Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14277 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 28/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15421-2015 proposto da:

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO AZIENDA OSPEDALIERA RILIEVO

NAZIONALE in persona del Direttore Generale Dott. M.G.,

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato

DARIO MARTELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO DE

PASCALE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale Dott.

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO DINACCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO LASCARI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controriorrente –

nonchè contro

MA.AL., P.A., MA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 444/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

RITENUTO

Avendo MA.Al. e suoi congiunti convenuto davanti al Tribunale di Milano l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico per il risarcimento dei danni derivati dalla perdita della vista di MA.Al. all’occhio destro, e avendo la convenuta chiamato in causa, in forza di polizze assicurative della responsabilità civile nei confronti di terzi, Fondiaria Sai S.p.A. – la quale si costituì eccependo difetto di legittimazione passiva per difetto di copertura trattandosi di polizza claims made -, con sentenza del dicembre 2010-28 febbraio 2011 il Tribunale accolse la domanda risarcitoria soltanto per i danni subiti da MA.Al. e condannò la compagnia assicuratrice a tenere indenne l’azienda ospedaliera.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7-28 gennaio 2015, ha accolto il conseguente appello proposto da Fondiaria Sai – cui avevano resistito gli appellati -, dichiarando la inoperatività della garanzia assicurativa.

Ha presentato ricorso l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico sulla base di tre motivi.

Il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Premesso che sussistono due polizze assicurative – la n. (OMISSIS), efficace per tutto l’anno 2000, e la n. (OMISSIS), efficace dal 1 marzo 2001 al 31 dicembre 2003 -, si adduce che, riproducendo la motivazione di sue precedenti pronunce, la corte territoriale avrebbe esaminato soltanto l’art. 23 della seconda polizza anzichè – e questo sarebbe il punto decisivo – l’art. 16 della prima, che era stato invece esaminato dal Tribunale e che era oggetto dell’appello, perchè dichiarato nullo dal giudice di primo grado per natura vessatoria e assenza di doppia sottoscrizione.

Il sinistro da cui derivò la perdita della vista all’occhio destro al MA. avvenne il 1 luglio 2000, quando operava la prima polizza (la comunicazione della richiesta del risarcimento era pervenuta alla compagnia assicuratrice il 17 giugno 2005, insieme con la copia notificata dell’atto di citazione); ad avviso della ricorrente, l’art. 16 prevede una copertura loss occurrance nella prima parte e una claims made nella seconda parte. Infatti, ai sensi dell’art. 16 la compagnia si sarebbe obbligata a tenere indenne l’assicurato per quanto debba pagare per risarcire terzi “in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta durante il tempo della presente assicurazione” (questa sarebbe la prima parte dell’articolo); subito dopo (seconda parte, secondo la ricorrente) lo stesso articolo stabilirebbe: “L’Assicurazione vale per le richieste al risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione o, al massimo, nei dodici mesi successivi alla scadenza della stessa”. Dal momento che la clausola non prevederebbe alcuna retroattività della copertura, la ricorrente sostiene che sia vessatoria e quindi nulla perchè non oggetto di doppia sottoscrizione, come ritenuto dal Tribunale.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1322 e 1341 c.c., per essersi la Corte d’appello “pronunciata sulla domanda di declaratoria di inefficacia e/o nullità della clausola contenuta dall’art. 23 della polizza in accoglimento della tesi prospettata dalla Fondiaria-Sai S.p.A. e conseguentemente respingendo la domanda di garanzia e manleva avanzata dall’Ospedale”.

La clausola “a richiesta fatta”, ovvero claims made, di cui all’art. 16 della prima polizza sarebbe stata contenuta anche nell’art. 43 del contratto assicurativo, del seguente tenore: “La garanzia esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione”. Il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente interpretato la volontà delle parti e le norme indicate dall’insegnamento giurisprudenziale (si richiama Cass. sez. 3, 15 marzo 2005 n. 5624, per cui sostenere trattarsi di clausola atipica rispetto all’art. 1917 c.c., lecita ai sensi dell’art. 1322 c.c., ma comunque vessatoria ex art. 1341 c.c., comma 2). Sarebbe invece necessario differenziare le clausole propriamente a richiesta fatta (che garantiscono anche per i sinistri anteriori alla stipulazione del contratto assicurativo) dalle clausole impropriamente definite tali, limitative della responsabilità dell’assicuratore alla risarcibilità soltanto i sinistri verificati e denunciati durante il periodo di efficacia della polizza. Sarebbe quindi necessaria l’analisi della vessatorietà in concreto: e nel caso in esame sarebbe “lampante” la limitazione della responsabilità della compagnia assicuratrice.

