Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14273 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14273 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 06/06/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comknic,hi.
RomaP.3/ /

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
è.

ì

Ct. 8303/2011 (Avv. PUCCHIARIELLO )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso

G. 7001086) i 11 4 3 / lo /t i

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
CIANFANELLI ADUA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 8/09/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di ROMA.
PREMESSO
Che con nota 166690 del 13/9/2012 la Direzione Provinciale di III di
Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione
della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte
le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 9/10/2012

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:

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