Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14273 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G.B., elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Regina Margherita n. 262 – 264, presso lo studio dell’avv.

D’ANDRIA Cataldo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA, in persona del

direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

per la revocazione della sentenza Corte di Cassazione, sez. trib., 22

febbraio 2008 n. 4608.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il ricorrente, l’avv. Cataldo D’Andria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che P.G.B., illustrando le proprie ragioni anche con memoria, insta per la revocazione della decisione di questa Corte indicata in epigrafe, reiettiva del ricorso avverso decisione di appello, che, in accoglimento dell’impugnazione dell’Agenzia e in riforma della decisione di primo grado, aveva riaffermato la legittimità degli avvisi di accertamento Irpef a suo carico emessi per le annualità dal 1988 al 1994;

– che le intimate resistono con controricorso;

rilevato:

che il contestato accertamento scaturiva dal fatto che, da una richiesta di rogatoria rivolta alla Procura della Repubblica di Varese dalla Procura Generale della Confederazione Elvetica, appariva che società svizzera esportatrice di formaggi aveva versato al contribuente (socio di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione della società Prealpi), che l’aveva convertito in proprio reddito, parte del prezzo corrisposto da questa società per l’acquisto di formaggi (ciò nel quadro di un’operazione caratterizzata, a fine di vantaggio fiscale per la società svizzera, dalla fissazione di prezzi di vendita dei formaggi superiori al reale, ma tali da determinare il suindicato vantaggio fiscale, con conseguente pareggiamento dei conti attraverso rimborsi al P.);

– che la domanda di revocazione è corredata del seguente quesito di diritto: “Stabilisca la Suprema Corte se configuri errore di fatto revocatorio, inficiante una sentenza della Cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, l’avere il giudice supposto che nelle scritture contabili di una società di capitali si trovi riportata, negli anni in contestazione, soltanto una quota parte di un totale di somme di denaro che, in un documento extracontabile allegato ad una rogatoria elvetica (prospetto svizzero), viene indicato come pagato in parte alla suddetta società mediante accreditamenti ufficiali, in parte pagato al socio e legale rappresentante della stessa, in contrasto con la circostanza di fatto risultante dagli atti del giudizio, e non contestata, che detta società ha, invece contabilizzato somme di denaro pari al totale degli importi indicati nel documento stesso; tenuto conto, in particolare, che tale documento risulta posto nella sentenza impugnata a fondamento della conferma della sentenza di secondo grado, che ritiene plausibile la presunzione che le somme, indicate nel suddetto documento extracontabile come pagate direttamente alla persona fisica, siano state attratte a reddito in capo a quest’ultima e sottratte ad imposizione in Italia”;

che l’errore che i contribuente pone a fondamento della proposta censura revocatoria va, quindi, individuato nell’asserito mancato riscontro da parte del giudice della circostanza che nella contabilità della Società Prealpi erano riportate sia le somme indicate nell’ambito del prospetto svizzero come rimborsate alla società sia di quelle indicate, nell’ambito di detto prospetto, come rimborsate al P.; circostanza che farebbe venir meno la ritenuta “plausibile presunzione” che una parte di dette somme sia stata personalmente direttamente incassata dal P. medesimo;

osservato:

che l’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa (e non nella relativa errata valutazione), che, oltre a dover rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonchè quelli dell’essenzialità e della decisività ai fini della pronunzia, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio avrebbe potuto essere fatto valere, esclusivamente, con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito. (Cass. 26022/08, 17443/08, 5075/08, 14.608/07, 24856/06 8295/05);

che, perchè possa correttamente parlarsi di errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione a sentenza della cassazione è, quindi, necessario, non solo la deduzione di un’errata percezione di circostanze di fatto, ma, anche, che tale errata percezione abbia inciso immediatamente sulla valutazione specificamente operata dal giudice della sentenza revocanda;

considerato:

che tale condizione non ricorre nella fattispecie, atteso che l’errata percezione di circostanze di fatto dedotta dal contribuente (interferendo, semmai, con quello della decisione di merito) risulta del tutto estranea ai sillogismi decisionali relativi ai capi in cui si articola la sentenza di legittimità per cui s’invoca revocazione, giacchè detti capi riguardano, i primi due, valutazioni, di ordine squisitamente giuridico, riguardo all’asserita esistenza di giudicato esterno, il terzo e il quarto capo, valutazioni sulla processuale utizzabilità (e, eventualmente, della relativa rilevanza) di dati emergenti da rogatoria internazionale;

ritenuto:

che il ricorso della società contribuente si rivela pertanto, inammissibile e che, in quanto tale, può essere disatteso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;

che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 38.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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