Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14280 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13433/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO AUBRY

5, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TORRE, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 25/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TORRE che ha chiesto

l’inammissibilita’ e il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR di Roma, sez. Latina, con sentenza 25 marzo 2009, in accoglimento del gravame di M.L. avverso l’impugnata sentenza della CTP di Latina, ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a Iva, Irpef e Irap, emesso dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2001, del quale aveva dedotto l’illegittimita’, in quanto redatto sulla base dell’applicazione automatica degli studi di settore, senza tenere conto dell’incidenza della malattia che lo aveva colpito, compromettendo lo svolgimento della sua attivita’ d’impresa e, quindi, la sua capacita’ di produrre reddito. A avviso della CTR, il contribuente aveva dimostrato con documentazione attendibile la grave malattia polmonare che lo aveva colpito, a causa della quale non aveva potuto esercitare l’attivita’ di fabbro.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, cui si oppone i M. con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ e’ Infondata, in quanto spedito per la notifica il 10 maggio 2010, quindi nel rispetto del termine lungo di impugnazione (la sentenza e’ stata pubblicata il 25 marzo 2009).

Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente denuncia vizio di omessa e insufficiente motivazione, con riguardo all’attendibilita’ della documentazione offerta dal contribuente per dimostrare l’incidenza della malattia sullo svolgimento della sua attivita’ professionale e, quindi, della capacita’ di produrre reddito.

Il motivo in esame non denuncia lacune o illogicita’ argomentative, ma e’ volto a fare valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito al diverso convincimento soggettivo della parte ricorrente. Tuttavia, il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non e’ finalizzato a proporre un migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati probatori acquisiti, poiche’ altrimenti esso si risolverebbe nell’istanza di una nuova pronuncia sul fatto. Esso e’ quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3000,00, di cui Euro 2800,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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