Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14277 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29858-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivainente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO

CAMPANELLA 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO COPPOLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE ALDINIO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1482/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEI. LAZIO, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1482/09/2019, depositata il 13 marzo 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente M.P. contro cinque cartelle di pagamento relative ad Irpef, Irap ed Iva di cui agli anni d’imposta 2005-2009.

2. La contribuente si è costituita con controricorso.

3. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.).

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La contribuente controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 38 e 51, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello erariale in quanto tardivo, essendo stato notificato il 26 giugno 2017, ovvero dopo la scadenza del termine di 60 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, decorrente dalla notifica, ad istanza della contribuente, della sentenza di primo grado, avvenuta il 24 febbraio 2017.

Assume infatti la ricorrente Amministrazione che il giudice a quo, nell’accogliere la relativa eccezione, ha erroneamente considerato che fosse idoneo a far decorrere il termine breve il mero invio, da parte della contribuente, in data 24 febbraio 2017, di una semplice e-mail alla quale era allegata la copia di una richiesta di restituzione delle somme già versate in adempimento delle relative cartelle, sottoscritta dalla stessa contribuente, che a sua volta dava altresì atto dell’allegazione ad essa di copia della predetta sentenza di primo grado.

Secondo la ricorrente, la trasmissione via e-mail di tale richiesta (la cui stampa è stata prodotta dalla contribuente nel giudizio di secondo grado e riprodotta nel ricorso per cassazione dell’Ufficio) non integrava nessuna delle forme di notifica della sentenza previste dalla legge come idonee a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; nè comunque indicava il destinatario e documentava l’effettivo invio a quest’ultimo; nè dimostrava che ad essa fosse allegata una copia autentica della sentenza della CTP.

Pertanto, secondo l’Ufficio, non vi erano i presupposti per il decorso del termine breve per l’appello e doveva applicarsi piuttosto quello ordinario semestrale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 16 febbraio 2017, e prolungato per effetto della sospensione feriale dell’anno 2017, con la conseguenza che la notifica dell’appello, perfezionatasi il 26 giugno 2017, era tempestiva.

Il motivo è fondato.

Deve innanzitutto premettersi che ambedue le parti indicano come giorno di pubblicazione della sentenza appellata (e quindi come dies a quo del termine semestrale d’impugnazione, ove applicabile) il 16 febbraio 2017, per cui tale dato è pacifico.

Egualmente pacifica è la data di proposizione dell’appello erariale, indicata dalle parti e dalla sentenza impugnata nel 26 giugno 2017.

Tanto premesso, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, applicabile ratione temporis, “Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’art. 16, depositando, nei successivi trenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio.”.

A sua volta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, applicabile ratione temporis, stabilisce al comma 2 che “Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e ss. c.p.c., salvo quanto disposto dall’art. 17.”, ed al comma 3, che “Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.”.

E’ pacifico che, nel caso di specie, non sia stata effettuata una notifica della sentenza nelle forme degli artt. 137 e ss. c.p.c., richiamati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, ridetto art. 16, comma 2, giacchè nessuna delle parti allega che sia stata richiesta la notifica all’ufficiale giudiziario, e da quest’ultimo eseguita; nè che sia stata effettuata una notifica a mezzo posta direttamente dal difensore della contribuente.

E’ pure pacifico che neppure sia stata notificata la sentenza direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, circostanza che invero nessuna delle parti allega.

Tanto premesso, il mero invio della mai (di cui a pag. 5 del ricorso ed a pag. 7 del controricorso) del 24 febbraio 2017, con l’allegazione della copia dell’istanza di restituzione, che a sua volta menziona l’allegazione ad essa della sentenza, non integra i requisiti minimi costitutivi della notificazione per via telematica prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, che richiede l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

E comunque, riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, vigente ratione temporis, disponeva che “Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”. A sua volta, il D.M. n. 163 del 2013, art. 20, comma 2 (intitolato “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”), rimandava a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione delle ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento.

Quanto alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nel Lazio, le disposizioni contenute nel D.Dirett. 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui al D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3, sono state estese solo con il successivo D.M. 16 dicembre 2016, il cui art. 2, comma 1, lett. b), dispone peraltro che “Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:

(…) b) dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;”.

