Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14280 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

J.C., T.A. e T.M., tutti, quali eredi

di To.Ad., elettivamente domiciliati in Roma, via M.

Prestinari 13 presso lo studio dell’Avv. Paola Ramadori e

rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dall’Avv.

Domenico D’Arrigo.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente –

contro

J.C., T.A. e T.M., quali eredi di

To.Ad..

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 14/63/12 della Commissione

tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, depositata

il 24 gennaio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 gennaio 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

J.C., T.A. e T.M., quali eredi del contribuente To.Ad., impugnarono l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno 2001, con il quale era stata recuperata a tassazione la plusvalenza proveniente dalla cessione di terreni agricoli e fabbricati rurali, inseriti in piano urbanistico di attuazione con destinazione residenziale;

la Commissione tributaria provinciale di Brescia accolse parzialmente il ricorso, rideterminando il valore della plusvalenza, e tale decisione, appellata dai contribuenti e dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe;

il Giudice di appello riteneva l’atto impositivo congruamente motivato e ribadiva la natura edificabile dell’area, oggetto di cessione, in quanto così classificata nel Piano Regolatore deliberato già nel 1984 dal Consiglio comunale; integrava, infine, la motivazione, resa dal primo Giudice, in ordine alla rideterminazione della plusvalenza, con ricalcolo coincidente con quello effettuato dalle parti in sede di accertamento con adesione;

infine, la C.T.R., rigettava l’appello con il quale l’Ufficio aveva eccepito l’inutilizzabilità della documentazione sul costo d’acquisto L. n. 28 del 1999, ex art. 25;

per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso sia i contribuenti, affidandosi a quattro motivi, che, con unico motivo, l’Agenzia delle entrate, la quale resiste al ricorso avversario con autonomo controricorsò;

i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso proposto dai contribuenti, notificato e depositato per primo rispetto a quello dell’Agenzia delle entrate, mantiene la veste di ricorso principale mentre al posteriore ricorso, proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la stessa sentenza va attribuita la natura di ricorso incidentale (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 33809 del 19/12/2019);

procedendo, quindi, all’esame del ricorso principale, con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, laddove la C.T.R. aveva legittimato, ritenendolo congruamente motivato, l’avviso di accertamento che, invece, conteneva solo l’indicazione dell’aliquota media, senza specificare il procedimento seguito per giungere a tale determinazione; motivazione, questa, necessaria, in quanto il reddito in questione era assoggettato a tassazione separata;

l’Agenzia delle Entrate, nel resistere con controricorso, ha evidenziato l’infondatezza della censura laddove l’avviso di accertamento, alle pagg. 5 e 6, chiariva espressamente che l’aliquota media, applicata nella misura del 34,5%, corrispondeva alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente;

tale affermazione, peraltro, è esplicitamente resa anche nella sentenza impugnata la quale, testualmente, afferma che l’avviso di accertamento risulta congruamente motivato in quanto reca quali siano l’aliquota applicata e i parametri assunti a riferimento per la sua determinazione, dato che indica espressamente che l’aliquota è stata calcolata sulla metà del reddito netto complessivo netto del biennio precedente;

tale specifico accertamento in fatto non risulta scalfito dalle generiche censure mosse con il mezzo di impugnazione il quale va, pertanto, respinto;

con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), e art. 82, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la C.T.R., nel determinare la plusvalenza accertata dall’Ufficio, aveva conteggiato l’intero prezzo di vendita, senza scomputare il valore dei fabbricati contestualmente ceduti;

con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza impugnata di omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo, costituito dalla circostanza che, ai fini del calcolo della plusvalenza, era stato considerato l’intero prezzo di vendita, senza scomputare da detto importo il valore dei fabbricati, rurali contestualmente ceduti;

con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, un’omessa pronuncia, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove la C.T.R. non aveva esaminato e non aveva deciso in merito alla domanda di illegittimità dell’accertamento per violazione e falsa applicazione del vecchio TUIR, artt. 81 e 82, nella parte in cui non era stato scomputato il valore dei fabbricati insistenti sul terreno e contestualmente ceduti;

i motivi vertono, sotto diverse prospettazioni, sulla medesima questione e vanno, pertanto, trattati congiuntamente;

l’Agenzia delle entrate, in controricorso e dal primo scritto difensivo (come riportato dagli stessi contribuenti nel loro ricorso) ha, sempre, contestato l’assunto della controparte, deducendo che, negli atti di trasferimento, ai fabbricati rurali insistenti sul terreno non era stato attribuito alcun valore siccome, come espressamente affermato nell’atto di vendita, destinati alla demolizione, in parte già avvenuta;

