Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1428 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. II, 25/01/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 25/01/2021), n.1428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23216/2019 proposto da:

O.H., rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA STRUMIA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da O.H., cittadino (OMISSIS), la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 320/2019.

Il ricorso è fondato su quattro motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato o delle diverse forme di protezione internazionale.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., respingeva il ricorso.

Avverso quest’ultimo l’odierno ricorrente interponeva, innanzi alla Corte di Appello di Bologna, appello rigettato con la citata sentenza in relazione alla quale è stata adita questa Corte.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione di norme di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 13).

Il motivo, dopo l’esposizione (attraverso la pedissequa trascrizione di testi normativi) dell'”assetto normativo che regola la materia”, svolge doglianze tutte relative alla “valutazione della credibilità del ricorrente”.

Trattasi, all’evidenza, di doglianze palesemente relative ad una valutazione – in fatto – compiuta invero dal Giudice del merito (altro discorso è, poi, quello del rigoroso adempimento degli oneri di accertamento conseguenti al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c)).

Sono, quindi, del tutto destituite le censure sulla valutazione, comunque operata, della credibilità del richiedente protezione da parte della Corte distrettuale.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. b) e c).

Parte ricorrente si duole della “mancata contestualizzazione della storia e del vissuto del richiedente alla luce della situazione socio-politica relativa al paese di origine”.

Il motivo è fondato.

La valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente (svolta dal Giudice del merito) andava, in effetti, correlata ad una specifico ed aggiornato, ma mancato, esame delle precipue condizioni dell’Edo State, della Nigeria.

In particolare doveva esservi una più puntuale verifica della ricorrenza o meno, nella fattispecie, di una condizione locale di violenza indiscriminata e generalizzata comportante o meno “serio e concreto pericolo per l’incolumità fisica” del cittadino nigeriano.

Il motivo va, quindi, accolto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione” o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6).

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), nonchè omessa motivazione e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4.

5.- Entrambi i suesposti terzo e quarto motivo possono essere ritenuti assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo motivo.

6.- In dipendenza del suddetto accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà al riesame della controversia uniformandosi al principio innanzi affermato.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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