Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14279 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31302-2019 proposto da:

D.C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Via GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1431/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.C.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1431/16/2019, depositata il 12 marzo 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti per la riscossione di crediti erariali in materia di Irpef ed Iva relative all’anno d’imposta 2006.

Si sono costituite, con unico controricorso, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-riscossione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente ha prodotto memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, respingendo il relativo motivo d’appello, ha erroneamente ritenuto inammissibile il disconoscimento della documentazione prodotta da controparte, in quanto sarebbe stato tardivo, perchè non espresso nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma solo successivamente, con le memorie depositate dalla contribuente dinnanzi la CTP adita. Tuttavia, prosegue la ricorrente, il disconoscimento della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto n. (OMISSIS), e quello della copia della stampa dell’estratto di ruolo, non sarebbe mai potuto avvenire con il ricorso introduttivo, giacchè la relativa documentazione in copia è stata prodotta dall’Agente della riscossione soltanto al momento, necessariamente successivo alla proposizione del ricorso, della sua costituzione.

Ed infatti, aggiunge la ricorrente, il disconoscimento era avvenuto con la memoria (trascritta in parte qua nell’attuale ricorso) depositata, dopo la costituzione dell’Agente della riscossione, nel termine per le memorie illustrative di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ovvero dieci giorni liberi prima dell’udienza fissata per la discussione del ricorso introduttivo davanti alla CTP.

Pertanto, il disconoscimento era tempestivo, poichè avvenuto nella prima difesa successiva alla produzione delle copie fotostatiche disconosciute.

Peraltro, la ricorrente (nella parte introduttiva del ricorso) assume di aver reiterato il disconoscimento all’esito della produzione delle copie fotostatiche effettuata dall’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa nel giudizio di primo grado, con le nuove memorie illustrative di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ovvero dieci giorni liberi prima della nuova udienza fissata per la trattazione, dopo l’integrazione del contraddittorio.

2. Preliminarmente, nonostante la sua rubricazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il corpo del motivo evidenzia univocamente come con esso si denunci un assunto errore in procedendo, in ordine alla ritenuta inammissibilità del disconoscimento, in quanto tardivo.

Sempre preliminarmente, deve precisarsi che, dalla lettura del corpo del motivo, si evidenzia altrettanto univocamente come la censura sia concentrata sul disconoscimento effettuato con la memoria del (OMISSIS) (trascritta in parte qua nell’attuale ricorso) e, pertanto, sulle copie fotostatiche in essa menzionate, ed in particolare, per quanto effettivamente rileva ai fini della ratio decidendi esposta nella decisione impugnata, sulla copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento (n. (OMISSIS)) presupposta dall’intimazione di pagamento impugnata dalla contribuente.

Ancora preliminarmente, deve darsi atto che le controricorrenti non contestano il contenuto e la data della predetta memoria di primo grado, come indicata e trascritta nel ricorso; nè la riproposizione della relativa specifica questione in appello, da parte della contribuente (cfr. controricorso, pag. 3). Ed anzi, le controricorrenti neppure contraddicono specificamente alla tesi della ricorrente circa l’ammissibilità del disconoscimento effettuato dalla contribuente in tale memoria, contestandone piuttosto la specificità) come oltre si dirà.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.

Infatti, come questa Corte ha avuto modo di precisare con riferimento al giudizio ordinario, “L’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019; conforme Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 18074 del 05/07/2019).

Tuttavia, ai fini degli effetti, le due ipotesi di disconoscimento sono state differenziate, rilevando che “In tema di negazione di conformità di una copia all’originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.” (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011).

A sua volta, secondo questa Corte, l’istituto del disconoscimento della scrittura private, di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. (e, per quanto appena premesso, anche quello del disconoscimento della conformità della copia al suo originale) trova applicazione nel processo tributario, in forza del rinvio operato alle norme del c.p.c. dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 (Cass. Sez. 5, 31/03/2011, n. 7355; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13333 del 17/05/2019).

Inoltre, per la giurisprudenza di legittimità, l’art. 2719 c.c., si applica anche alle copie di atti pubblici.

E’ stato infatti precisato che “Invero, per questa Corte la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass., sez. 6-3, 8 settembre 2017, n. 21003; Cass., sez 5, 27 luglio 2012, n. 13439).” (Cass., Sez. 5-, 04/02/202020, n. 2482, in motivazione). Pertanto, si è concluso che “in tema di processo tributario, nel caso in cui l’Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell’avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell’atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l’autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l’Amministrazione produca l’originale dell’avviso di ricezione, la copia dello stesso non può avere l’efficacia dell’atto pubblico; sicchè nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull’originale” (Cass., Sez. 5-, 04/02/202020, n. 2482, cit.).

Tanto premesso, non può ritenersi, come affermato dalla CTR, che il contribuente avrebbe dovuto disconoscere le predette copie fotostatiche già con il ricorso introduttivo del primo grado, atteso che, come è pacifico nello stesso controricorso, l’Agente per la riscossione le ha depositate costituendosi. Nè, comunque, per quanto riguarda la copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento presupposta dall’intimazione (che è il documento che effettivamente rileva ai fini della ratio decidendi esposta nella decisione impugnata), trattandosi della riproduzione di un documento necessariamente nel possesso della controparte notificante, potrebbe richiamarsi quella giurisprudenza che, in relazione alla specificità del processo tributario, colloca nella proposizione del ricorso introduttivo il termine per disconoscere la scrittura privata sulla quale si fonda l’atto impositivo (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13333 del 17/05/2019, cit.).

