Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14272 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14272

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI M. Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28225-2015 proposto da:

C.C., T.S., C.S., T.A.,

T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SOMALIA,250,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PUNZO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PAOLO LO VERDE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA,

251, presso lo studio dell’avvocato SILVIA BARCA, rappresentato e

difeso dagli avvocati PASQUALE DI PAOLA, AGOSTINO TERREGINO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo con sentenza 16.4.2015 n. 572, ha accolto la impugnazione proposta da V.S. ed in parziale riforma della decisione del Tribunale di Termini Imerese in data 4.11.2008, ha dichiarato l’acquisto in virtù di usucapione ordinaria, in favore dello stesso V., della proprietà del fondo oggetto di controversia, annullando la statuizione della decisione di prime cure che aveva condannato il V., ai sensi dell’art. 948 c.c., al rilascio del fondo in favore dei proprietari C.S. e T.S., in quanto pronunciata in extrapetizione, avendo agito i predetti non spendendo il titolo proprietario (derivante dall’acquisto del fondo con atto pubblico 16.9.1971 da V.P., di cui V.S. era erede) ma facendo valere in giudizio il diritto alla restituzione derivante da un contratto di comodato, del quale non era stata data prova.

I Giudici di appello ritenevano accertato in base a prova testimoniale che il C.C., dopo aver acquistato il terreno, aveva concordato con l’alienate V.P. la permuta di detto fondo, con altro terreno del V., con conseguente reciproca immissione in possesso, che dopo la morte di V.P. era continuato nell’erede V.S. ai fini utili per la usucapione, attesa la nullità del titolo contrattuale per vizio di forma.

La sentenza di appello notificata in data 29.9.2015 è stata impugnata per cassazione da C.S., C.C., nonchè da T.R., T.S., ed T.A. n.q. di eredi di T.S., con tre motivi.

Resiste con controricorso V.S..

Le parti ed il Pubblico Ministero hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo (violazione art. 112 c.p.c., artt. 948, 1803, 1809 e 1811 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) i ricorrenti impugnano la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto affetta da vizio di nullità la decisione di prime cure che aveva condannato il V.S. al rilascio del fondo ai sensi dell’art. 948 c.c., sebbene gli attori non avessero agito in rivendicazione della proprietà sul bene ma con azione personale di condanna al rilascio fondata sulla cessazione del contratto di comodato.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte territoriale ha condiviso l’accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla mancanza di prova della conclusione di un contratto di comodato immobiliare tra C.S. e V.P., titolo azionato in giudizio dal C. a fondamento della domanda di condanna al rilascio del bene, rilevando tuttavia che se tale era da qualificare la domanda (actio in personam), il Tribunale avrebbe dovuto rigettarla e non accogliere una diversa domanda (actio in rem) non formulata dalle parte attrici.

Orbene è principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014) che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Pertanto l’accesso diretto agli atti presuppone che il motivo di ricorso abbia superato il vaglio di ammissibilità, essendo tenuto il ricorrente a specificare le ragioni per le quali debba essere ritenuta errata la qualificazione giuridica ovvero la interpretazione del contenuto della domanda compiuta dal Giudice di appello, venendo a risolversi la autosufficienza del ricorso nella evidenziazione di quel contenuto dell’atto introduttivo del giudizio che appare idoneo – secondo la tesi difensiva – a dimostrare, nel caso di specie, che l’azione di condanna al rilascio del bene aveva natura reale e non personale (ovvero che erano state proposte cumulativamente entrambe le azioni).

Tale elemento manca del tutto nella esposizione del motivo, essendosi limitati i ricorrenti a sostenere che il “petitum” formale (condanna al rilascio) e – a loro dire – la “causa petendi” (illegittima detenzione), avrebbero consentito “ex se” la pronuncia di condanna, senza fornire alcuna utile indicazione della modalità di formulazione della domanda nell’atto introduttivo, e dunque impedendo alla Corte di rilevare le stesse ragioni di critica alla sentenza impugnata oggetto della verifica del sindacato di legittimità. Ed infatti il “petitum” e la “causa petendi”, come identificati nel motivo di ricorso in esame, non specificano quale sia l’elemento normativo della fattispecie, che è invece essenziale ai fini della qualificazione la domanda (e sul quale, pertanto, viene a fondarsi il vizio dedotto), atteso che, per un verso, la “illegittimità” della situazione di fatto – relazione del V. con il fondo – è elemento inidoneo a qualificare univocamente l’azione, essendo riconducibile tanto ad una violazione “ex contractu” – che legittima l’azione personale di restituzione -, quanto ad una lesione del diritto di proprietà attuato con lo spossessamento del bene – che legittima l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.,- (e sulla diversità di natura e presupposti delle azioni fondate sul titolo contrattuale e dominicale, non vi sono dubbi in giurisprudenza: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13605 del 12/10/2000; id. Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007, secondo cui la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, che non viene ad essere immutata dalla eccezione petitoria formulata dal convenuto; id. Sez. 2, Sentenza n. 14135 del 04/07/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014); per altro verso, la qualificazione come “detenzione” della relazione di fatto tra il bene ed il V., unitamente al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio (riassunto alle pag. 2-4 del ricorso per cassazione) da cui emerge che la domanda di condanna era stata proposta “a seguito della cessazione del contratto di comodato” e che il convenuto si era difeso “negando espressamente il rapporto di comodato”, evidenziano elementi del tutto coerenti con la interpretazione del contenuto della domanda introduttiva fornita dal Giudice di appello la cui statuizione va, pertanto, esente dal vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 1811 c.c.) è inammissibile.

