Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1428 del 19/01/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 1428 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
Rep.
DECRETO
Ud.
sul ricorso 20593-2016 proposto da:
MAROTTA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA C.POMA n.2, presso lo studio dell’avvocato
GREGORIO TROILO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE ANGELO LUPOI;
–
ricorrente
–
contro
CHIARINI RITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso
la
CANCELLERIA CIVILE
della
CORTE
di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER
PAOLO ZAMBONI;
–
controkicorrente
–
avverso la sentenza n. 223/2016 della CORTE D’APPELLO
2017
91
di BOLOGNA, depositata il 08/02/2016;
Data pubblicazione: 19/01/2018
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.g. n. 20593/16
Decreto
Ritenuto che Salvatore Marotta, con ricorso dell’8 settembre 2016, ha impugnato per
cassazione, nei confronti di Rita Chiarini, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte
d’Appello di Bologna n. 223/2016 in data 8 gennaio-8 febbraio 2016;
che resiste, con controricorso, Rita Chiarini.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 17 novembre 2017, depositato in data 23 novembre 2017, sottoscritto
per adesione alla rinuncia da Rita Chiarini, Salvatore Marotta ha dichiarato di rinunciare al predetto
ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte di Rita Chiarini, non sussistono i
presupposti per pronunciare alcuna condanna alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 28 dicembre 2017
Il Presidente
Estinzione per rinuncia