Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14277 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8854/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRINACRIA GOLDEN SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 42/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 14/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito della mancata utilizzazione edificatoria, anteriormente al decorso del quinquennio, dall’acquisto dell’area.

La sentenza della CTR, confermando la sentenza di primo grado, respingeva l’appello dell’ufficio, affermando che la norma in questione subordina i benefici fiscali al solo avvio dei lavori relativi all’attivita’ edificatoria, entro il quinquennio, ed all’esito delle autorizzazioni previste dalla legge e non con il completamento dei lavori stessi.

Avverso la predetta pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la societa’ contribuente pur evocata in giudizio non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d’appello, in riferimento ai benefici fiscali previsti per i trasferimenti di beni immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, avrebbero ritenuto che la condizione dell’utilizzazione edificatoria richiesta per l’applicabilita’ delle agevolazioni previste della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 (e della L. n. 448 del 2001, art. 76) dovesse ritenersi soddisfatta con il mero avvio dei lavori nel termine quinquennale dal trasferimento e cio’, in contrasto con il tenore letterale delle norme indicate in rubrica, che prevede che nel quinquennio debba esservi l’utilizzazione edificatoria del terreno e, quindi, che si sia realizzato un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, nell’accezione accolta dall’art. 2645 c.c., comma 6, che se pure in materia di rapporti civilistici, prevede che un edificio debba ritenersi esistente, quando “sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita’, e sia stata completata la copertura”.

Il motivo e’ fondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento, previsto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applica a condizione che l’acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialita’ edificatorie dell’area, in quanto la “ratio” della norma e’ quella di agevolare l’attivita’ edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; non spetta, pertanto, detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l’intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l’intera capacita’ edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico” (Cass. n. 4890/2013; sul concetto di utilizzazione edificatoria vedi Cass. n. 1991/2015). Si rileva, come sia pacifico orientamento di questa Corte, quello secondo cui, la disposizione agevolativa sia ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione (cioe’, i costi aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli ordinari di costruzione di un immobile in quanto sono volti al rispetto delle condizioni previste nel piano particolareggiato, comunque, denominato), connesso all’acquisto dell’area e sia di stretta interpretazione come tutte le norme che diminuendo il carico fiscale, incidono sul principio di uguaglianza, il principio impositivo e quello di capacita’ contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost.). Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto che, perche’ si abbia utilizzazione edificatoria dell’area, la costruzione possa essere anche solo iniziata, con cio’ vanificando la ratio dell’agevolazione che e’ una contropartita in favore di chi sostiene i costi connessi al rispetto delle specifiche previsioni inserite nei piani particolareggiati (nei quali e’ ricompresa l’area da edificare), che il soggetto interessato assume l’obbligo di realizzare, di regola, con la stipula di una convenzione urbanistica con il comune interessato.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della gia’ operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la societa’ contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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