Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14274 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 09/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11763-2009 proposto da:

U.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

THURIN STEFAN, ZELLER KARL giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG GMBH (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante L.C., F.C.

(OMISSIS), S.H. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso lo

studio dell’avvocato TOTINO CARLO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati UNTERHOFER ROLAND, PANCHERI KLAUS giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/2009 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, emessa il 12/11/2008, depositata il 12/01/2009; R.G.N.

272/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MANZI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U.S. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di F.C., di S.H. e di “Die Neue Sudtiroler Tageszeitung GmbH”, in relazione ad una serie di articoli del F. pubblicati, dal (OMISSIS), sul giornale di lingua tedesca di (OMISSIS) Die Neue Sudtiroler Tageszeitung, edito dalla società convenuta e di cui lo S. era direttore responsabile.

Gli intimati resistono con controricorso.

Gli articoli di cui si tratta riguardano la compravendita di otto immobili, originariamente di proprietà dell’ENEL, dalla Deutsche Bank (attraverso una propria controllata) alla Sparim S.p.A., società controllata dalla Cassa di Risparmio, tramite la Cà Segredo s.r.l., con sede in (OMISSIS). Negli articoli si evidenzia il notevole guadagno della Cà Segredo e si mette in relazione la circostanza che l’ U., presidente di Sparim e componente del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, fosse favorevole all’affare con il fatto che il presidente della Cà Segredo, P.P.P., fosse, insieme al fratello, socio della Tiroler Marmorwerke s.r.l., di cui pure l’ U. era socio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2931 cod. civ., nel testo in vigore prima del 2004, assumendo l’insussistenza di un suo conflitto di interessi, secondo la normativa evocata, nella vicenda oggetto degli articoli di stampa.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile. Non risulta che la Corte di appello di Trento abbia fatto uso alcuno dell’art. 2931 cod. civ. nè ha mai sostenuto che sussistesse un conflitto di interessi ai sensi della norma citata, ritenendo invece legittima la prospettazione, da parte dell’autore degli articoli, di una commistione di interessi dell’ U. quale socio, in diversa società, del Presidente della Cà Segredo.

2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente assume di non essere socio d’affari di lunga data – come si afferma in sentenza – con il P..

2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, essendo evidente che non è decisiva nel ragionamento della Corte d’appello la considerazione che i due fossero soci d’affari da molto o poco tempo.

3.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della motivazione contraddittoria, il ricorrente assume che – diversamente da quanto si afferma in sentenza – all’epoca della pubblicazione degli articoli la Sparim non aveva assunto alcuna delibera nè tantomeno aveva concluso il contratto e che il primo giudice non avrebbe mai affermato – diversamente, ancora, da quanto affermato in sentenza – che sarebbe irrilevante che le trattative sarebbero state condotte dall’ing. B. e che sussisterebbe un conflitto di interessi in capo al ricorrente.

3.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda sull’assunto che la cronaca contenuta negli articoli in questione – e sostanziatesi nel fatto che l’ U. era socio del P., presidente della società intermediatrice, in altra società – è veridica, a parte alcune inesattezze ovvero informazioni incomplete, marginali e irrilevanti dal punto di vista causale.

Rispetto a tale ricostruzione della vicenda, le incongruenze poste a base del mezzo, riguardo all’epoca di firma del contratto o alla inesatta individuazione da parte del giudice di appello della motivazione della sentenza di primo grado, sono dei tutto irrilevanti.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente, sotto il profilo della motivazione omessa o insufficiente, si duole che il giudice di appello non si sia pronunciata sulla censura relativa alla falsità degli asseriti scontri nei c.d.a. della Cassa di Risparmio di Bolzano.

4.1.- Il quarto motivo è inammissibile, in quanto l’eventuale non veridicità dell’articolo riguardo agli scontri in cda sarebbe evidentemente irrilevante rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello.

5.- Con i quinto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali articolate.

5.1.- Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di indicazione dei testi (Cass. 14 marzo 2006, n. 5479).

6.- Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 595 cod. pen. sia riguardo al tono insinuante usato negli articoli, sia quanto all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui nella specie dovrebbe usarsi – secondo la giurisprudenza – un metro di giudizio particolarmente generoso, trattandosi di critiche di contenuto politico. Assume che siffatta giurisprudenza non può riferirsi all’ipotesi di articoli in danno del presidente di una società privata.

6.1.- Il sesto motivo è, sotto il primo profilo, inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non afferma affatto che espressioni dubitative, nella forma dell’insinuazione, non possano integrare il reato di diffamazione, escluso in concreto per la scriminante del diritto di cronaca e critica.

Sotto il secondo profilo il mezzo è infondato, sia perchè il concetto di critica politica, per i fini che interessano, non può che essere interpretato in senso lato, comprensivo anche della critica a coloro che detengono, in una certa area geografica, il potere economico, sia perchè comunque non si vede (nè il ricorrente lo deduce) in che modo sarebbe superato, nella specie, il limite della continenza.

7.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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