Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14280 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA.

sul ricorso 31408-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1604/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Risulta dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso d’accertamento, in materia di Ires, Irap ed Iva, relative all’anno d’imposta 2010, nei confronti dell’Associazione Teatro Nuovo Ferrara e nei confronti di V.C., legale rappresentante dell’associazione, e di P.F.B., entrambi quali autori materiali delle violazioni commesse (D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 2 ed art. 11) ed obbligati in solido con la stessa associazione, quali rappresentanti di quest’ultima (ex artt. 36 e 38 c.c.). V.C. ha presentato istanza di accertamento con adesione, precisando di essersi dimessa in data 8 febbraio 2010 dalla carica di Presidente dell’associazione e di agire “in proprio” e non in nome di quest’ultima, la quale non ha proposto ricorso avverso l’accertamento per quanto la riguardava.

A seguito dell’esito negativo del procedimento di accertamento con adesione, la stessa V.C. ha proposto ricorso contro l’avviso d’accertamento, che la Commissione tributaria provinciale di Ferrara ha accolto.

Proposto appello dall’Agenzia, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna lo ha respinto con la sentenza n. 1604/05/2018, depositata il 18 giugno 2018.

L’Ufficio propone ricorso, affidato ad un motivo, contro tale decisione.

La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente Agenzia ha prodotto memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di discostarsi dalla proposta del relatore di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso, in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario dei contribuenti, mentre l’art. 330 c.p.c., comma 3, dispone che dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l’impugnazione va notificata alle parti personalmente a norma degli artt. 137 c.p.c. ss.. Infatti, come argomentato dalla ricorrente Agenzia nella memoria, “L’impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 c.p.c., e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 1, e non personalmente alla parte, come invece previsto da detta norma, comma 3, per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3794 del 18/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass., Sez. 2, Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10500).

Non sussistono ragioni per escludere che il medesimo principio possa applicarsi anche quando, come nel caso di specie, la sospensione del termine per impugnare deriva dall’applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Il ricorso è stato quindi ritualmente notificato al difensore domiciliatario dell’intimata.

2. Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36 e 38 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 ed 11, per avere il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello della contribuente, affermato che la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, ai sensi dell’art. 38 c.c., comma 2, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, ma all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi, con il conseguente onere, da parte chi invoca in giudizio tale responsabilità, di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione della carica rivestita all’interno dell’ente.

Secondo la CTR, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto provare l’attività concreta, ovvero “attività amministrative inerenti gli obblighi tributari dell’Associazione”, svolta dalla legale rappresentante dell’associazione nell’anno d’imposta in questione, peraltro limitatamente al “brevissimo periodo in cui la contribuente V. ha ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione nell’anno 2010, tra l’altro non coincidente con il momento della presentazione dei dati Iva all’Ufficio”.

Il motivo, che attiene alla posizione personale della contribuente V.C., è fondato.

Infatti la motivazione resa dalla CTR fonda la decisione su un precedente di questa Corte (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017) che, tuttavia, non attiene specificamente alla materia dell’imposizione tributaria, rispetto alla quale questa Corte ha invece chiarito che “Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, di cui all’art. 38 c.c., all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente, per i debiti d’imposta, sorti “ex lege”, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell’ente.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020).

Nello stesso senso, si era già precisato che ” In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma “ex lege”, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019).

Pertanto, “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018).

Non essendosi la CTR uniformata ai principi emergenti da tale orientamento, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello affinchè, tenendo conto dei criteri appena indicati, provveda all’accertamento in fatto in ordine alla responsabilità della contribuente, relativamente all’anno d’imposta controverso, per il periodo nel quale ha rivestito la carica in questione. Quanto poi alla concreta determinazione di tale periodo, che la motivazione della sentenza impugnata non accerta ed individua puntualmente, va considerato che, per quanto risulta dalla parte narrativa della decisione impugnata e dal ricorso, la contribuente ha assunto di essersi dimessa dalla carica di Presidente l’8 febbraio 2010, mentre l’Amministrazione aveva rilevato (riproponendo l’argomentazione anche in appello, come trascritto nel ricorso) che nessuna comunicazione di tale variazione della rappresentanza legale dell’associazione le era stata rimessa. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che “In tema di associazioni non riconosciute, la cessazione della carica di rappresentante legale per essere opponibile all’amministrazione finanziaria deve essere comunicata all’anagrafe tributaria D.P.R. n. 605 del 1973, ex artt. 1,2 e 7, sicchè non assume a tal fine rilevanza la trasmissione in via telematica del modello EAS, funzionale al solo riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell’associazione.” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26924 del 22/10/2019). Argomenta in motivazione tale arresto che si presume che il legale rappresentante assuma il ruolo di garante ex lege dei debiti tributari dell’associazione non riconosciuta da lui rappresentata, sorti nei periodi di imposta in cui egli risulti esserne stato rappresentante, salvo che questi dimostri l’intervenuta cessazione dalla carica che, per essere opponibile all’amministrazione finanziaria, in assenza di un regime di pubblicità degli eventi che vengano a colpire l’associazione medesima, deve essere portata a conoscenza dell’amministrazione finanziaria con mezzi idonei, come la comunicazione di tale evento all’anagrafe tributaria a termini del D.P.R. n. 605 del 1973, artt. 1, 2 e 7, con la conseguenza che è onere del contribuente provare l’avvenuta comunicazione dell’evento in epoca precedente al sorgere dell’obbligazione tributaria per l’anno di imposta in decisione.

Anche a tale criterio dovrà pertanto attenersi il giudice del rinvio negli accertamenti di fatto finalizzati alla decisione di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda dii provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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