Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14277 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4595-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

PUNTO PULIZIA DI M.G. & C. S.A.S. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti

PIERGIORGIO FINOCCHIARO e PIETRO PATERNO’ RADDUSA, presso lo studio

del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DELLA GIULIANA N. 66;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.) (C.F.

(OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avv. SANTO FINOCCHIARO, unitamente al quale è

elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA CIPRO, n. 77, presso lo studio

dell’Avv. GERARDO RUSSILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/18/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, sez. st. di CATANIA) depositata il

22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/02/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa SANLORENZO

RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. EUGENIO DE BONIS per l’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La PUNTO PULIZIA DI M.G. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “PUNTO PULIZIA”), impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania, la cartella di pagamento notificatale dalla SERIT per riprese I.R.P.E.F., addizionale regionale, ritenute alla fonte, I.R.A.P. recupero credito di imposta ed I.V.A. relative all’anno 2002.

2. La C.T.P., con sentenza 87/14/2008, accolse il ricorso, dichiarando la cartella impugnata nulla.

3. L’AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania la quale, con sentenza 369/18/11, depositata il 22.12.2011, rigettò il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) la motivazione della gravata decisione fosse conforme alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e (b) la mancata notifica del provvedimento di diniego del condono L. n. 289 del 2002 ex art. 9-bis avesse determinato “inevitabilmente il perfezionarsi della definizione del condono e la conseguente illegittim(ità) dell’iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio”.

4. Avverso tale pronunzia l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. Si sono costituite, con controricorso, sia la PUNTO PULIZIA che la RISCOSSIONE SICILIA.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare vanno disattese le eccezioni sollevate dalla difesa della PUNTO PULIZIA quanto (1) alla presunta formazione di un giudicato interno in relazione al credito di imposta nonchè (2) alla inammissibilità del ricorso, per difettare una valida procura alle liti in capo all’Avvocatura dello Stato.

1.1 Ed invero: a) con riferimento al presunto giudicato interno, è sufficiente rilevare come la C.T.R. dia conto, nella propria motivazione (cfr. p. 2, terzo cpv.), dell’avvenuta impugnazione, ad opera dell’AGENZIA, della pronunzia di prime cure anche avuto riguardo alla ripresa concernete il credito di imposta (motivo sul quale, peraltro, la stessa C.T.R. si pronunzia espressamente, rigettando le argomentazioni difensive della difesa erariale. Cfr. p. 3, righe 5-7); b) avuto riguardo, poi, al presunto difetto di rappresentanza processuale dell’Avvocatura di Stato, per difettare il ricorso della procura speciale rilasciata in favore della stessa dal Direttore p.t. dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, è consolidato l’orientamento per cui le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, possono avvalersi, R.D. n. 611 del 1993 ex art. 43, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell’intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione: sicchè gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 30.5.2018, n. 13627, Rv. 648677-01).

2. Passando, quindi, alla disamina dei motivi di ricorso, con il primo motivo la difesa dell’AGENZIA Si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della nullità della impugnata decisione per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per essere la stessa “priva di motivazione o con motivazione solo apparente… in particolare ha errato la CTR a rigettate il motivo di gravame spiegato dall’Ufficio in punto di nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione…” (cfr. ricorso, pp. 2, ult. cpv. e 3).

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Invero dalla lettura della motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 2, ult. cpv.) si coglie all’evidenza come la C.T.R., lungi dal fornire una motivazione meramente apparente in relazione al dedotto motivo di gravame, lo abbia compiutamente disatteso, ritenendo che i giudici di prime cure avessero “indicato chiaramente le ragioni per le quali hanno ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente”: ragioni che, peraltro, emergono viepiù dalla stessa lettura del motivo di ricorso in questione (cfr. p. 4, penultimo cpv.) laddove, attraverso l’esame dello stralcio della motivazione della pronunzia di primo grado riprodotto dall’AGENZIA, appare chiaro che la C.T.P., in evidente applicazione del principio della ragione più liquida (arg. da Cass., Sez. 6-L, 20.3.2015, n. 5724, Rv. 634816-01), abbia accolto l’originario ricorso della contribuente per i profili di merito, piuttosto che per quelli in rito (nell’occasione comunque esaminati, tanto da essere definiti “condivisibili”).

3. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, il D.L. n. 223 del 1996, art. 37, comma 44, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e la L. n. 388 del 2000, art. 8, per avere la C.T.R. ritenuto che la mancata notifica alla contribuente di un provvedimento di rigetto dell’istanza di condono ex art. 9-bis cit. sia ostativo al successivo recupero del credito oggetto di tale istanza.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del mezzo di gravame in esame, formulata dalla difesa della PUNTO PULIZIA alla p. 11 del controricorso, sotto il duplice profilo (a) della novità della questione (mai sollevata prima – si opina – dall’AGENZIA) e, in ogni caso, (b) della formazione del giudicato (interno) sul punto, giacchè è dalla stessa esposizione dei fatti processuali compiuta dalla C.T.R. che emerge come la mancata definizione del condono fiscale abbia rappresentato uno specifico motivo di gravame (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzo e quarto cpv.).

3.3. Ciò posto, l’orientamento ormai consolidato di questa Corte è nel senso per cui, in tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa L. n. 289 del 2002 ex art. 9-bis, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, nè si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poichè questi, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 29.7.2016, n. 15881, Rv. 640626-01).

3.4. Tale principio è stato, invece, disatteso dalla C.T.R., la quale – come evidenziato in precedenza – ha al contrario erroneamente ritenuto che “la mancata notifica del provvedimento di diniego determina inevitabilmente il perfezionarsi della definizione del condono e la conseguente illegittim(ità) dell’iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio” (cfr. sentenza impugnata, p. 3, penultimo cpv. della motivazione).

4. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione e la gravata decisione cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, in diversa composizione, affinchè la stessa provveda a decidere la controversia e liquidi, altresì le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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