Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14275 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15453/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PALLADIO LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO CALGARO giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PANARITI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e le relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell’alienazione di un terreno edificabile in area soggetta a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati secondo la normativa statale o regionale, che risultava gia’ “urbanizzato” al momento del trasferimento, in quanto le opere dl urbanizzazione erano state ultimate e collaudate prima dell’acquisto dell’area da parte dell’odierna societa’ contribuente, ad opera della societa’ venditrice che era quella che aveva stipulato la convenzione di lottizzazione con il Comune ed aveva assunto i relativi obblighi. L’ufficio nel costituirsi in primo grado, aveva evidenziato come le predette agevolazioni non spettassero, in quanto il beneficiario delle stesse non era il soggetto che si era impegnato a eseguire le predette opere e, pertanto, il terreno era da considerarsi gia’ direttamente edificabile al momento dell’acquisto.

La sentenza della CTR, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello della societa’ contribuente, affermando che la norma in questione subordinasse i benefici fiscali al solo compimento dell’attivita’ edificatoria, entro il quinquennio. Avverso la predetta pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la societa’ contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d’appello, in riferimento ai benefici fiscali oggetto della presente controversia, poiche’ era pacifico che la societa’ contribuente fosse estranea alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (ed alla sopportazione dei relativi costi), sul terreno per il cui acquisto era stata richiesta l’agevolazione, avevano ritenuto, tuttavia, di poter prescindere dalla stretta correlazione tra le predette spese di prima edificazione (cioe’, quelle di urbanizzazione primaria) e la spettanza del predetti benefici fiscali, disconoscendo, sostanzialmente, la ragione giustificatrice del riconoscimento di tali benefici, consistente nel diminuire il costo aggiuntivo che comporta l’utilizzazione edificatoria di un’area soggetta a un piano particolareggiato, comunque denominato, in virtu’ dell’assunzione degli obblighi scaturenti dalla convenzione urbanistica stipulata con il comune interessato.

Il motivo di ricorso e’ fondato.

In favore della ragioni evidenziate dall’ufficio, milita: in primo luogo, il tenore letterale della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, secondo il quale “Nell’ipotesi di piani attuativi d’iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazione fiscali di cui della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”; nel caso di specie, e’ pacifico che la societa’ odierna controricorrente non ha sottoscritto alcuna convenzione di lottizzazione con il comune di Schiavon; infatti, tale convenzione era stata stipulata dalla societa’ dante causa che aveva assunto gli obblighi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (effettivamente realizzate) ed aveva successivamente trasferito il terreno alla societa’ Palladio Leasing SpA, come terreno direttamente utilizzabile a scopi edificatori, senza oneri aggiuntivi a suo carico; in secondo luogo, e’ insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento, previsto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applica a condizione che l’acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialita’ edificatorie dell’area, in quanto la “ratio” della norma e’ quella di agevolare l’attivita’ edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; non spetta, pertanto, detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l’intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l’intera capacita’ edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico” (Cass. n. 4890/2013, 344972014). Nel caso di specie, la societa’ ricorrente, lo si ribadisce, non ha sottoscritto alcuna convenzione di lottizzazione con l’ente comunale, non si e’ assunta alcun obbligo per la realizzazione delle opere relative al primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, ma ha acquistato un terreno direttamente utilizzabile a scopo edificatorio, di talche’ sarebbe insussistente ogni ragione giustificatrice del beneficio fiscale della riduzione delle imposte per il trasferimento di aree soggette a strumenti urbanistici attuativi e che e’ volta ad agevolare quei soggetti, che in conseguenza degli obblighi assunti, debbano sostenere oneri maggiori per realizzare la potenzialita’ edificatoria dell’area, oltre a quelli ordinari di costruzione; e’ evidente come tale ratio agevolativa sia di stretta interpretazione, come tutte le norme che, diminuendo il carico fiscale, incidono sul principio di uguaglianza, sul principio impositivo e su quello di capacita’ contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost.).

Va, conseguentemente accolto il ricorso dell’ufficio, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della gia’ operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la societa’ contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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