Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14272 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3026/2010 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2008 della COMM. TRIB. REG. di MESTRE,

depositata l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DRUDA che ha chiesto

l’accoglimento e l’applicazione dell’art. 384, comma 2;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 46 dell’11 dicembre 2008, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello proposto da B.A., esercente l’attivita’ di commercio al dettaglio di bomboniere ed articoli da regalo, avverso la sentenza di primo grado che a sua volta aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti dal predetto contribuente avverso un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA che l’Agenzia delle entrate aveva emesso relativamente all’anno di imposta 1999 per aver accertato lo scostamento tra reddito dichiarato e quello derivante dall’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62, convertito con modificazioni nella L. n. 427 del 1993, nonche’ avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, in pendenza di ricorso, di un terzo degli importi risultanti dal predetto avviso di accertamento.

Sostenevano i giudici di appello: a) che l’avviso di accertamento doveva ritenersi legittimo in quanto il maggior reddito accertato era emerso dal confronto tra gli studi di settore ed i dati forniti dal contribuente; b) che l’Ufficio aveva preso in considerazione la circostanza che la vendita di bomboniere fosse attivita’ stagionale ma cio’ non inficiava l’esito dell’accertamento in quanto l’attivita’ prevalente era quella di vendita di articoli da regalo; c) che era infondata l’eccezione di invalidita’ della cartella di pagamento per mancanza della sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento, in quanto non prevista all’epoca della sua emissione, anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007, art. 38, comma 4 ter, conv. con modif. nella L. n. 31 del 2008.

2. Avverso tale sentenza il contribuente ricorre per cassazione prospettando due motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993, art. 53 Cost. e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39 e 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 55 e 56. Lamenta il contribuente che il giudice di appello, andando di contrario avviso ai principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in materia di accertamento dei redditi mediante applicazione degli studi di settore, ed in particolare dei principi espressi dalle Sezioni unite nella sentenza n. 26635 del 2009, accolti anche dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 5 del 2008, aveva attribuito a questi ultimi valore di presunzione legale relativa, anziche’ di presunzione semplice, esonerando l’Amministrazione finanziaria, che aveva peraltro omesso di valutare le giustificazioni fornite da esso contribuente in sede di contraddittorio amministrativo, dall’onere di provare l’applicabilita’ dello standard prescelto al caso concreto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 427 del 1993, artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonche’ art. 24 Cost.. Sostiene il contribuente che la CTR, ritenendo che gli studi di settore costituiscono presunzioni legali da soli sufficienti a fondare l’accertamento, aveva determinato l’inversione dell’onere della prova a carico di esso contribuente nonostante l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova dell’applicabilita’ dello standard prescelto al caso concreto.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, sono infondati.

4. Va premesso il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso anche dalle parti, avendole entrambe richiamato, secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione e concordanza non e’ ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se’ considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita’ – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita’ dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non puo’ esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilita’ in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia non condiziona l’impugnabilita’ dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilita’ degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non e’ vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della piu’ ampia facolta’, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, pero’, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio puo’ motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilita’ di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice puo’ valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (Cass., Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691; conf. Sez. 5^, n. 20414 del 2014, n. 3415 del 2015 e n. 6114 del 2016).

4.1. Nel caso di specie, ancorche’ un passaggio della motivazione della sentenza impugnata e, precisamente, quella in cui si afferma che “il risultato di tali studi costituisce, come nel caso dei parametri, una presunzione legale relativa e, dunque, puo’ essere messo a base dell’accertamento senza che la P.A. debba fornire alcuna dimostrazione: in altre parole, l’utilizzo degli studi di settore e’ sufficiente ope legis ad assolvere l’onere della prova accusatoria mentre si sposta sul contribuente la necessita’ di fornirne una contraria”, sembra porsi in contrasto con il richiamato principio giurisprudenziale, osserva questa Corte che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il contenuto complessivo della statuizione fa ritenere che il giudice di merito non si sia affatto discostato dalla predetta regola di giudizio.

La sentenza, infatti, si conforma ad essa, avendo premesso che l’Agenzia delle entrate aveva attivato il contraddittorio con il contribuente e solo successivamente emesso l’avviso di accertamento peraltro “utilizzando i dati forniti dall’interessato confrontati con quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore” (sentenza pag. 7); il che consentiva di attribuire alla presunzione semplice basata sugli studi di settore quelle caratteristiche di gravita’, precisione e concordanza idonee a determinare l’inversione dell’onere della prova (in tal senso Cass. n. 27822/2013 e n. 14066 del 2014), come correttamente affermato dal giudice di merito nel passaggio motivazionale sopra riportato.

4.2. Nella fattispecie in esame, inoltre, la CTR, in osservanza dei su esposti principi, ha anche proceduto (sentenza pag. 8) ad esaminare gli specifici rilievi concernenti la peculiare situazione del contribuente evidenziati da quest’ultimo nel corso della attivata fase del contraddittorio (e piu’ precisamente la questione della prevalenza dell’attivita’ commerciale svolta, individuata in quella di vendita di articoli da regalo piuttosto che di vendita di bomboniere), con accertamento in fatto in, ordine al quale a questa Corte e’ preclusa ogni valutazione, se non, per vizio motivazionale, nella specie non denunciato (cfr. Cass. n. 16940 del 2015). Cosi’ come in relazione al vizio motivazionale dell’avviso di accertamento, il cui contenuto peraltro non e’ stato neanche trascritto nel ricorso in violazione del principio di autosufficienza del medesimo, il ricorrente, pur facendovi riferimento nelle argomentazioni poste a base del primo mezzo di impugnazione, non ha proposto apposita censura, con la conseguenza che anche in ordine a tale questione e’ preclusa a questa Corte ogni valutazione.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese nella misura liquidata ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 3.000,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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