Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14273 del 13/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18255/2014 proposto da:

SOVED SRL, in persona del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIANCARLO ZOPPINI, GIUSEPPE

PIZZONIA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 267/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RUSSO CORVACE che si riporta ai

motivi di ricorso e chiede raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta ai

motivi di controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La SOVED s.r.l. impugna per revocazione l’ordinanza n. 267 del 9 gennaio 2014 con cui questa Corte, decidendo sul ricorso per cassazione proposto dalla predetta societa’ avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 177 del 12 ottobre 2010, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, sia perche’ i motivi erano stati formulati in modo plurimo, sia perche’ il ricorso era stato confezionato con la tecnica dell’assemblaggio.

Sostiene la ricorrente che questa Corte e’ incorsa in errore percettivo atteso che il primo motivo di ricorso per cassazione, con cui aveva denunciato l’error in procedendo in cui era incorsa la CTR laziale nell’omettere di rilevare l’inammissibilita’ dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, per la tardivita’ del deposito della copia dell’atto di appello nella segreteria del giudice di primo grado, non conteneva una pluralita’ di censure ne’ alcuna trascrizione degli atti del giudizio di merito. Sostiene, altresi’, ma in via subordinata, l’illegittimita’ dell’ordinanza impugnata laddove ha dichiarato l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso per cassazione ritenendo applicabile il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., nonostante la sentenza della CTR laziale sia stata pubblicata successivamente all’abrogazione della predetta norma.

2. Per la successiva fase rescissoria la societa’ ricorrente ripropone il primo motivo di ricorso per cassazione.

3. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

4. Il ricorrente deposita memorie ex art. 378 c.p.c..

5. Il ricorso, inizialmente assegnato alla 6^ Sezione, e’ stato successivamente rimesso alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La ricorrente impugna per revocazione l’ordinanza della Corte di cassazione n. 267 del 9 gennaio 2014 di rigetto del ricorso dalla medesima proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 177 del 2010 – che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate e riformando la sentenza di primo grado, aveva confermato gli avvisi di accertamento ai fini IRAP, IRES ed IVA emessi nei confronti della predetta societa’ contribuente relativamente agli anni di imposta 2004 e 2005 deducendo la sussistenza di due errori di fatto. Il primo, per avere questa Corte ritenuto plurimo e confezionato con la tecnica dell’assemblaggio il primo motivo di ricorso per cassazione con il quale aveva dedotto l’error in procedendo in cui, a dire del ricorrente, erano incorsi i giudici di appello per non aver dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate per violazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 53, comma 2, u.p. (per tardivo deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione di primo grado). Il secondo, proposto in via subordinata, per avere questa dichiarato l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso per cassazione per omessa formulazione dei quesiti, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante la sentenza di merito impugnata fosse stata depositata in data 12 ottobre 2010 e, quindi, successivamente all’abrogazione della citata norma ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), entrata in vigore il 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 5, della medesima legge, “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione e’ stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

2. Cio’ posto, pare opportuno preliminarmente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (in termini Cass. n. 17163 del 2015) “la pronuncia della Corte di cassazione e’ affetta da errore di fatto revocatorio cioe’ rilevante ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1 e art. 395 c.p.c., n. 4, quando esso: a) consista in un mero errore di percezione od in una svista materiale concernenti un “fatto” (processuale o sostanziale) e, percio’, non riguardi ne’ la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ne’ l’attivita’ interpretativa o valutativa (come l’apprezzamento delle risultanze processuali) compiuta dal giudice ex plurimis: n. n. 3180 del 2015; n. 1731 del 2014; n. 22569 del 2013; n. 1381 del 2012; n. 16003 del 2011; n. 22171 del 2010; n. 8180 del 2009 e sez. un. n. 7217 del 2009; n. 14267 del 2007; n. 6198 del 2005; n. 5150 del 2003; b) emerga dal contrasto tra una dichiarazione espressa (basata, come rilevato, su una mera “supposizione”, che non integra un “giudizio” e che, quindi, non si risolve in una valutazione) contenuta nella pronuncia e quanto invece risulta dagli atti interni del giudizio (“atti o documenti della causa’) ex plurimis, n. 22171 del 2010; c) appaia oggettivamente ed immediatamente rilevabile (supposizione di un fatto la cui verita’ e’ “incontrastabilmente” esclusa; oppure ritenuta inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ “positivamente” stabilita), tanto da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche ex plurimis, n. 3180 del 2015; n. 7127 del 2006; n. 6511 e n. 4295 del 2005; d) riguardi un fatto decisivo (nel senso che “la decisione e’ fondata” sul fatto erroneamente ritenuto esistente o inesistente, tanto che, se non vi fosse stato errore, la decisione sarebbe stata diversa) ex plurimis, n. 12962 e n. 3379 del 2012; n. 4295 del 2005; e) attenga a fatto che non abbia costituito, in giudizio, un,punto controverso sul quale si sia pronunciato il giudice. In particolare, l’omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione puo’ essere impugnata per revocazione quando si risolva in una omessa lettura (con la consequenziale assenza di qualsivoglia scrutinio) di alcuni motivi del ricorso per cassazione, per essere il giudice di legittimita’ incorso in un errore di fatto nell’esame degli atti interni al suo stesso giudizio ed avere percio’ ignorato tali motivi nella sua pronuncia (ex plurimis, n. 1654 del 2015; n. 22569 e n. 4605 del 2013; n. 362 del 2010)”.

