Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14272 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25897-2019 proposto da:

LA FORMICA SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO

COSTANZA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO POSTIGLIONE;

– ricorrente –

contro

ROMEO GESTIONI SPA,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, che la

rappresenta e difende;

INPS, in proprio e quale procuratore speciale di SCIP Società di

Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici s.r.l., rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE FIORENTINO e GIUSEPPE CIPRIANI ed

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, N. 29;

HDI GLOBAL SE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASIMO CHIODA e

MARCO VINCENTI, nello studio del quale è elettivamente domiciliata,

in ROMA, VIA FERRARI N. 35;

– controricorrenti –

e contro

B.M., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1338/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società La Formica soc. coop. a r.l. convenne in giudizio B.M., titolare della omonima impresa individuale, e la Romeo Gestioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incendio che aveva interessato l’immobile in cui svolgeva la propria attività in forza di affitto di azienda da parte della (OMISSIS) s.r.l.; immobile già di proprietà dell’INPDAP e successivamente venduto alla Scip s.r.l. e la cui gestione era stata affidata alla Romeo Gestioni;

l’attrice dedusse che nell’immobile si trovavano depositati beni aziendali e di terzi e sostenne che la responsabilità dell’incendio andava ascritta al B. (i cui dipendenti lo avevano provocato mentre stavano effettuando riparazioni sul tetto) e alla Romeo Gestioni (per avere omesso la dovuta custodia e per aver commissionato lavori ad un’impresa inadeguata);

si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, resistendo alla domanda;

la Romeo Gestioni, in particolare, assunse che i danni dovevano essere imputati, in via esclusiva o concorrente, alla stessa società attrice, alla (OMISSIS) s.r.l., all’impresa B. e a tale C. (l’operaio che avrebbe provocato l’incendio), nonchè all’INPDAP e alla Scip s.r.l. e propose domanda di manleva contro questi ultimi; inoltre, formulò domanda riconvenzionale nei confronti della società La Formica e chiamò in garanzia le assicuratrici Fondiaria Sai, Aurora Assicurazioni, Milano Assicurazioni, Sasa Assicurazioni e HDI Gerling;

si costituirono in giudizio il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., nonchè la Scip, l’INPDAP (poi INPS) e le assicuratrici HDI Gerling, Fondiaria Sai, UGF Assicurazioni e Milano Assicurazioni;

il Tribunale di Firenze ascrisse la responsabilità dell’incendio alla stessa società attrice e all’impresa B. e condannò quest’ultima al risarcimento nell’importo di 95.252,00 Euro per danni patrimoniali e in quello di 250.000,00 per danni non patrimoniali, oltre al pagamento delle spese di lite; rigettò, invece, la domanda proposta dall’attrice nei confronti della Romeo Gestioni e dichiarò assorbite le domande di garanzia e di regresso;

la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando il gravame proposto dalla soc. La Formica; ha proposto ricorso per cassazione la soc. La Formica – società cooperativa, affidandosi a tre motivi;

ad esso hanno resistito la Romeo Gestioni s.p.a., l’INPS (anche in qualità di procuratore speciale di SCIP s.r.l.) e la HDI Global SE (già HDI-Gerling Industrie Versicherungs AG);

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;

hanno depositato memoria la ricorrente e la Romeo Gestioni.

Considerato che il ricorso pone la necessità di affrontare questioni di rilevanza nomofilattica e che risulta pertanto opportuno rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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