Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14278 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30203-2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARCO FRANCESCON;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 406/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 406/04/2019, depositata il 16 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto – quale giudice del rinvio conseguente all’ordinanza n. 11367 del 2017 di questa Corte, emessa a seguito di ricorso per cassazione proposto dallo stesso contribuente, ha parzialmente rigettato l’appello di quest’ultimo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva solo parzialmente accolto il suo ricorso contro l’avviso d’accertamento emesso, nei suoi confronti, all’esito di accertamenti bancari, in materia di Irpef, Irap ed Iva relative all’anno d’imposta 2007.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Giova precisare che la sentenza qui impugnata reca il seguente dispositivo: “(…) in parziale accoglimento del ricorso ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo il recupero con riferimento alle sole operazioni non tracciabili”. Tale formula, letta con la parte della motivazione nella quale si conclude che: “Il maggior imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap è confermato in Euro 19.262,00 e relative sanzioni. Annulla le riprese relative ai prelevamenti.”, depone, come assume il ricorrente e non contesta la controricorrente, per un rigetto parziale dell’appello del contribuente.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi la CTR attenuta, quale giudice del rinvio, a quanto disposto dall’ordinanza n. 11367 del 2017 di questa Corte, che su ricorso del contribuente aveva cassato la sentenza n. 1350/22/2015 della medesima CTR del Veneto, per omesso esame delle circostanze di fatto che il ricorrente aveva allegato a prova contraria circa la riconducibilità a lui delle operazioni bancarie sulle quali l’Amministrazione aveva fondato le presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, trattandosi di movimenti effettuati dal contribuente sul conto corrente del fratello T.C. e quale delegato da quest’ultimo.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi, già oggetto del contraddittorio tra le parti nei giudizi di merito, costituiti dalle medesime circostanze di cui al primo motivo, dedotte dal contribuente quale prova contraria rispetto alle presunzioni fondate dall’Amministrazione sulle predette operazioni bancarie.

4. I due motivi vanno trattati congiuntamente e sono fondati.

Questa Corte, con la citata ordinanza (della cui motivazione si riproducono a seguire parti essenziali), che ha cassato con rinvio la precedente sentenza della CTR, che aveva parzialmente respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso d’accertamento, ha accolto il motivo proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il quale il ricorrente si doleva dell’omesso esame di un fatto decisivo controverso, “ossia appunto quello della rilevanza reddituale delle operazioni effettuate sul conto del fratello C. nell’anno 2007, per effetto della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.”, osservando che “(…) il ricorrente ha specificamente indicato i “fatti storici” dei quali lamenta l'”omesso esame” ossia l’emigrazione in Australia del fratello, titolare dell’azienda agricola “Campat” quale causa puntuale del conferimento della delega ad operare sul conto dell’azienda stessa rilasciatagli, affermandone la “decisività” ai fini del contrasto della presunzione (…) in effetti la CTR, pur dando atto della questione oggetto della controversia meritale inter partes, l’ha poi affrontata in modo solo indiretto ossia valutando in senso sfavorevole al contribuente solo la mancata prova di una diversa causalità dei versamenti in contanti su detto conto bancario, ma senza alcuna considerazione circa le giustificazioni date dal contribuente stesso in ordine alle ragioni “storiche” per le quali aveva la delega ad operare sul conto medesimo.

Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.”.

La sentenza del giudice di rinvio, qui impugnata, ha, nuovamente, omesso ogni considerazione delle medesime circostanze, della cui valutazione non si rinviene traccia nella motivazione adottata dalla CTR, peraltro caratterizzata (nel penultimo capoverso della terza pagina) da una criptica e confusa premessa relativa all’oggetto dell'”insistenza” del contribuente, ovvero della riassunzione del giudizio, che tuttavia non poteva certamente prescindere dalle valutazioni in fatto in ordine alle circostanze, potenzialmente decisive, ben delineate nella precedente ordinanza di questa Corte.

Tuttora, dunque, manca l’esame in fatto delle giustificazioni date dal contribuente stesso in ordine alle ragioni “storiche” per le quali aveva la delega ad operare sul conto del fratello, dato decisivo (come già chiarito dalla precedente pronuncia di questa Corte) ai fini della verifica della potenziale rilevanza reddituale delle operazioni effettuate dal ricorrente sul conto medesimo.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizi di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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