Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14276 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18864-2014 proposto da:

CENTRO SERENA ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI

54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GIRELLI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 171/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Centro Serena Roma srl, quale incorporante la CENTRO SERENA INTERNATIONAL srl, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 171/6/13, depositata il 28 maggio 2013, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso un atto di accertamento IRES e altro relativo all’anno 2002.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

3. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla pubblica udienza, senza depositare controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la ricorrente prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13, comma 1, art. 21, comma 2, art. 22, comma 1, lett. I), art. 23, art. 24, comma 1, e art. 27, comma 4.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 e del D.P.R. 29 settembre 2000, n. 600, art. 39.

6. Il primo motivo è fondato.

7. Con l’avviso di accertamento originariamente impugnato, l’Amministrazione finanziaria ha imputato alla società contribuente Centro Serena International s.r.l. (oggi incorporata nella ricorrente Centro Serena Roma s.p.a.) una sottrazione di imponibile ai fini delle imposte dirette e il calcolo di una minore imposta dovuta, per avere detta società applicato alle vendite da essa operate il regime IVA dello scorporo previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, nonostante che tali vendite fossero avvenute non già in sede di commercio al minuto, bensì di vendita all’ingrosso.

8. Nel respingere l’appello della contribuente e nel condividere tanto l’avviso di accertamento quanto la sentenza di primo grado, la CTR ha sostenuto l’illegittimità dell’operazione compiuta dalla contribuente, sul presupposto che essa avesse effettuato nell’anno 2002 cessioni di beni, regolarmente fatturate, in favore della società collegata Centro Serena Roma s.p.a. (all’epoca non ancora incorporante della Centro Serena International), omettendo tuttavia di aggiungere l’IVA al 20 % sul prezzo imponibile fatturato.

9. Ora, nella prima parte della sentenza impugnata, la CTR ha aderito alle conclusioni dell’Ufficio, appena illustrate, senza però spiegare in che modo fosse stato calcolato dall’Ufficio il prezzo imponibile fatturato di Euro 1.334.313,00, su cui si sarebbe verificata l’omessa applicazione dell’IVA.

10. Nella seconda parte della motivazione, però, la CTR, nel replicare alle contestazioni dell’appellante, mostra di aver prestato tale adesione sulla base del fatto che la società aveva indicato in fattura “il prezzo unitario finale dei beni ceduti, già comprensivi dell’IVA” (pag. 3) e che “la concreta modalità di determinazione dell’imponibile, effettuata dalla società verificata, fosse in radice illegittima ed errata, applicando indebitamente lo scorporo dell’IVA sul valore della merce” (pag. 4).

11. In tal modo, la CTR ha falsamente applicato le norme che disciplinano il metodo dello scorporo.

12. L’applicazione di tale metodo, che è riservato ai commercianti al minuto, può essere suddivisa in due fasi, nessuna delle quali attiene al momento della fatturazione: nella prima fase, l’imprenditore procede ad annotare in apposito registro (detto registro dei corrispettivi), “relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile” (art. 24, comma 1); nella seconda fase, determina l’importo da versare o da riportare al mese successivo “sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’art. 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta è del quattro per cento, per 110 quando l’imposta è del dieci per cento, per 121 quando l’imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo” (art. 27, comma 4).

13. Affinchè dunque possa affermarsi che sia stato applicato tale metodo è necessario che l’imprenditore abbia annotato l’ammontare globale giornaliero dei corrispettivi e delle relative imposte sul corrispondente registro e abbia poi versato l’imposta, dopo averla calcolata secondo il metodo appena illustrato. In sè considerate, le modalità di indicazione nelle singole fatture dell’imponibile e della relativa imposta non solo sono irrilevanti ai fini della valutazione della correttezza circa l’utilizzo del metodo da parte dei soggetti che possono utilizzarlo, ma neppure costituiscono decisivo sintomo dell’utilizzo dello stesso metodo da parte dei soggetti che non lo possono applicare, ben potendo accadere che, dopo aver indicato il prezzo del singolo articolo in modo unitario, l’emittente indichi separatamente, come la ricorrente sostiene essere avvenuto nel caso di specie, imponibile e imposta applicata con riferimento all’ammontare globale della fattura.

14. La CTR ha al contrario desunto l’applicazione del metodo dello scorporo (applicazione in ipotesi illegittima, perchè operata da un commerciante all’ingrosso, qualità che la contribuente non nega di aver rivestito) dal semplice fatto che nelle fatture il prezzo unitario dei singoli beni ceduti fosse indicato come comprensivo di IVA.

15. Deve dunque dirsi fondata la censura relativa alla errata applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13, comma 1, art. 21, comma 2, art. 22, comma 1, lett. I), art. 23, art. 24, comma 1, e art. 27, comma 4.

16. L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il secondo motivo resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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