se così è, e tale circostanza di fatto non viene contestata dai ricorrenti principali, i quali si limitano genericamente a ribadire la mancata considerazione del valore di tali fabbricati, senza mai individuarlo, i mezzi sono inammissibili per genericità, giacchè non riproducono, neppure per stralci idonei allo scopo, l’atto di vendita;

con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, perpetrata dalla C.T.R. per avere ritenuto ammissibile e utilizzabile, al fine della rideterminazione del valore della plusvalenza, l’atto di compravendita, malgrado prodotto dai contribuenti solo in sede di accertamento con adesione, conclusosi poi, con esito negativo;

il motivo è infondato. La C.T.R., infatti, nel rigettare il motivo di appello, si è mossa nel solco interpretativo delle norme di riferimento come tracciato da questa Corte (v. ordinanza n. 19569 del 24/07/2018) la quale ha, condivisibilmente, statuito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la sanzione della inutilizzàbilità dei documenti non esibiti all’ufficio a seguito di specifico invito, sancita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, non trova applicazione qualora l’ufficio abbia già la materiale disponibilità di tali documenti e possa determinarsi in ragione del loro contenuto senza chè sia necessario alcun chiarimento da parte del contribuente in ordine alla individuazione dell’operazione ivi rappresentata”;

in materia questa Corte, con sentenza 8 marzo 2019 n. 6792, ribadita dalla successiva del 21 giugno 2019 n. 16725, ha affermato il seguente principio di diritto: “il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria; pertanto non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l’ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione”;

con le suddette pronunce si è, condisivibilmente, chiarito che:

la norma preclusiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, è di natura eccezionale e come tale non applicabile oltre ai casi e tempi da essa considerati; essa va applicata in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 Cost., in modo quindi da non comprimere il diritto alla difesà dei contribuenti e da non obbligare gli stessi ad effettuare pagamenti non dovuti (cfr. Cass. n. 453 del 2013; Cass. n. 27069 del 2016; Cass. n. 7011 del 2018);

il contribuente pertanto, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili, deve aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far fondatamente dubitare della genuinità di documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio;

l’Agenzia – onerata della prova sul punto – deve allegare una specifica richiesta dell’ufficio in ordine alla documentazione da produrre e che il contribuente ne avesse rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederla o comunque sottraendola al controllo, con uno specifico comportamento elusivo, chiaramente indirizzato a sottrarsi alla prova;

sulla stessa scia interpretativa, come già detto, si era statuito (v. Cass. n. 19569 del 24/07/2018 cit.) che ” la sanzione della inutilizzabilità dei documenti non esibiti all’ufficio a seguito di specifico invito, sancita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, non trova applicazione qualora l’ufficio abbia già la materiale disponibilità di tali documenti e possa determinarsi in ragione del loro contenuto senza che sia necessario alcun chiarimento da parte del contribuente in ordine alla individuazione dell’operazione ivi rappresentata”;

nel caso in esame, non solo l’Agenzia delle entrate non ha compiutamente allegato la specifica richiesta indirizzata agli odierni ricorrenti, ma è circostanza pacifica che i contribuenti produssero l’atto di vendita, in sede di accertamento – con adesione, poi non andato a buon fine, e che di tale produzione e del conseguente esame da parte dell’Ufficio, l’Amministrazione finanziaria ebbe a darne atto nelle stesse controdeduzioni proposte in primo grado (e come riportate integralmente in ricorso) affermando che l’erronea assunzione della base di calcolo era già stata riconosciuta dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione, come da proposta di definizione… Permanendo oggi la medesima disponibilità alla correzione, il motivo di ricorso appare assolutamente superato;

tale circostanza è stata recepita dalla sentenza di primo grado la quale ha parzialmente accolto il ricorso rettificando in diminuizione la plusvalenza tassabile e, anche in sede di controdeduzioni all’appello proposto dai ricorrenti l’Agenzia delle entrate ebbe a difendere, sul punto, la correttezza della sentenza impugnata che “rideterminando il valore della plusvalenza ha fatto proprie le valutazioni meramente tecniche espresse nella proposta di adesione prima e nell’accertamento poi”;

alla luce di tali emergenze fattuali, parametrate ai principi regolatori sopra illustrati, non sussistono i presupposti per l’applicabilità al caso in esame della sanzione di inutilizzabilità della documentazione, la quale è stata comunque esibita all’Ufficio e della quale lo stessò ha dato atto, utilizzandola, nelle proprie difese;

sul punto, pertanto, la sentenza della Commissione di appello che si è mossa lungo il solco interpretativo tracciato da questa Corte, rimane esente da censura;

in conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le spese, data la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti;

al contrario di parte ricorrente principale, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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