Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14274 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 25/05/2021), n.14274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7967-2019 proposto da:

G.S.C., IRRIGAZIONE G. SNC DI

G.F., G.F.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA F. CIVININI, 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MARIA PANTONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO

SAVASTA;

– ricorrenti –

contro

S I C C SRL, FALLIMENTO T.D., T.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2564/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1.La Irrigazione G. Snc di G.F., G.F.M. e G.S.C. ricorrono, affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, riformando la pronuncia del Tribunale di Verona, aveva dichiarato l’improponibilità dell’azione revocatoria avanzata dalla SICC srl, accogliendo la medesima domanda avanzata nel giudizio d’appello dal Fallimento T.D..

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la SICC sri, creditrice di T.D. in ragione di un provvedimento monitorio emesso in suo favore dal Tribunale di Vicenza, si era avveduta, al momento di trascrivere ipoteca sui beni del debitore, che questi aveva alienato alla società Irrigazioni G. snc un immobile di sua proprietà: per tale ragione chiese la dichiarazione di inefficacia dell’atto di trasferimento ex art. 2901 c.c., deducendo l’anteriorità del credito e la sussistenza della scienza damni.

1.2. Instaurato il giudizio, risultò che il T. era stato dichiarato fallito ben prima dell’inizio della controversia: il giudice dichiarò l’interruzione del processo che venne riassunto dalla SICC srl nei confronti del Fallimento T. che rimase contumace.

1.3. Il Tribunale di Verona accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia del trasferimento nei confronti della SICC srl.

1.4. La Corte d’Appello di Venezia, adita dalla G. snc e dai soci dinanzi alla quale si costituì, oltre alla SICC srl, anche il Fallimento T. ha riformato la pronuncia impugnata, dichiarando l’improponibilità della domanda proposta dalla SICC srl ed accogliendo la domanda del Fallimento.

2. Le parti intimate non si sono difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento, nonchè la violazione ed errata applicazione degli artt. 75 ed 81 c.p.c., in relazione agli artt. 52 e 67 L.Fall., con violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

1.1. Lamenta che il giudice d’appello aveva emesso una sentenza contraddittoria, considerando “sanata” la posizione della curatela fallimentare che era intervenuta in appello in un giudizio viziato, omettendo di considerare che l’azione revocatoria proposta contro un soggetto già dichiarato fallito era improponibile ab origine e non sanabile nè con l’interruzione nè con l’intervento successivo della parte, in quanto la società, originaria attrice, non era più legittimata, essendo a ciò deputato il curatore dinanzi al Tribunale fallimentare.

1.2. Deduce, in conclusione, che la mancanza di legittimatio ad causam aveva determinato la nullità non sanabile della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento e la violazione delle norme in materia di intervento nonchè dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 345 c.p.c..

2.1. Si duole dell’inammissibilità dell’intervento della curatela in appello che, senza neanche proporre appello incidentale, aveva determinato una decisione a se favorevole sulla base di una nuova domanda, proposta in violazione dell’art. 345 c.p.c..

3. Con il terzo motivo, lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia: assume, in particolare, che non era stata considerata la circostanza, documentalmente provata, che il fallimento aveva proposto un intervento per un’altra azione revocatoria contro altri creditori chirografari e per lo stesso immobile, e che in relazione a tale controversia le parti erano addivenuti ad una transazione, con ciò venendo meno anche il suo interesse a proseguire il giudizio.

4. Con il quarto ed il quinto motivo, strettamente interconnessi, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2901 c.c. per mancanza di eventus damni e consilium fraudis; lamenta, altresì, che era stata resa una motivazione illogica ed apparente, con violazione dell’art. 2697 c.c. ed era stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 2901 c.c..

5. Con il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce, infine l’illegittima condanna alle spese di giudizi,o per inesistenza della soccombenza sostanziale con violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2.

6. Il Collegio ritiene che il primo ed al secondo motivo prospettino questioni di rilevanza nomofilattica, riferibili alla legittimazione passiva del Fallimento T. nell’azione revocatoria ordinaria oggetto della controversia, questioni che rendono opportuna la discussione in pubblica udienza anche in ragione dei recenti arresti portati da Cass. S.U. 30416/2018 e Cass. S.U. 12476/2020.

7. Per tale motivo, si ritiene necessario il rinvio a nuovo ruolo della controversia.

P.Q.M.

La Corte, rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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