Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14275 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14275 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 06/06/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co unichi.
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Il Fun n : Giudeiario
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Ct. 21716/09 (Avv. C. M. Pisana)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 13984/09
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
SGHERRI Francesco
in punto
annullamento della sentenza n. 16/25/08 emessa inter partes dalla Commissione
Tributaria Regionale di Firenze.
PREMESSO
Che con le note del n. 54271 e n. 54275 del 20.09.12e n. 44801 del 30.07.12 la
Direzione Provinciale di Pisa ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento
di tutte le somme dovute;
si precisa che avverso la sentenza 16/25/08 della CTR di Firenze sono stati
proposti altri tre distinti ricorsi da parte di diversi contribuenti e che tali ricorsi
pendono innanzi alla Corte e sono distinti con i numeri di ruolo 13981/09; 13982/09;
13983/09;
la presente istanza riguarda esclusivamente il ricorso distinto in epigrafe proposto
dalla parte sopra indicata

FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 2.04.13

(C .F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcertavvocaturastatoit)

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