Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14276 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 09/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13639-2009 proposto da:
F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 117, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA
MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAVIRAGHI
FRANCESCO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. in nome e per conto della BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (OMISSIS), in persona della
dott.ssa LA.MY. in qualità di responsabile e legale
rappresentante dell’Ufficio Periferico di Firenze della MPS GESTIONI
CREDITI BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA
72, presso lo studio dell’avvocato REANDA CECILIA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DE BIASE ALBERTO giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.G. (OMISSIS), T.E.
(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), B.
E.M.A. (OMISSIS), ROCCA DI CARMIGNANO S.R.L.
(OMISSIS), M.N., CE.GI.
(OMISSIS);
– intimati –
nonchè da:
B.G. (OMISSIS), B.E.M.A.
(OMISSIS) entrambe in proprio e quali amministratori e
legali rappresentanti della ROCCA DI CARMIGNANO S.R.L., ROCCA DI
CARMIGNANO S.R.L. (OMISSIS), T.E. (OMISSIS)
quale unico erede beneficiato di B.U., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio
dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MACHERELLI MASSIMO giusta delega in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. in nome e per conto della BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (OMISSIS), in persona della
dott.ssa L.M. in qualità di responsabile e legale
rappresentante dell’Ufficio Periferico di Firenze della MPS GESTIONI
CREDITI BANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA
72, presso lo studio dell’avvocato REANDA CECILIA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DE BIASE ALBERTO giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
C.G. (OMISSIS), F.P.
(OMISSIS), M.N., CE.GI.
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 608/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE –
SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 2/4/2008, depositata il 17/04/2008,
R.G.N. 1569/2003 e 1580/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MARCO MACHETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del principale,
accoglimento dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.F., notaio in pensione, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha tra l’altro rigettato il suo appello contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto le azioni revocatorie proposte dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e da B.U. e le figlie, quanto alla vendita operata il 7/12/95 da L. W. ai F. di un immobile sito in (OMISSIS).
Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
Resistono altresì con controricorso, proponendo quattro motivi di ricorso incidentale condizionato nei confronti della Banca, B. E.M.A. e B.G., in proprio e quali amministratori della s.r.l. Rocca di Carmignano, proprietaria dei beni immobili ipotecati dalla Banca in danno di B.U., fideiussore, unitamente al C. e alla L., della S.p.A. Top Silk e della s.r.l. Elite Creations, e T.E., quale unico erede di B.U..
Resiste con controricorso al ricorso incidentale la MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
Il curatore dell’eredità giacente di L.W., Ce.
G., marito della L. e fideiussore della Top Silk S.p.A., e C.G., chiamata all’eredità della L., non si sono costituiti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 2901 cod. civ. e del vizio di motivazione, il ricorrente principale contesta la sussistenza del requisito della scientia damni.
Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, contesta la sussistenza del requisito della esistenza del credito.
Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata, ancora sotto il profilo del vizio di motivazione, quanto alla sussistenza del requisito del periculum damni.
2.1- I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Non sussiste, in primo luogo, violazione alcuna dell’art. 2901 cod. civ., in quanto la Corte d’appello fa corretta applicazione della norma invocata, individuando le condizioni da essa richieste per l’accoglimento dell’azione revocatoria, e cioè l’esistenza del credito, i periculum damni e il consilium fraudis.
Nemmeno sussiste il prospettato vizio di motivazione riguardo alla sussistenza delle tre condizioni.
li credito, secondo il giudice di merito, deriva da un decreto ingiuntivo non opposto e da un mutuo in valuta estera, la cui esistenza non è contestata in maniera specifica dai ricorrente, il quale in sostanza assume che egli non ne era consapevole. Irrilevante è la circostanza che tale credito non sia esattamente individuato, tenuto conto che l’azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. 5 marzo 2009, n. 5359).
Il periculum damni, sempre secondo il giudice di appello, deriva plausibilmente dal fatto, non contestato, che “la vendita e la conseguente trascrizione hanno distolto dal patrimonio della debitrice l’unico bene immobile rimasto in sua proprietà, pregiudicando le possibilità di soddisfacimento dei creditori”.
Quanto, infine, alla scientia damni in capo all’acquirente, cioè alla consapevolezza dei pregiudizio che l’atto recava alle ragioni dei creditori, a sentenza appare adeguatamente motivata con riferimento al basso prezzo dell’alienazione (meno della metà del prezzo stimato dal CTU, a nulla rilevando che non vi sia agli atti una copia autentica di tale perizia, non avendo il ricorrente dedotto di avere contestato la conformità della copia fotostatica all’originale, come richiesto dall’art. 2719 cod. civ.), alla circostanza che, ai momento dell’atto, il bene era colpito da ben quattro pignoramenti, al fatto che l’acquisto sia avvenuto prima del provvedimento del GE di cancellazione dei gravami, alle qualità personali del F., notaio spesso utilizzato – secondo la prova testimoniale svolta – proprio dalla banca MPS ed amico da circa trent’anni della L. e del marito.
Non compete d’altro canto al giudice di legittimità procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova offerti dalle parti.
Non si ravvisa infine alcuna contraddittorietà nell’accoglimento dell’azione revocatoria con l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui vi sarebbero “chiari sospetti di un vera e propria simulazione del contratto di compravendita impugnato”.
La Corte di appello, pur non accogliendo la domanda di simulazione svolta, peraltro in via subordinata, dalle B., si limita a rilevare che il quadro probatorio offre “chiari sospetti” di simulazione, il che non è evidentemente incompatibile con l’accoglimento dell’azione revocatoria, proposta in via principale dalle B. e dalla Banca.
3.- Resta assorbito il ricorso incidentale delle sig.re B., della s.r.l. Rocca di Carmignano e di T.E., espressamente qualificato come condizionato (pag. 29 del controricorso).
4.- Il ricorrente principale, in ragione della prevalente soccombenza, va condannato al pagamento delle spese nei confronti sia della Banca, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, sia delle B., della s.r.l. Rocca di Carmignano e di T.E., liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta i principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate, quanto alla Banca, in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e, quanto alle B., alla s.r.l. Rocca di Carmignano ed a T.E., in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 9 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011