Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14271 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6602-2018 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO FREDDARA;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che lo rappresenta e difende;

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO DIONISI, 73, presso lo studio dell’avvocato MARA MANDRE’,

che lo rappresenta e difende;

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALESSANDRO SCALONI, ANGELO BORRELLI;

DUOMO ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che lo rappresenta e difende;

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENIAMINO DE

RITIS 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DI LISA, che lo

rappresenta e difende;

L.I., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MARCO

SGRIGNUOLI;

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190 PAL.D, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO,

che lo rappresenta e difende;

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO DIEGO

ANGELO DEL BORRELLO;

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

COLARIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CRISTIANA PESARINI;

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MARCO

SGRIGNUOLI;

– controricorrenti –

e contro

B.G., C.L., A.S.,

P.R., FE.AD., REGIONE MARCHE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA,

MILANO ASSICURAZIONI SPA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA

PE.RO., R.E., BE.AL., G.Z.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1845/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Dott.ssa F.R. propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza n. 1845/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. Resistono, con separati controricorsi la sig.ra B.P. (in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio Pe.Mi.), la Gestione Liquidatoria EX USL (OMISSIS), il Dott. R.A., l’AMISSA Assicurazioni s.p.a. (quale assicuratrice per la R.C. del Dott. R.A.), la Dott.ssa N.S., la Dott.ssa L.I., il Dott. C.G., la Società Reale Mutua di Assicurazioni (assicuratrice per la R.C.A. del veicolo condotto da Pe.Mi.), la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. (assicuratrice per la R.C. del Dott. FE.Ad.), la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. (quale assicuratrice per la R.C. della Dott.ssa P.R.).

2. Per quanto ancora rileva, la sig.ra B.P., a seguito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) mentre si trovava a bordo dell’autovettura condotta dall’ex marito Pe.Ro., subiva una grave lesione della spina dorsale; al momento del sinistro, la B. si trovava alla 338 settimana di gravidanza e, perciò, dopo il ricovero presso la Divisione di Traumatologia dell’Ospedale di (OMISSIS), il (OMISSIS) veniva trasferita all’Ospedale (OMISSIS) dove, alle ore 11:05 del medesimo giorno, nasceva con parto cesareo il figlio Pe.Mi.. Il bambino, alle ore 11:20 veniva ricoverato nel reparto Immaturi dello stesso ospedale e, poi, trasferito nel reparto di Rianimazione fino ad essere dimesso in data (OMISSIS), con diagnosi di gravi lesioni cerebrali.

3. La sig.ra B.P., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Pe.Mi., instaurava due separati giudizi.

Il primo, dinanzi al Tribunale di Roma, ove la B. conveniva l’ex marito Pe.Ro., la Reale Mutua Ass.ni quale assicuratrice per la R.C.A. del veicolo, nonchè la Regione Marche e la Gestione Liquidatoria EX USL (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni a sè e al figlio a seguito dell’incidente stradale e/o dell’errata assistenza prestata dai sanitari della USL al neonato subito dopo il parto. Con sentenza n. 8115/2003, il Tribunale di Roma riconosceva la responsabilità esclusiva dei medici dell’ospedale per le lesioni subite dal minore, ritenendo che le condotte dei sanitari fossero tali da interrompere il nesso causale con l’antecedente dell’evento dannoso costituito dal sinistro stradale. Per l’effetto, condannava la sola Gestione Liquidatoria al pagamento di Euro 1.604,584,44, rigettando la domanda proposta contro il sig. Pe.Ro. e la Reale Mutua.

4. Il secondo giudizio, da cui trae origine il presente procedimento per cassazione, veniva instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona, ove la B. assumeva la responsabilità dei medici per i danni al neonato; ivi, conveniva i dottori che avevano avuto in cura il figlio dopo la nascita, tra cui la Dott.ssa F.R. (attuale ricorrente) e il primario C.G. che, a sua volta, chiamava in causa la Regione Marche e la Gestione Liquidatoria della EX USL (OMISSIS) per essere da queste garantito. Nel procedimento, la Gestione liquidatoria interveniva volontariamente chiedendo di essere tenuta indenne da ogni esborso in favore dell’attrice nell’ipotesi di condanna dei medici. Con sentenza n. 175/2010, il Tribunale di Ancona, sulla base della CTU espletata dinanzi al Tribunale di Roma, riconosceva la responsabilità omissiva della sola Dott.ssa F., alla quale imputava di non aver somministrato tempestivamente al minore adeguata assistenza respiratoria con intubazione tracheale e ventilazione meccanica, e la condannava in solido con la Gestione Liquidatoria, con obbligo di manleva in capo alla Fondiaria SAI (assicuratrice della Dott.ssa F.), al pagamento della somma di Euro 1.604.584,44.

5. Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, la Fondiaria SAI proponeva appello. Per quanto rileva, sia la sig.ra B. che altri medici, tra cui la Dott.ssa F., spiegavano appello incidentale. La Corte anconetana disponeva la sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 4802/2009, emessa dalla Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale. In secondo grado, infatti, la Corte romana aveva accolto la domanda di manleva spiegata nei confronti della società Unipol s.p.a. dalla Gestione Liquidatoria, già condannata in prime cure al risarcimento del danno subito dalla B. e dal minore, al riguardo, ravvisando (come già il giudice di prime cure) sussistente unicamente la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera e non anche quella del padre Pe.Ro..

6. La sentenza della Corte d’Appello di Roma, tuttavia, veniva cassata con la pronuncia n. 9008/2015, con cui la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso principale spiegato dalla sig.ra B., rilevava che la sentenza non avesse motivato adeguatamente l’esclusione della responsabilità del conducente del veicolo Pe.Ro. e, dunque, avesse erroneamente ritenuto responsabili i soli sanitari per i danni dedotti.

7. Inoltre, con ordinanza n. 18358/2016, la S.C. accoglieva il ricorso per regolamento di competenza interposto dalla Unipol Sai avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona che aveva disposto la sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 4802/2009 della Corte d’Appello di Roma. La S.C., dichiarata l’illegittimità della sospensione, disponeva la prosecuzione del giudizio.

8. Riassunta la causa, la Corte d’Appello di Ancona – con la sentenza oggi impugnata – ha rigettato sia l’appello principale della Fondiaria (assicuratrice della Dott.ssa F.) che gli appelli incidentali, fatto salvo per il gravame interposto dal Dott. R. in relazione al regolamento delle spese di lite disposto in prime cure. Per il resto, la Corte marchigiana ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che il danno cagionato al minore Pe. sia ascrivibile unicamente alla condotta omissiva della Dott.ssa F. e, per l’effetto, condannandola, in solido con la struttura ospedaliera, al risarcimento del danno in favore della sig.ra B.. Nei rapporti interni tra i coobbligati in solido, ha accolto l’azione di regresso spiegata dalla Gestione liquidatoria nei confronti della dottoressa F., e la manleva nei confronti di Fondiaria SAI, nei limiti del massimale, quale assicuratrice per la R.C. della F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia “I – Art. 360, n. 3 – Violazione art. 24 Cost., artt. 1306 e 2909 c.c. nonchè artt. 115,116 e 324 c.p.c. Illegittima estensione di sentenza, resa tra parti diverse, nei confronti di soggetto non partecipante al giudizio. Illegittimo utilizzo di materiale probatorio, formatosi in altro giudizio, espressamente dichiarato non esaustivo con provvedimento della S.C. di Cassazione”. La sentenza della Corte d’Appello di Ancona è censurata per aver esteso l’efficacia delle sentenze rese dai giudici di Roma in procedimenti a cui la Dott.ssa F. era rimasta totalmente estranea, non essendovi stata neppure evocata, con ciò violando il disposto dell’art. 1306 c.c., nonchè il principio di efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sotto un duplice profilo. Per un verso, non considerando che la sentenza della Corte d’Appello di Roma, utilizzata ed “estesa”, non era ancora divenuta cosa giudicata; e, per altro verso, che detta sentenza era stata successivamente cassata dalla S.C. con la pronuncia n. 9008/2015 proprio nella parte in cui aveva negato l’incidenza esclusiva del comportamento dei sanitari nella causazione del danno, evidenziando che lo stesso era da ascriversi anche al pregresso incidente stradale in cui erano stati coinvolti la madre e il figlio, ancora allo stato fetale e, dunque, alla condotta del conducente dell’auto ( Pe.Ro.).

