Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14276 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14276 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co unichi.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
COMITATO IN CANCELLERIA
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Ct. 21717/09 (Avv. C. M. Pisana)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 13983/09
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
SGHERRI Roberto
in punto
annullamento della sentenza n. 16/25/08 emessa inter partes dalla Commissione
Tributaria Regionale di Firenze.
PREMESSO
Che con note del n. 54280 e n. 54284 del 20.09.12 e con nota 44811 del 30.07.12
la Direzione Provinciale di Pisa ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento
di tutte le somme dovute;
si precisa che avverso la sentenza 16/25/08 della CTR di Firenze sono stati
proposti altri tre distinti ricorsi da parte di diversi contribuenti e che tali ricorsi
distinti con i numeri di ruolo 13981/09; 13982/09; . -.2:282Z1)_93 13984/09 pendono
innanzi a codesta Corte:
la presente istanza riguarda esclusivamente il ricorso distinto in epigrafe proposto
dalla parte sopra indicata
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Si allegano le comunicazioni di regolarità.
Roma, 2.04.13
(C .F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcertavvocaturastato.it )