Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14274 del 08/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14274 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 6187-2013 proposto da:
FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA C.F.
01028511002, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO
2015
1405

ABRIGNANI, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

PERUGINI PAOLA, TOFANELLI LAURA, TOFANELLI ROBERTA;

Data pubblicazione: 08/07/2015

- intimate –

Nonché da:
PERUGINI PAOLA vedova TOFANELLI C.F. PRGPLA55R46C745F,
TOFANELLI ROBERTA C.F. TFNRRT81D42D786G, TOFANELLI
LAURA C.F. TFNLRA77M68D786M, domiciliate in ROMA,

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese
dall’avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega in atti;
– controri correnti e ricorrenti incidentali contro

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA C.F.
01028511002;
– intimata –

avverso la sentenza n. 177/2012 della CORTE D’APPELLO
Og
di PERUGIA, depositata il 09/52012 r.g.n. 98/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato ABRIGNANI IGNAZIO;
udito l’Avvocato CENTOFANTI SIRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale assorbito
l’incidentale.

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

RG 6187-13 n. 114 ud 25-3-15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di
Perugia, accoglieva la domanda, proposta nei confronti della Fondazione
ENPAIA, Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in
Agricoltura, della moglie e delle figlie del defunto Enio Tof anelli le

ricollegarsi al mobbing da lui subito nel corso del rapporto di lavoro
instaurato con la Trestina Azienda tabacchi S.p.A., chiedevano la
condanna del precitato ENPAIA al pagamento in loro favore dell’indennità
per il caso di morte prevista dall’art. 11 del Regolamento dell’ente.
La Corte del merito,e per quello che interessa in questa sede, dopo aver
accertato che il Tof anelli era stato esposto ad una condotta attuata da
un rappresentante del datore di lavoro qualificabile come

mobbing,

riteneva, condividendo le conclusioni del CTU nominato in appello, che la
depressione di cui era affetto il predetto Tof anelli era stata
determinata dal mobbing da lui subito nell’ambiente di lavoro.
Sulla base di tali premesse la Corte territoriale,poi, assumeva che il
fattore lavorativo, pur non essendo l’unico era una concausa efficiente
dell’atto suicida, insieme con i fattori psichici costituzionali.
Pertanto secondo la Corte territoriale vi era un nesso di causalità tra
il suicidio e la malattia professionale indotta dall’ambiente di lavoro.
Conseguentemente, secondo la predetta Corte, sussistevano i presupposti
per la condanna dell’ENPAIA all’indennità reclamata non rilevando
l’esclusione prevista dal regolamento in caso di suicidio riferendosi,
tale esclusione, al suicidio cui consegue l’infortunio mortale, e non
1

quali, sul presupposto che il suicidio del proprio dante causa era da

invece al caso, come quello di specie, in cui la malattia psichica
determinata dalle avverse condizioni di lavoro determ

il suicidio.

Avverso questa sentenza l’ENPAIA ricorre in cassazione sulla base di
quattro censure, illustrate da memoria.

incidentale condizionata specificata da memomoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della
stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale l’ENPAIA, deducendo – ex art.
360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc,
sostiene che la Corte del merito ha erroneamente valutato il materiale
probatorio non giudicando in base a tutte le prove acquisite.
La censura non è fondata.
Invero, oltre al rilievo che la censura andava proposta con riferimento,
non tanto all’art. 360 n. 3, quanto piuttosto all’art. 360 n.5 cpc, vi è
la considerazione assorbente che la stessa è formulata in senso generico
perché non è indicato in modo specifico il materiale probatorio di cui la
Corte del merito non avrebbe tenuto conto. Né, in violazione del
principio di autosufficienza, è trascritto nel ricorso il contenuto di
siffatto materiale.
A tanto aggiungasi che, comunque, spetta al giudice del merito, in via
esclusiva, il compito di

valutare le prove, di controllarne

l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
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Resistono con controricorso le parti intimate che propongono impugnazione

risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare
la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge) ( in tal senso per tutte Cass. 12

Con la seconda censura del ricorso principale l’ENPAIA, denunciando vizio
di motivazione,prospetta che la Corte del merito non ha motivato il
proprio dissenso, quanto al nesso causale, dalle conclusioni dei CTU.
La censura è infondata.
Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che il motivo di
ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360, n. 5 cpc così come modificato
dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare
il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si
assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un
“punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto
principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo,
modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè
un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché
controverso e decisivo ( Cass. 5 febbraio 2011 n. 2805 e Cass. 27 luglio
2012 n.13457).
Va annotato, comunque,che la Corte del merito, con motivazione adeguata e
formalmente logica e come tale sottratta al sindacato di legittimità,
argomenta il proprio dissenso dalle conclusioni dei vari CTU rilevando

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febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.2049).

che “nel caso di specie non sono emersi fattori esogeni cui poter
ricollegare il gesto suicida. D’altro canto appare altamente probabile
che lo stress indotto dal mobbing, riferito dai testimoni e ben descritto
nella consulenza tecnica d’ufficio, insistendo su una personalità
indubbiamente fragile, abbia potuto condurre il Tofanelli alla decisione

l’unico, appare come una concausa efficiente dell’atto suicida, insieme,
appunto, con i fattori psichici costituzionali.
Con la terza critica del ricorso principale l’ENPAIA, allegando
violazione e falsa applicazione degli artt. 4,7 ed 11 del Regolamento
delle prestazioni dell’Assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali

ENPAIA

23 giugno 1995 e della legge n.1655 del 1962,

prospetta che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il
disposto normativo del denunciato Regolamento quanto all’esclusione
dell’indennizzabilità degli infortuni conseguenti ad azione suicida.
La critica non è esaminabile.
Invero trattandosi di regolamento interno parte ricorrente per investire
correttamente questa Corte dell’ errata interpretazione di una
disposizione avrebbe, non solo dovuto, in adempimento dell’onere di
autosufficienza, trascrivere il testo delle clausole di cui denuncia
l’errata esegesi, ma altresì depositare e a pena d’improcedibilità, come
stabilito dall’art. 369 n. 4 cpc, insieme al ricorso il testo del
predetto regolamento su cui fonda la censura.
Con il quarto motivo del ricorso principale l’ENPAIA, deducendo – ex art.

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di togliersi la vita.In sostanza il fattore lavorativo, pur non essendo

360 n.4 cpc –

nullità del procedimento e della sentenza nonché

violazione dell’art. 112 cpc, assume che la Corte del merito non si è
pronunciata sulla sollevata eccezione secondo cui non rientrano nella
protezione assicurativa gli eventi imputabili ad infermità mentale.
La censura è infondata.
Difatti come si desume dalla riportata, in sede di esame del secondo
motivo, argomentazione della sentenza impugnata in realtà la Corte del
merito tiene conto dei “fattori psichici costituzionali”, ma esclude che
questi siano stati l’unica causa determinante l’evento in quanto ritiene
“il fattore lavorativo, pur non essendo l’unico, una concausa
efficiente”.
In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale
condizionato dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità vanno, in ragione del principio
della soccombenza, poste carico del ricorrente principale.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1
quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall’art.1, comma 17, della L.
n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente principale di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

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11.

La Corte riuniti i ricorsi,rigetta quello principale e dichiara assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00
per esborsi ed E. 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,

del DPR n. 115 del 2002 introdotto

dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2015
Il Presidente

dall’art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza

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