Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14274 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7275/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE DATA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. PAOLUCCI DE

CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CIASCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GALLI giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e le relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell’alienazione di un terreno edificabile, anteriormente al decorso del quinquennio ed in assenza di edificazione. La sentenza della CTR, confermando la sentenza di primo grado, respingeva l’appello dell’ufficio, affermando che la norma in questione subordina i benefici fiscali al solo compimento dell’attivita’ edificatoria, entro il quinquennio, senza escludere la possibilita’ che tale attivita’ sia portata a compimento dal terzo acquirente del terreno.

Avverso la predetta pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la societa’ contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d’appello, in riferimento ai benefici fiscali previsti per i trasferimenti di beni immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, avrebbero tenuto conto solo del requisito oggettivo dello svolgimento dell’attivita’ edificatoria nel quinquennio, ma non del requisito soggettivo, nel senso che i predetti benefici sono previsti in favore dei soggetti che chiedono di usufruire dell’agevolazione fiscale (i quali sono quelli che assoggettandosi alle condizioni previste, assumono l’impegno di costruire, nei confronti della pubblica amministrazione), e non anche in favore dei successivi acquirenti del terreno, anche se sono coloro che realizzazione l’edificazione o la completano, nel termine dell’originario quinquennio.

Il motivo e’ fondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalita’ se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestivita’ dell’attivita’ edificatoria di un successivo acquirente (Cass. ordinanza n. 7438/2009, v. anche Cass. nn. 18679/2010, 13173/12, 5933/13). Rileva il Collegio, come sia pacifico orientamento di questa Corte, quello secondo cui, la disposizione agevolativa sia ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione, connesso all’acquisto dell’area e sia di stretta interpretazione come tutte le norme che diminuendo il carico fiscale, incidono sul principio di uguaglianza, il principio impositivo e quello di capacita’ contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost.).

Nel caso di specie, i giudici d’appello, da una parte, hanno ritenuto che, perche’ si abbia utilizzazione edificatoria dell’area, la costruzione puo’ essere anche solo iniziata, e dall’altro, che “il cambio del soggetto utilizzatore del beneficio fiscale non e’ circostanza che possa far decadere dall’agevolazione in quanto l’art. 33 citato non pone alcun limite sulla soggettivita’ del costruttore, l’unica condizione prevista e’ infatti di tipo temporale…”; nello specifico, per stessa ammissione della parte contribuente, l’area era stata acquistata con atto di compravendita del 22 marzo 2001 (reg.to il 6 aprile 2001), e rivenduta in data 12 gennaio 2004 “..senza avervi realizzato attivita’ edificatoria” (p. 3 del controricorso).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della gia’ operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio dl legittimita’

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso Introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la societa’ contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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