Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14279 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26852-2006 proposto da:

A.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore dott. G.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAROTTA ALESSANDRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3472/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Terza Sezione Civile, emessa il l/12/2005, depositata il 09/12/2005;

R.G.N. 2619/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il farmacista A.E., a mezzo della procuratrice speciale Credifarma spa, con citazione del 17 giugno 1994 conveniva dinanzi al tribunale di Napoli la USL n. (OMISSIS) e la USL n. (OMISSIS) e ne chiedeva la condanna, in solido, o per ciascun ente, al pagamento della somma complessiva di L. 277.083.926 oltre interessi, a titoli di danni, come da distinte contabili riepilogative; in via gradata delimitava la domanda ai soli interessi ricapitalizzati. Si costituiva la USL (OMISSIS) deducendo il difetto di legittimazione passiva dovendo le spese essere riferite alla USL (OMISSIS) detta capofila: questa ultima restava contumace.

2. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 20 maggio 2002 rigettava le domande e compensava tra le parti le spese di lite.

3. Contro la decisione appellava A. chiedendo la riforma della decisione in punto di pretese risarcitorie.

Resistevano la Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) e la Regione Campania. Non si costituiva la Usl (OMISSIS).

4. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 dicembre 2005 così decideva:

rigetta lo appello e dichiara interamente compensate le spese del grado tra lo appellante e la gestione liquidatoria della ex Usl (OMISSIS), condanna l’appellante a rifondere alla Regione le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre A. deducendo tre motivi di ricorso illustrato da memoria.

6. Questa Corte con ordinanza del 23 novembre 2010 ha ordinato integrarsi il contraddittorio nei confronti della Usl (OMISSIS), parte necessaria. Tale adempimento risulta compiuto ma tale parte non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso, che ratione temporis non prevede il regime dei quesiti, non è meritevole di accoglimento, per le seguenti considerazioni. Per chiarezza espositiva si offre dapprima una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

7. A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, 1183, 1218, 1219 e 1224 c.c., della L.R. Campania 11 novembre 1980, n. 63, artt. 37, 38 e 39 nonchè dei principi generali in tema di pagamenti della p.a. in relazione allo art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La tesi formulata nel quesito a ff 9 in forma di domanda retorica è la seguente: “sussiste mora ex re per il pagamento del corrispettivo di farmaci in favore dei farmacisti, stante la previsione della L.R. Campania n. 63 del 1980 che prevede il pagamento dei creditori dell’ente mediante accredito in conto corrente e quindi presso il creditore stesso?”.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1324 e 1362 c.c. e vizio della motivazione su punto decisivo e violazione e falsa applicazione dello accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie approvato con D.P.R. del 21 febbraio 1989.

Si assume che la motivazione è viziata in quanto la Corte di appello, pur riconoscendo che l’atto di costituzione in mora non richiede specifiche formule, ha poi dato decisivo rilievo alla frase enunciata dalla Credifarma, mandataria allo incasso, secondo cui “gli interessi di ritardato pagamento inizieranno a decorrere dalla data della scadenza del termine della distinta” che riguarderebbe un evento futuro inidoneo ad attribuire a tali atti il carattere della intimazione di pagamento. La tesi, espressa nel quesito a ff 12, è che tali atti dovevano essere considerati come altrettante costituzioni in mora.

NEL TERZO MOTIVO si assume la violazione delle norme regionali di cui alla L.R. Campania n. 63 del 1980, artt. 37, 37 e 38 e dei principi generali in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie della p.a.

in riferimento agli artt. 1224 e segg. e 1282 c.c. ed inoltre il vizio della motivazione su punto decisivo.

La tesi, formulata come quesito, a ff 18 del ricorso, sempre in forma di domanda retorica, è la seguente: “Sussiste, in assenza di costituzione in mora, il diritto agli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento del corrispettivo dei medicinali dovuto ai farmacisti, stante le disposizione di cui agli artt. 1224 e 1282 cod. civ., che prevedono che le obbligazioni pecuniarie producono interessi di pieno diritto alla data di scadenza delle obbligazioni?”.

CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo ed il secondo motivo del ricorso formulano tesi tra di loro antitetiche, essendo il primo motivo formulato nel senso della non necessità della messa in mora e della cd. mora ex re, mentre nel secondo motivo, formulato in modo autonomo, si sostiene invece che il giudice avrebbe omesso di esaminare gli atti di messa in mora inoltrati alla USL (OMISSIS), contenenti le richieste di pagamento delle singole distinte mensili e prodotti in causa.

Sostanzialmente i motivi ripetono, con miglioramenti per i riferimenti normativi, i due motivi dello appello, fondati il primo su l’accordo collettivo nazionale che prevedeva la formalità della trasmissione delle distinte contabili riepilogative, ed il secondo sullo assunto che la messa in mora era costituita dalla richiesta di pagamento delle singole distinte mensili, prodotte in corso di lite.

Il ricorso riordina le priorità logiche capovolgendole ed innovando rispetto ai motivi di appello, creando così nuove censure, inammissibili in questa sede e prive di autosufficienza.

Occorre ribadire il seguente principio nomofilattico: il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata in quanto vincolato e delimitato dai motivi del ricorso, assolvendo ogni singolo motivo ad una funzione condizionante della impugnazione. Ne consegue che la elencazione dei motivi di ricorso è tassativa e che ciascun motivo deve conformarsi alla sua specificità e non può introdurre questioni nuove, sulle quali non si è svolto il contraddittorio tra le parti. Vedi tra le tante Cass. 2006 n. 230 e Cass. 2007 n. 18449 e 7981.

Il primo motivo, introducendo la tesi principale della mora ex re, introdotta da un accordo collettivo,presenta un profilo in inammissibilità per la novità della questione, così aggirando la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff 6 a 9 della motivazione, con precisi riferimenti a precedenti di questa Corte di legittimità proprio con riferimento alla normativa vigente per la Regione Campania nella materia dei crediti di farmacisti, che invece esige un obbligo di pagamento presso gli uffici di tesoreria della p.a. in deroga al precetto dello art. 1182 c.c., comma 3 che indica il domicilio del creditore al tempo della scadenza della obbligazione. Difetta inoltre di autosufficienza, anche in relazione ai ed accrediti di conto corrente direttamente presso l’ente creditore, posto che deducendosi un error in iudicando, detti atti solutori dovevano essere riprodotti ed allegati. Il secondo motivo presenta un profilo di inammissibilità per la incompatibilità della linea difensiva rispetto alla tesi precedente, che invoca la mora ex re; non è in vero ammissibile proporre in cassazione censure tra di loro incompatibili, se non se ne indica una sequenza logica gradata o subordinata. Motivo peraltro privo di autosufficienza, non avendo riprodotto la specifica dei documenti ed indicato i modi ed i tempi delle allegazione e privo di decisività, posto che gli atti di messa in mora inoltrati presso la USL (OMISSIS) non sono stati ritenuti idonei, con la chiara ratio decidendi espressa a ff 11 della motivazione dove si accerta la natura querelabile delle obbligazioni e si esclude che il semplice invio delle distinte riepilogative costituisca atto di messa in mora ai sensi dello art. 1219 c.c..

In conclusione i primi due motivi risultano in inammissibili per novità ed incompatibilità come errores in dedicendo, e parimenti inammissibili in ordine ad un difetto di motivazione che invece risulta chiaramente e compiutamente formulata e non contraddetta da vizi di logica giuridica o fattuale.

Il terzo motivo introduce una questione diversa, non chiaramente proposta nei motivi di appello, ma relativa alla regola degli interessi corrispettivi, come diversi da quelli moratori e relativi al ritardo rispetto alla emissione del titolo di spesa.

Pertanto anche a poter superare la inammissibilità formale per la novità della questione, il motivo risulta privo di specificità e di autosufficienza, ed è nuovamente in contraddizione rispetto alle tesi precedenti, poichè propone un quesito astratto in relazione al quale anche in assenza di costituzione in mora i farmacisti possono vantare un maggior danno ed interessi corrispettivi in ordine alle ed distinte mensili di scadenza, che non vengono riprodotte nè indicate, impedendo un qualsiasi riscontro documentale.

Il motivo risulta pertanto privo di autosufficienza e di specificità.

Il ricorso non merita, per le ragioni dette, accoglimento. Nulla per le spese non avendo resistito le controparti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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