2. Con il secondo motivo si denuncia “II Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 39 c.p.c. e art. 2049 c.c. mancata dichiarazione di litispendenza del presente giudizio in riferimento a quello ancora pendente in sede di rinvio; conseguente Improcedibilità e inammissibilità”. La ricorrente deduce che l’attrice ha proposto analogo giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma contro la Gestione Stralcio EX USL (OMISSIS) e lo stesso è pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma a seguito della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n. 9008/2015. L’azione promossa con il presente giudizio sarebbe esattamente sovrapponibile a quella ancora pendente, per identità di petitum e causa petendi, nonchè per identità soggettiva, in quanto la S.C. ha più volte chiarito che sussiste una sostanziale identità di posizioni tra medici e Azienda sanitaria e, ciò, trae ulteriore conferma nel principio giurisprudenziale di immedesimazione organica nascente dall’applicazione estensiva dell’art. 2049 c.c.. Tanto premesso, dovrebbe trovare applicazione l’art. 39 c.p.c., comma 1, con ogni conseguenza in ordine alla legittimità del presente giudizio.

3. Con il terzo motivo si denuncia “III Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione art. 100 c.p.c., artt. 1304 e 1355 c.c. Sopravvenuta carenza di interesse ad agire della attrice conseguente alla estinzione del debito avvenuta a seguito della transazione sottoscritta dalla resistente principale con la Gestione Stralcio EX USL (OMISSIS)”. La ricorrente rileva che, nel giudizio di appello, è stato acquisito un atto di transazione sottoscritto tra l’attrice e la Gestione Stralcio EX USL (OMISSIS) con la prova dei relativi pagamenti effettuati dalla seconda nei confronti della prima in adempimento della transazione. Dal tenore dell’accordo si evincerebbe che la volontà delle parti era quella di definire il giudizio, nel suo complesso, e ciò sarebbe evidenziato dalle locuzioni “a totale risarcimento del danno subito dal minore” e “a totale risarcimento del danno subito dalla medesima” (madre); le successive clausole limitative della definitività del risarcimento pattuito nei confronti dei sanitari, in quanto meramente potestative, sarebbero nulle. Tanto premesso, l’accettazione in via transattiva di una somma a titolo risarcitorio di ogni danno subito precludeva all’attrice ogni ulteriore azione nei confronti di soggetti, quali la ricorrente Dott.ssa F., che avevano dichiarato di volersi avvalere della transazione. Infatti, ai sensi dell’art. 1304 c.c., la dottoressa ha diritto di giovarsi della transazione conclusa tra l’attrice e la Gestione Stralcio che, dunque, dovrà essere dichiarata efficace anche nei suoi confronti.

