Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14276 del 13/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29635/2011 proposto da:

COLLE DEL SOLE 2002 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, A.R., G.C., G.A. nq

di eredi di G.T., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI

giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 12/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato POZZI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell’alienazione di un terreno edificabile, non assoggettato a piano particolareggiato, comunque denominato.

La CTR, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente l’appello dell’ufficio, affermando che, nel caso di specie, dal contenuto del certificato di destinazione urbanistica, si poteva evincere che il PRG prevedesse che lo sviluppo edificatorio del terreno sarebbe dovuto avvenire tramite piano urbanistico attuativo (P.U.A.), insussistente al momento del trasferimento dell’area oggetto di tassazione, non essendo stato ancora predisposto ne’ approvato; la contribuente, secondo i giudici d’appello, non era, pertanto, in grado di assolvere a quegli oneri e vincoli di pubblica utilita’ costituenti la contropartita delle agevolazioni fiscali richieste e l’ufficio aveva, pertanto, correttamente provveduto alla revoca delle predette agevolazioni; infine, la CTR aveva provveduto alla riconduzione della base imponibile per la quantificazione delle imposte dovute, dal valore accertato a quello dichiarato.

Avverso la pronuncia di secondo grado, la societa’ contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di cassazione sulla base di due motivi, mentre l’ufficio non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la societa’ contribuente denuncia il vizio di omessa pronuncia su un’eccezione decisiva ai fini della decisione della controversia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati sul motivo di doglianza relativo alla nullita’ dell’avviso di liquidazione per erronea determinazione della base imponibile, sulla quale effettuare il recupero delle agevolazioni ottenute dalla contribuente e delle relative sanzioni.

Il motivo di ricorso e’ inammissibile e sarebbe comunque infondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “costituisce causa di inammissibilita’ del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimita’, nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 21165/2013). Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna omessa pronuncia dei giudici d’appello, sulla doglianza relativa alla erronea determinazione della base imponibile per il calcolo delle maggiori imposte dovute; infatti, la CTR ha ritenuto di ricondurre il valore di compravendita del terreno, dal valore “cd. definito”, di cui all’avviso d’accertamento, al valore che le parti avevano dichiarato nell’atto di trasferimento; pertanto, l’eventuale doglianza, attenendo al merito della controversia, avrebbe potuto eventualmente essere dedotta come vizio di motivazione relativamente al ricalcolo della base imponibile, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ma non come error in procedendo. D’altra parte, la doglianza sarebbe, altresi’, infondata, in quanto i giudici d’appello, una volta annullato l’avviso d’accertamento, hanno esaminato nel merito la pretesa tributaria, ritenendo di poter quantificare la stessa, con ragionamento congruo e immune da vizi logici, nei limiti di quanto dichiarato dalle parti.

Con il secondo motivo, la parte denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello non avrebbero accertato (e dato conto in motivazione) se le prescrizioni del piano regolatore generale potessero fungere, altresi’, da piano particolareggiato, ai fini della concessione delle relative agevolazioni; cioe’, non avrebbero indagato se nella specie, vi fossero quelle prescrizioni di dettaglio, tali da consentire, ai fini dell’edificabilita’, i medesimi risultati di un piano attuativo.

Il motivo e’ inammissibile, e’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “La motivazione omessa o insufficiente e’ configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’ quando, invece, vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. un. n. 24148/2013, Cass. ordinanza n. 91/2014). Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno congruamente motivato (e senza vizi logici) sull’assenza del piano urbanistico attuativo (come equipollente del piano particolareggiato) che imponendo oneri di edificazione ai privati, relativi alla rete viaria, al rispetto dell’ambiente, e alle zone da destinare a verde pubblico, giustificasse il riconoscimento dei benefici fiscali richiesti; e’ fondato, pertanto, ritenere che la societa’ ricorrente, con il motivo proposto, miri a una nuova valutazione di merito delle risultanze processuali, finalita’ non consentita nel presente giudizio di legittimita’.

Nulla sulle spese, atteso la mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’ufficio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA