi D.T.E.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.pc., comma 2. Il difensore ha depositato rinuncia al ricorso esclusivamente nei confronti di Generali Assicurazioni s.p.a.. E’ stata presentata memoria dopo la scadenza del termine di legge.

Diritto

IN DIRITTO

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 624 e 625 c.p. e degli artt. 115, 116 e 118 c.p.c., nonchè degli artt. 1362 c.c. e ss., nonchè ancora insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5. Osserva la ricorrente che nel contratto di assicurazione il termine furto era inteso in senso atecnico e che nella specie si era trattato comunque di un furto tramite l’utilizzo di mezzi fraudolenti, sicchè non ricorreva la colpa grave del dipendente dell’autorimessa, circostanze queste che il giudice aveva omesso di valutare o aveva valutato in modo insufficiente. Aggiunge che il contratto non era stato interpretato sulla base del criterio della buona fede e della causa concreta.

Il motivo è inammissibile. Quanto alle circostanze di cui la ricorrente lamenta l’omessa o insufficiente motivazione per un verso trattasi vizio non denunciato ritualmente sulla base del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame di fatto controverso e decisivo), per l’altro la censura mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, che è indagine preclusa nella presente sede di legittimità. Quanto alla denunciata violazione delle regole legali di ermeneutica, la ricorrente ha omesso di trascrivere la clausola contrattuale, al fine di consentire a questa Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (fra le tante da ultimo Cass. 15 novembre 2013, n. 25728).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’eccezione di inoperatività della garanzia era da qualificare come eccezione riconvenzionale e non eccezione impropria, da cui la tardività della stessa.

Il motivo è infondato. L’assicuratore della responsabilità civile convenuto per l’adempimento del contratto, nell’allegare l’esclusione della garanzia assicurativa, non propone un’eccezione in senso proprio, e non solleva l’attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda ed in un’eccezione in senso improprio (Cass. 16 marzo 2012, n. 4234; 20 marzo 2006, n. 6108; 10 novembre 2003, n. 16831; 12 febbraio 1998, n. 1473).

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè ancora omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che in modo contraddittorio non era stato valutato che per un verso Generali Assicurazioni s.p.a. si era surrogata nel diritto del proprio assicurato al risarcimento del danno derivante dal furto dell’autovettura, per l’altro Fondiaria Sai aveva negato la manleva per l’esistenza della truffa e non del furto.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia un vizio motivazionale, nella forma della motivazione contraddittoria o omessa, non rispettando il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che prevede la denuncia dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso. Nè la carenza o contraddittorietà della motivazione è stata denunciata sub specie di assenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 1766 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di valutare: l’esistenza di cartelli ben visibili con cui si informava l’esenzione da responsabilità del gestore per furti; l’insussistenza dell’obbligo di custodia dei veicoli; la riconsegna a richiesta al cliente delle chiavi dell’autovettura, che così poteva non restare nella disponibilità del garagista. Aggiunge che, pur riconosciuta l’esistenza dell’obbligo di custodia, la responsabilità viene meno in presenza del caso fortuito o della forza maggiore.

Il motivo coincide con il ricorso proposto nei confronti di Generali Assicurazioni s.p.a. ed è inammissibile. La rinuncia, relativamente a tale ricorso, risulta sottoscritta dal solo avvocato della parte, il quale non è però munito di mandato speciale ai fini della rinuncia. Ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest’ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l’atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2 non appare idoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell’art. 391 c.p.c., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso, segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita, e di determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso (Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161; 6 dicembre 2004, n. 22806).

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio delle parti intimate.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso nei confronti di Fondiaria Sai s.p.a. e dichiara inammissibile quello nei confronti di Generali Assicurazioni s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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