Pertanto nel caso specie, ai sensi dell’art. 215 c.p., comma 1, n. 2, la contribuente, che è pacifico che nel ricorso introduttivo avesse già eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, poteva disconoscere tempestivamente la conformità della copia dell’avviso di ricevimento de quo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione, quindi anche con la memoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

Deve infatti anche escludersi che se la scrittura privata, o la copia fotostatica, vengano prodotte unitamente alle controdeduzioni, il ricorrente debba proporre istanza di disconoscimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 3, poichè il disconoscimento della scrittura o della copia esula dalla problematica della proposizione di motivi aggiunti e va quindi effettuato” nella prima risposta successiva alla produzione, ovvero nella memoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

E comunque, nel caso di specie, non si trattava di un motivo aggiunto anche perchè la contribuente aveva già contestato, sin dal ricorso introduttivo, che fosse mai avvenuta la notifica della cartella di pagamento presupposta.

2.1. Invero le controricorrenti non contraddicono specificamente la tesi della ricorrente in ordine alla tempestività del disconoscimento, tanto che chiedono di rigettare il ricorso e confermare la sentenza impugnata, correggendone però la motivazione in ordine alla causa di inammissibilità del disconoscimento.

Infatti, le controricorrenti assumono che il disconoscimento, piuttosto che intempestivo, sarebbe stato generico, e quindi inammissibile perchè non ha indicato “gli elementi e le porzioni della copia stessa dai quali possa evincersi che essa non sia conforme all’originale dell’atto o dello scritto riprodotti”.

Dalla trascrizione della memoria nel ricorso emerge che la contribuente, negando che la notifica de qua sia mai avvenuta, ha disconosciuto le copie depositate dalla controparte “in quanto non ritiene esistente alcun originale”.

Ai fini della verifica della sufficiente specificità di un tale formula, va rilevato che recentemente questa Corte, trattando una fattispecie simile, ha così argomentato “- nel presente caso, invero, poichè il contribuente assumeva non esser stata mai notificata detta cartella, non era possibile richiedere a questo un atto di disconoscimento nei termini tradizionalmente indicati da questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018) che contenga quindi l’indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; nè potrà essergli imposto di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale; il tutto in quanto questi assume che non esista – e quindi non possa esser posto a contestazione della copia prodotta dal notificante – la copia consegnata al notificatario;

– soprattutto, in ultimo, va ricordato che ancora recentemente questa Corte (Cass. sent. n. 16557 del 20/06/2019) ha precisato come la questione relativa alle modalità con cui si contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., va risolta valutando se e come siano state contestate le specifiche difformità ed esige la trascrizione delle eccezioni di disconoscimento dedotte dal contribuente, al fine di consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza della violazione di legge dedotta e, dunque, la correttezza delle argomentazioni del decidente. Ebbene, anche in memoria ex art. 378 c.p.c., il contribuente ripete di aver “contestato la conformità all’originale”, di aver chiesto la produzione dell’originale in luogo della fotocopia della cartolina di ricevimento della raccomandata”. E’ quindi chiaro che nella fattispecie, il contribuente non ha operato alcun disconoscimento della conformità delle copie agli originali, lamentandosi invece di non poter esercitare i diritti di cui all’art. 2719 c.c., in assenza della produzione degli originali. L’art. 2719 c.c., esige, difatti, l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018). Peraltro, pur a voler ammettere implicitamente formulato dal contribuente il disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali, non va trascurato che è privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità tra l’originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio. Perchè possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell’art. 2719 c.c.). Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale;

– nondimeno, poichè la questione deve ben trovare soluzione, dovevano nel presente caso esser valutati gli elementi sopra citati, i soli presenti in atti, che hanno evidentemente efficacia di principio di prova idoneo a divenire (in difetto di loro intrinseca inattendibilità) prova piena dell’esecuzione della notifica; così ha proceduto – correttamente – la CTR, e lo si evince in modo adeguato dalla sentenza gravata, giungendo alla conclusione secondo la quale “deve darsi piena validità alla documentazione rilasciata in copia conforme”;” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020, in motivazione).

Si è quindi concluso che “In tema dii notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020).

Nello stesso senso, con riferimento all’effetto del disconoscimento della conformità di una copia fotografica all’originale ed al relativo accertamento rimesso al giudice del merito, si è pure affermato che “Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l’art. 2719 c.c., che ne prescrive l’espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all’originale della copia sia in quello dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., sicchè, se devono ritenersi riconosciute – tanto nella conformità all’originale quanto nella scrittura o nella sottoscrizione – le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all’originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, è invece preclusa l’utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7960 del 21/05/2003; conformi Cass. n. 1525 del 2004; Cass. n. 19680 del 2008; Cass. n. 24456 del 2011, cit.; Cass. n. 13425 del 2014; Cass. n. 5077 del 2017; da ultimo, con specifico riferimento al disconoscimento dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto presupposto, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3331 del 2020).

Pertanto, ritenuto ammissibile il disconoscimento, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti in fatto, alla stregua dei criteri sinora espositi, e per ogni altra questione rimasta assorbita dalla decisione cassata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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