Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14273 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6390-2016 proposto da:

VERITAS SPA in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-E, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA PASQUALIN giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24.00/205 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito per il ricorrente l’Avvocato PASQUALIN che ha chiesto la

rinuncia.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Giudice di Pace di Mestre, su ricorso di Alessandro P., in data 23/5/2011, ingiunse alla Veneziana Energie Risorse Idriche Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., di seguito Veritas, il pagamento della somma di 173,14, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di Iva applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – cd. Tia1- riscossa dalla Veritas, nella qualità di affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, riconoscendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l’Iva.

2. L’opposizione proposta dalla Veritas venne rigettata con decisione confermata, salvo che per la decorrenza degli interessi (non come stabilito dal Giudice di Pace, dal pagamento della somma restituenda, ma dalla domanda di ripetizione) e per il regime delle spese, dal Tribunale di Venezia con sentenza del 30/7/2015, n. 2340.

3. Avverso tale sentenza, la Veritas proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi; P.A. non svolgeva difese.

4. In data 30 gennaio 2020, la Veritas depositava rinuncia al ricorso.

5. In ragione della rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poichè il contribuente non ha svolto difese.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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