3. L’applicazione di detti principi al caso di specie comporta l’accoglimento del primo motivo di revocazione proposto dalla societa’ ricorrente, che comporta l’assorbimento del secondo proposto, come detto, in via meramente subordinata.

4. Come anticipato al precedente punto 1, la ricorrente rileva che la pronuncia impugnata per revocazione si basa sull’erroneo presupposto che “i motivi… sono formulati in modo plurimo, e non specifico per ogni singola censura” e che il ricorso e’ “confezionato con il sistema dell’assemblaggio, essendo in esso riportati per intero parecchi atti dei giudizi di merito” (cosi’ a pag. 2 dell’ordinanza n. 267/14), laddove, invece, risulta dagli atti di causa che con il primo motivo di ricorso era stato denunciato uno solo dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c. e precisamente l’error in procedendo di cui al n. 4 della citata norma processuale, e nello stesso non era stato riprodotto alcuna parte degli atti del giudizio di merito. La societa’ ricorrente assume, quindi, che la questione non costitui’ “punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e, ai fini della decisivita’ dell’errore, che in sua assenza la Corte non avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR laziale.

5. Orbene, dalla lettura di quel ricorso emerge che il primo motivo non conteneva ne’ una pluralita’ di censure, limitandosi a denunciare esclusivamente la nullita’ della sentenza gravata conseguente all’error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici della CTR nell’omettere di dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello per tardivita’ del deposito presso la segreteria del primo giudice della copia dell’atto di appello, in violazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 53, comma 2, u.p., ne’ la trascrizione degli atti del giudizio di merito. In relazione a tale ultimo profilo, osserva la Corte che, sebbene la pronuncia oggetto di revocazione abbia ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione nel suo complesso, in ragione della sua modalita’ di redazione – nella specie con la tecnica dell’assemblaggio -, la ricorrente ha attinto con il denunciato vizio revocatorio anche tale decisum evidenziandone (a pag. 6 del ricorso in esame) il contrasto con il dato testuale del primo paragrafo del ricorso per cassazione che, come detto sopra, non contenendo alcuna trascrizione di atti processuali, smentiva quell’affermazione.

6. L’accoglimento del motivo di ricorso per revocazione comporta il passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, il cui oggetto e’ nella specie limitato all’esame nel merito, da rinnovarsi integralmente, del motivo di ricorso per cassazione oggetto della presente pronuncia revocatoria (in termini, Cass., Sez. L, sent. n. 22520 del 2015).

7. Trattasi del motivo di ricorso di cui sopra si e’ piu’ volte detto, con cui la societa’ ricorrente, dopo avere evidenziato che l’atto di appello era stato notificato a mezzo del messo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4 (v. pag. 7 del ricorso in esame, nota 4) e dopo avere evidenziato che la copia dell’atto di appello era stata depositata presso la segreteria del giudice “ad quem”, da parte dell’Agenzia appellante, con ritardo rispetto al termine di cui all’art. 22, comma 1, del citato Decreto richiamato nell’art. 53, comma 2 – si duole del fatto che il giudicante non abbia dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello medesimo, cosi’ incorrendo nel dedotto “error in procedendo”.

7.1. Il motivo e’ infondato e va rigettato in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuita’ in assenza di valide ragioni per discostarsene, secondo cui “ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, sicche’, nel caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non e’ inammissibile ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (nel testo modificato del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, convertito, con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248), trovando applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c., che onera l’ufficiale giudiziario (e, quindi, anche il messo notificatore) di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata” (cfr. Cass., ord. n. 9319 del 2014; conf. ord. n. 6811 del 2011, sent. n. 25502 del 2011 e n. 25540 del 2011, n. 18385 del 2013, n. 26487 del 2013, ord. n. 22639 del 2014).

7.2. In definitiva, gli effetti del mancato adempimento dell’onere di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c., comma 1, di dare immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata della proposizione dell’appello, gravano sulla parte solo quando questa provveda direttamente alla notifica a mezzo del servizio postale, mentre ove si avvalga di un altro soggetto notificatore (nel caso contemplato nell’ordinanza n. 6811 del 2011, addirittura il proprio difensore) il mancato rispetto del citato art. 123 non produce effetti sulla posizione processuale della parte, anche se tale soggetto provveda alla notifica avvalendosi del servizio postale, non operando neanche in tal caso la comminatoria di inammissibilita’ prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall’art. 16, comma 3, del citato Decreto.

7.3. E’ ben evidente che analoga conclusione deve trarsi nell’ipotesi, come quella in esame, in cui la parte, pur non essendo gravata di tale onere, vi abbia comunque adempiuto tardivamente.

8. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e del rilievo che la giurisprudenza sulla questione trattata nella fase rescissoria si e’ formata successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione. Va poi dato atto che la societa’ ricorrente non e’ tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in quanto e’ risultata vittoriosa nel giudizio revocatorio mentre la predetta disposizione non si applica in relazione al giudizio rescissorio, perche’ promosso precedentemente (con ricorso del 2011) all’entrata in vigore della suddetta disposizione.

PQM

La Corte in accoglimento del primo motivo del ricorso per revocazione, assorbito il secondo, revoca l’ordinanza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso per cassazione che rigetta con integrale compensazione delle spese processuali. Da’ atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA