Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14277 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 09/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14738-2009 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO

FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MAURO ALBERTO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

conro

L.L. (OMISSIS), V.S.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 951/2008 del TRIBUNALE di PADOVA – SEZIONE 2^

CIVILE, emessa il 31/1/2008, depositata il 28/04/2008, R.G.N.

6212/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MARCO MACHETTA (per delega dell’Avv. ALBERTO DI

MAURO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A., condannata in sede penale per il reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso in danno di L.L., propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Padova che, accogliendo solo parzialmente il suo appello contro la sentenza di primo grado del Giudice di pace di Piove di Sacco, la ha condannata al pagamento, in favore della L., della somma di Euro 1.200,00 a titolo di risarcimento del danno morale e di Euro 18,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

La L. e la V., chiamata in causa nel giudizio di primo grado, non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, per essere fondata sul giudicato formatosi in sede penale, nonostante che la L. non si sia costituita parte civile.

1.1.- Il primo motivo è infondato, in quanto il giudicato penale di condanna fa stato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, anche a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile (Cass., 14 luglio 2009, n. 16391). L’art. 651 cod. pen., che regola l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile di risarcimento de danno, non postula affatto la partecipazione del danneggiato al giudizio penale come parte civile, cosicchè la sentenza penale di condanna fa stato – come correttamente affermato dal giudice di appello – riguardo all’accertamento del fatto di reato, alla sua illiceità penale ed alla responsabilità del condannato.

2.- Restano assorbiti il secondo e terzo motivo, con i quali la ricorrente lamenta la mancata ammissione di prove tendenti a dimostrare la sua innocenza ed il vizio di motivazione riguardo alla propria responsabilità.

3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte delle intimate.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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