Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14277 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 14/06/2010), n.14277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMBER s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pieve di Cadore

n. 30, presso l’avv. GUALTIERI Giuseppe, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Giorgio Rinaldi giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 106/12/05, depositata il 28 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Gualtieri per la ricorrente;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la IMBER s.p.a., in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe;

che, con ordinanza resa all’esito dell’adunanza in Camera di consiglio del 20 maggio 2009, questa Corte, avendo rilevato la nullità della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate (unico soggetto passivamente legittimato), in quanto effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cass., Sez. Un., n. 22641 del 2007), ha ordinato la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle entrate presso la sede;

che la ricorrente, pur avendo provveduto al rinnovo della notifica nel termine stabilito, non ha poi depositato l’atto in cancelleria nel termine di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ. (venti giorni dalla scadenza di quello assegnato per la rinnovazione), avendovi provveduto solo in data 31 marzo 2010;

che ciò determina l’improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. un., nn. 13602 del 2004 e 26225 del 2005);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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