Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14280 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14547-2009 proposto da:
Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, V. VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato
GIARDIELLO ENZO, che la rappresenta e difende, con procura speciale
del dott. Notaio Paolo Elmino del distretto di Bologna, del
8/02/2011, rep. n. 26591;
– ricorrente –
contro
B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA
GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLIVA
GIUSEPPE giusta delega in calce al controricorso;
LLOYD ADRIATICO SPA (OMISSIS), (già S.p.A. R.A.S. conferitaria
dell’Azienda di Lloyd Adriatico S.p.A.) in persona dei procuratori
dr. C.A. e dr.ssa G.A. elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta mandato in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
S.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 881/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
Sezione 2^ civile, emessa il 10/07/2007, depositata il 29/05/2008;
R.G.N. 1041/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GIARDIELLO ENZO;
udito l’Avvocato MANGANIELLO ANTONIO per delega avvocato GIORGIO
SPADAFORA.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, dinanzi al Tribunale di Bologna, Z. A. conveniva in giudizio lo avvocato B.G. chiedendone la condanna per responsabilità professionale, in relazione ad una causa ereditaria promossa dalla Z. con il patrocinio di detto difensore e perduta per non avere lo avvocato coltivato e promosso le necessarie istanze istruttorie.
Lo avvocato si costituiva e contestava il fondamento delle domande assumendo che la causa era stata iniziata e promossa dallo avvocato S.L., domiciliatario della attrice, cui era stato successivamente associato, e sosteneva che il S. non lo aveva adeguatamente informato sulle vicende processuali. Il convenuto chiedeva la chiamata in causa del S. e della propria compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico spa. Si costituiva la Compagnia e proponeva domanda di rivalsa o di regresso nei confronti dello avv. S., sostenendo le ragioni del proprio assicurato;
si costituiva il chiamato e contestava le difese del B., divenuto il dominus del processo.
2. Il tribunale di Bologna, con sentenza 8 gennaio 2003 n. 55 rigettava la domanda.
3. Contro la decisione proponeva appello la Z. che ne chiedeva la riforma, resistevano B. e la sua assicuratrice chiedendo la conferma della decisione, mentre lo avvocato S. chiedeva che fosse confermato anche il punto relativo al rigetto delle domande proposte dal collega nei suoi confronti.
4. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 maggio 2008 rigettava lo appello e condannava l’appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre la Z. deducendo unico motivo, resiste la Allianz, avente causa dal LLoyd Adriatico, con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.
6.A. SINTESI DEL RICORSO:
Nell’unico motivo del ricorso si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione dello art. 2236 c.c. in relazione alla responsabilità professionale. Si deduce che la Corte di appello, nel rigettare il gravame, avrebbe condiviso un orientamento giurisprudenziale superato, che richiede la certezza morale della effettiva compromissione del buon esito del giudizio come conseguenza immediata e diretta dello inadempimento del difensore e cita altra giurisprudenza successiva che sostituisce al criterio della certezza quello della probabilità che gli effetti di una diversa attività del professionista avrebbe potuto far registrare a vantaggio del proprio assistito. Tali gli arresti di questa Corte 18 aprile 2007 n. 9238. La tesi è che lo accertamento della responsabilità professionale deve consistere nella indagine sulla sussistenza tra la condotta inadempiente e la perdita di possibilità di un diverso esito. In termini il quesito a ff. 11.
6.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il ricorso, nei termini in cui viene proposto, come error in iudicando, non appare conforme alla regola processuale dello art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, contenendo un quesito astratto, privo del momento di sintesi ed il riferimento ad una fattispecie concreta che lo rapporti ad uno specifico schema normativo, di guisa che sia possibile la verifica dell’errore di diritto compiuto dal giudice, anche in relazione ai dieta della Corte di legittimità.
Conseguentemente sussiste un profilo di inammissibilità insuperabile per la ragione che la astrattezza del quesito impedisce a questa Corte di dare appropriata risposta enunciando una regula iuris per il caso concreto – vedi Cass. SSUU ud.5 febbraio 2008 n. 2658.
Tale rilievo preliminare di inammissibilità preclude l’esame del merito. Al rigetto segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti costituite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Z.A. a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali, per ciascuna delle parti resistenti B.G. e Allianz, quale avente causa da LLoyd Adriatico.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011