Essendo pacifico tra le parti che la sentenza della CTP di Roma è stata pronunciata in data 16 febbraio 2017, ed essendo dunque necessariamente antecedente a tale data la notifica del ricorso introduttivo del contribuente, se ne ricava quindi l’inapplicabilità al procedimento de quo – ovvero, per quanto qui interessa, alla notifica della sentenza che o ha concluso in primo grado – del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, che legittima l’utilizzo facoltativo (“possono avvenire in via telematica”) della notifica telematica tra le parti.

Successivamente il D.Lgs. n. 546 del 1992, stesso art. 16-bis, comma 3, è stato ulteriormente modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, il quale, per quanto qui interessa, lo ha così novellato, rendendo obbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica: “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. (…).”.

Tuttavia, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, medesimo art. 16, successivo comma 5, comma 1, lett. a), n. 4, detta una specifica previsione intertemporale che esclude l’applicabilità del predetto comma 1, lett. a), n. 4, al caso di specie, statuendo che “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), nn. 4) e 5), si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1 luglio 2019.”.

Infatti, tanto il primo che il secondo grado di giudizio sono stati introdotti con ricorsi notificati prima di tale scadenza.

Peraltro, il D.L. 23 ottobre 2018, stesso art. 16, contiene, al comma 2, la norma d’interpretazione autentica secondo la quale “Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonchè’ dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.”.

Come è stato rilevato dalla Circ. D.M. Economia e Finanze 4 luglio 2019, n. 1/DF, al paragrafo 3, l’interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all’obbligatorietà del processo tributario telematico, “la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado.”.

Tuttavia, come del resto reso palese dal richiamo del D.L. 23 ottobre 2018, stesso art. 16, comma 2 al D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, ed ai relativi decreti attuativi, la medesima diposizione non incide sulla data d’inizio del periodo dal quale le parti erano legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario, che nel caso di specie, per effetto dei ridetto D.M. 30 giugno 2016, coincide con gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 dicembre 2016.

Tanto premesso, questa Corte, con riferimento a fattispecie analoga, ha già avuto modo di chiarire che “In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16.” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016; conformi Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018).

Dunque la mai/ inviata dalla contribuente, che già non integra i requisiti minimi necessari per essere qualificata come notifica, a mezzo della posta elettronica certificata, della sentenza della CTP di Roma, sarebbe comunque inesistente, e non sanabile, anche ove fosse qualificabile come eseguita ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie processuale controversa.

Lo stesso deve dirsi, sotto il profilo funzionale e cronologico, della trasmissione della sentenza effettuata dalla contribuente “in data 16/02/2017 utilizzando l’apposita funzione telematica di richiesta di sospensione delle cartelle di pagamento originariamente impugnate”, che non equivale ad una notifica a mezzo posta elettronica certificata, la quale comunque sarebbe inesistente ratione temporis.

Neanche tale invio, quindi, può considerarsi idoneo a far decorrere il termine breve per appellare.

Quanto poi all’ulteriore allegazione della contribuente, relativa al deposito, presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate DP III di Roma ed a seguito della decisione di primo grado, della richiesta di sgravio, delle cartelle di pagamento, deve darsi atto che secondo la controricorrente tale circostanza sarebbe avvenuta l’8 maggio 2017. Considerato che la stessa contribuente data, in conformità alla sentenza della CTR, la proposizione dell’appello al 26 giugno 2017, è evidente che l’impugnazione erariale sarebbe comunque tempestiva, in quanto proposta nel termine di 60 giorni dall’8 maggio 2017. Diventa quindi irrilevante accertare se nell’occasione del deposito della richiesta di sgravio sia stata depositata anche la sentenza di primo grado e se tale consegna possa integrare le forme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, applicabile ratione temporis, laddove prevede che “Le notificazioni possono essere fatte anche (…) all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.”.

Allo stesso modo, la notifica dell’appello il 26 giugno 2017 è comunque tempestiva rispetto al termine semestrale che (nel difetto di una notifica della sentenza di primo grado idonea a far applicare il termine breve di sessanta giorni) decorre dalla data di deposito della sentenza della CTP, quindi dal 16 febbraio 2017.

Ha quindi errato il giudice a quo nel dichiarare l’appello tardivo ed inammissibile, per cui va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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