Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14272 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BREVI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 43, presso lo

studio dell’avv. D’AYALA VALVA Francesco, che la rappresentata e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sez. 66, n. 141, depositata il 26 novembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, avverso sentenza depositata il 26.11.2007, procedendo alla correlativa notifica in data 12.3.2009;

rilevato:

– che, alla luce dell’esposto rilievo, il ricorso risulta proposto oltre la scadenza del termine per l’impugnazione sancito, a pena dell’inammissibilità, dall’art. 327 c.p.c.;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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