I ricorrenti contestano la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla Corte d’appello, alla stregua del complesso probatorio ed in particolare della testimonianza resa dall’Ing. To. che aveva curato, su incarico del C. e del V., la redazione della planimetria dei terreni di cui erano proprietari, ciascuno dei quali di fatto occupato dal non proprietario, avendo la Corte territoriale ravvisato, in tale scambio dei beni in possesso, la volontà negoziale di concludere una permuta verbale (e pertanto affetta da invalidità per vizio di forma essenziale) allo scopo di risolvere pregresse reciproche contestazioni di occupazione abusiva di terreni, essendo il titolo se pure nullo idoneo all’utile perfezionamento della usucapione ordinaria.

La censura è interamente rivolta a fornire una diversa lettura delle dichiarazioni rese dal teste che, secondo i ricorrenti, condurrebbero a ravvisare nei fatti l’attribuzione di un uso gratuito dei due fondi sussumibile nello schema del comodato immobiliare: ma tale critica, che impinge nella denuncia dell’errore di fatto e non nel denunciato errore di diritto vertendo sul contenuto dell’incontro della manifestazione di volontà delle parti contraenti, trova limite nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, – che richiede, ai fini dell’accesso al sindacato di legittimità, che il ricorrente indichi specificamente un fatto storico, principale o secondario, del quale è stata fornita dimostrazione nel corso del giudizio, che è stato del tutto pretermesso dal Giudice di merito nell’attività di selezione e ponderazione del materiale probatorio, e che, se fosse stato debitamente considerato, avrebbe determinato con certezza una diversa decisione della controversia.

Nella specie difetta la indicazione del “fatto decisivo” omesso, venendo a richiedere i ricorrenti una nuova, inammissibile, rivalutazione del materiale probatorio.

Nè appare pertinente il richiamo della giurisprudenza che esclude, tra i titoli idonei all’acquisto per usucapione, gli accordi preliminari aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione della proprietà o di diritti reali, anche quando prevedano l’anticipato trasferimento della disponibilità materiale sull’immobile nelle more della stipula del negozio definitivo (fatta salva la eventuale “interversio possessionis”), atteso che se il “titolo idoneo” all’acquisto del diritto reale – tale essendo il titolo non affetto da vizio di nullità- è condizione imprescindibile ai fini della usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., tale condizione è del tutto irrilevante ai fini della usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., non essendo pertanto equiparabili – come paiono intendere i ricorrenti – agli effetti dell’acquisto per usucapione la permuta immobiliare affetta da nullità (per vizio di forma) e la promessa di permuta (assistita invece dal requisito di forma), atteso che se nel preliminare di permuta la anticipata consegna del bene immobile legittima la mera detenzione del promissario acquirente – il quale soltanto se immuta la situazione di fatto in possesso ex art. 1141 c.c., comma 2, può iniziare ad usucapire -, diversamente nel caso del titolo di alienazione nullo “ab origine” la situazione di fatto si qualifica immediatamente come possesso, utile alla usucapione, in quanto la immissione nella materiale disponibilità del bene deve intendersi compiuta dall’acquirente in opposizione al dante causa e dunque con “animus possidendi”: costituisce principio giurisprudenziale consolidato, infatti, quello secondo cui, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all’usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'”animus possidendi” nell’indicato soggetto (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 06/08/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 5484 del 14/03/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010).

In relazione al vizio denunciato l’argomento esposto dai ricorrenti si palesa quindi inconferente.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1141 e 1144 c.c..

Anche tale motivo è inammissibile in quanto i ricorrenti attraverso l’errore di diritto introducono, invece, una critica attinente ad errore di fatto in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta ed in particolare all’accertamento compiuto dal Giudice di merito della avvenuta conclusione di un contratto di permuta tra le parti.

L’argomento critico si incentra, come nel precedente motivo, sul richiamo della giurisprudenza di legittimità che esclude, in assenza di interversione ex art. 1141 c.c., comma 2, un acquisto per usucapione da parte del detentore in comodato, venendo a reiterare la tesi della conclusione tra C.S. e V.P. di due contratti di comodato, e non come invece accertato dal Giudice di appello di un contratto di permuta pure se affetto da nullità: in tal modo si viene a richiedere una nuova rivalutazione del materiale probatorio, preclusa alla Corte di legittimità, non essendo dato procedere all’accertamento dei presupposti di fatto allegati dai ricorrenti (mancanza di effettiva coltivazione dell’area da parte di V.P.; difetto di possesso continuato ed ininterrotto tra padre e figlio; mancata adprehensio della res o in alternativa – abbandono del fondo da parte del figlio).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le parti ricorrenti condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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