Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14273 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12477-2019 proposto da:

P.A., P.S., P.E., P.P.,

P.V., P.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SABOTINO, 31, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA

MINOZZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

JACOPO TOGNON, SERGIO TOGNON;

– ricorrenti –

contro

IVM CHEMICALS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

92, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE SANTIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato RICCARDO ZENA;

– controricorrente –

e contro

PI.RA. e NATIONALE SUISSE COMPAGNIA ITALIANA DI

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. P.P., O., A., S., V. ed E. ricorrono, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pordenone, confermata per il resto, aveva condannato la IVC Chemical srl (da ora IVC), Pi.Ra. e la Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, in solido, alla rifusione della ulteriore somma sborsata a titolo di “anticipazioni” delle spese di lite da loro sostenute per il giudizio di primo grado, ed aveva respinto l’appello incidentale della Compagnia e di Pi.Ra., condannando gli appellanti principali, odierni ricorrenti, alla rifusione delle spese di lite in favore della IVC.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la controversia traeva origine da un incidente stradale a seguito del quale era deceduto il fratello dei ricorrenti per responsabilità esclusiva di Pi.Ra., conducente di un’autovettura di proprietà della IVC, ed era stata proposta anche dagli altri congiunti della vittima per ottenere il risarcimento dei danni rispettivamente subiti.

1.2. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando, altresì, l’obbligo della National Suisse Spa, compagnia di assicurazione per la RCA del veicolo responsabile dell’evento, a manievare la IVC dal pagamento delle somme dovute.

1.3. L’appello è stato proposto dai fratelli del deceduto che avevano agito per il risarcimento del danno per la perdita parentale ed è stato solo parzialmente accolto; la società “Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA” (che nelle more aveva incorporato la National Suisse Spa) ed il responsabile civile hanno spiegato appello incidentale,che è stato respinto.

2. Ha resistito soltanto la IVM CHEMICALS Srl con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Il ricorso in esame è stato proposto contro la National Suisse – Compagnia Italiana di Assicurazioni spa che, nelle more del giudizio, è stata incorporata dalla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata e che risulta costituita nel grado d’appello a ministero dello stesso difensore al quale è stato notificato il ricorso.

1.1. La controricorrente IVC ha rilevato che il contraddittorio è stato costituito soltanto nei confronti della società incorporata e non della incorporante e deduce, al riguardo, l’inammissibilità del ricorso.

2. Il Collegio ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società incorporante Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. e dispone, all’uopo, il rinvio della controversia a nuovo ruolo, fissando per i ricorrenti il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso e del presente provvedimento, decorrenti dalla data della sua comunicazione.

PQM

La Corte, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della “Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A”, fissando per i ricorrenti il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Rinvia la controversia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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