Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14278 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EUROCLEAN s.r.l., D.P. e D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 155/35/05, depositata il 27 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla Euroclean s.r.l. per IVA del 1995: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’atto fosse viziato da carenza di motivazione, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per non essere stato allegato il verbale della Guardia di finanza in esso richiamato, non assumendo rilievo in contrario la circostanza che il verbale fosse stato in precedenza notificato alla società dalla stessa Guardia di finanza;

che la contribuente, nonchè gli amministratori D.P. e D.A., ai quali il ricorso è stato validamente notificato a seguito di ordinanza di questa Corte di rinnovo della notifica, non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione, non avendo preso parte al giudizio di appello;

che il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, per non avere il giudice a quo rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo dei contribuenti in quanto contenente censure estranee alla pretesa fatta valere con l’avviso di accertamento, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato nel ricorso il contenuto testuale dell’atto asseritamente viziato;

che, invece, è manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale si censura la suddetta ratio decidendi della sentenza impugnata, in applicazione del condiviso principio secondo cui la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (Cass. n. 18073 del 2008);

che, in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al richiamato principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze.

Accoglie il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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