Inoltre dell’art. 23 il giudice d’appello svolgerebbe una “capziosa disamina”, smembrandone le parti (si tratterebbe invece di una clausola inscindibile) ed errando nel non considerarlo vessatorio, tenuto conto anche del “quadro assicurativo” dell’attuale ricorrente negli anni anteriori alla stipulazione della polizza.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Anche in questo motivo la ricorrente lamenta che nella interpretazione del contratto il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto di elementi fattuali, come il fatto che la polizza claims made era all’epoca della sua stipulazione una novità, e che tutte le precedenti polizze dell’azienda ospedaliera erano loss occurance, per cui sarebbe priva di supporto l’osservazione della corte che l’azienda ospedaliera avesse chiaro il significato di una polizza claims made.

Non varrebbe poi come volontà ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, la sottoscrizione dell’assicurata di tutte le pagine del contratto, e quindi non sarebbe stata superata la vessatorietà, a parte che nell’elenco delle clausole vessatorie sottoposto nel contratto alla doppia sottoscrizione non si rinverrebbe l’art. 23.

Si è difesa con controricorso la compagnia assicuratrice, ora Unipolsai Assicurazioni S.p.A..

Ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c., la Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, subentrata dal 1 gennaio 2016 alla Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, ribadendo gli argomenti del ricorso ed adducendo l’intervento di un giudicato esterno a seguito della sentenza n. 22891/2015 di questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte.

La memoria ex art. 378 c.p.c., è stata depositata pure dalla ricorrente, che vi ha ribadito, a sua volta, le difese dispiegate nel controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Il primo motivo, sostanzialmente, lamenta che la corte territoriale, avvalendosi di una motivazione seriale tratta da altre sue precedenti pronunce, avrebbe esaminato soltanto l’art. 23 della seconda polizza, la n. (OMISSIS), senza tenere conto, invece, dell’art. 16 della prima polizza, la n. (OMISSIS), la quale, d’altronde, sarebbe stata quella operativa nel caso in esame, dal momento che l’evento fonte della responsabilità civile di cui si discute la copertura sarebbe avvenuto il 1 luglio 2000 (la prima polizza infatti varrebbe dal 1 gennaio al 31 dicembre 2000, mentre la seconda dal 2001 al 2003). Coerentemente, il motivo viene rubricato come denuncia di omesso esame di fatto controverso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da intendersi in riferimento appunto alla presenza e al contenuto della clausola 16 nella prima polizza assicurativa.

Va anzitutto osservato, allora, che l’argomento proposto nella memoria ex art. 378 c.p.c., dalla stessa ricorrente in ordine all’esistenza di un giudicato esterno non ha alcuna pertinenza, a tacer d’altro, in rapporto al motivo in esame. Invero, il giudicato esterno, come viene prospettato dalla ricorrente, riguarderebbe la inefficacia della clausola 23 della polizza n. (OMISSIS), e non investirebbe pertanto l’art. 16 della prima polizza.

Passando quindi al merito della censura, non può non rilevarsene una evidente fondatezza.

Il giudice d’appello, nella sua – abbastanza concisa – esposizione dei motivi della decisione (pagine 4-8), premesso che il thema decidendum sarebbe stato da individuarsi nella “operatività o meno dei contratti inter partes nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) (sic) rispettivamente con decorrenza dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e dal 1 marzo 2001 al 31 marzo 2003” – ovvero nella presenza e nella efficacia nei suddetti contratti di una clausola “a richiesta fatta”(claims made) – (pagina 5 della motivazione), riporta alcuni stralci del contenuto dell’art. “15 delle norme operanti in caso di sinistro”, “art. 16 della prima polizza” e “art. 23 della seconda polizza” (motivazione, pagina 6). Da qui peraltro si passa (motivazione, pagine 7-8) ad un’analisi incentrata esclusivamente su quello che il giudice d’appello aveva identificato come art. 23 della seconda polizza, senza dispiegare alcuna osservazione in ordine all’art. 16 della prima polizza, giungendo in tal modo alla conclusione della piena legittimità della clausola claims made, che, dunque, deve intendersi ravvisata esclusivamente nell’art. 23 della seconda polizza.

Il motivo dunque risulta fondato, poichè soltanto dopo avere effettuato la necessaria cognizione dell’integrale regolamento negoziale ed accertato ermeneuticamente il significato della stessa – e in particolare delle eventuali clausole sussumibili nella fattispecie claims made che vi siano presenti – la corte territoriale, in esito positivo, potrà e dovrà valutarne le giuridiche conseguenze nella regiudicanda (sulle quali cfr. da ultimo S.U. 6 maggio 2016 n. 9140 e Cass. sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22891).

L’accoglimento del primo motivo comporta quindi l’assorbimento dei motivi successivi, e conduce alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della stessa corte territoriale.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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