4. Con il quarto motivo si denuncia “IV Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al mancato esame della domanda contenuta nell’atto di appello incidentale della Dott. F. di valutazione della responsabilità concorrente in capo al Sig. Pe.Ro.”. Nell’atto di appello incidentale, l’attuale ricorrente avrebbe fatto riferimento al presupposto indispensabile, per l’evoluzione della malattia che ha colpito Pe.Mi., della sua nascita pretermine. In detto atto, peraltro, trovava ingresso anche la CT di parte che, puntualmente, chiariva che la patologia del paziente era direttamente riconducibile alla sua nascita pretermine e, dunque, conseguente al sinistro stradale dovuto dalla condotta del conducente Pe.Ro.. La correttezza di tale impostazione sarebbe stata del resto confermata dalla sentenza della S.C. n. 9008/15 che ha affermato la corresponsabilità del sig. Pe. nella determinazione del danno. La sentenza impugnata, di contro, ritenendo esaustiva la CTU espletata in primo grado, ha individuato nelle omissioni della attuale ricorrente l’unica causa del danno; mentre, coerentemente con la pronuncia della S.C. avrebbe dovuto accogliere la domanda di accertamento della concorrente responsabilità del Pe.. Inoltre, le due responsabilità (del Pe. padre e dei sanitari) non sono solidali ma concorrenti ed autonome, talchè, in difetto di specifica pronuncia sul punto, devono essere considerate incidenti in pari quota nella causazione del danno.

5. Con il quinto motivo si denuncia “V Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 2236 c.c. Omessa valutazione delle conseguenze della complessità dell’analisi della patologia medica insorta in capo a Pe.Mi. e conseguente non punibilità della condotta in capo ai medici curanti. Errata valutazione dei documenti allegati. Art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame di un fatto storico rilevante ai fini della decisione contenuto nei documenti allegati (errore di lettura della percentuale di saturazione di Pe.Mi. – 27% anzichè 77%”. La ricorrente evidenzia l’errore omissivo della Corte d’Appello là dove ha ignorato i rilievi del proprio consulente di parte che davano atto che la patologia del neonato non era ascrivibile alla insufficienza respiratoria ma ad altre cause quali la profonda e protratta ipocapnia, la terapia con desametasone a cui fu sottoposto il neonato la prima settimana di vita e lo shock spinale occorso alla madre pochi giorni prima del parto. Vista, dunque, la gravità e il tipo di lesione, il reperto di patologia placentare e il ritardo di crescita fetale, è possibile che il danno cerebrale del neonato abbia avuto origine in epoca prenatale, in tutto o in parte. Di contro, la condotta della dottoressa ricorrente risulterebbe corretta. L’erronea valutazione delle cause di insorgenza della sofferenza cerebrale del neonato, inoltre, sarebbe attribuibile anche all’errata trascrizione da parte dei CTU del Tribunale di Roma dei dati relativi alla saturazione dell’ossigeno al momento dell’ingresso del neonato nel reparto di Rianimazione, da essi indicati nella misura del 27%, anzichè nella percentuale indicata in cartella del 77%.

6. Con il sesto motivo si denuncia “VI – Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 24 Cost., artt. 87,101 e 112 c.p.c., art. 2727 e ss. c.c. Mancata considerazione della presenza o meno della Dott. F. al momento della crisi manifestata da Pe.Mi.”. La sentenza viene censurata per aver affermato l’irrilevanza dell’orario in cui la Dott.ssa F. era presente in ospedale, circostanza pacifica e mai contestata, difatti, è che la stessa esaurì il turno alle ore 19.30, mentre è stato accertato che l’evento critico si protrasse dalle ore 17 alle ore 22. Dunque, dovendo valutare l’eventuale corresponsabilità di altri soggetti in ordine alla cura del neonato Pe., come legittimamente richiesto dall’attuale ricorrente al momento della costituzione in giudizio, non si comprende come possa essere stato considerato irrilevante tale aspetto. Difatti, sono stati numerosi gli interventi del personale medico sul paziente, di diversa natura, nonchè afferenti a due reparti ospedalieri distinti (quello immaturi e quello di terapia intensiva).

7. Con il settimo motivo si denuncia “VII Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione art. 164 c.p.c. Genericità della citazione introduttiva del Giudizio e conseguente nullità dell’atto medesimo”. Nel motivo si rileva che l’attrice non avrebbe mai specificato la condotta contestata, ma si sarebbe limitata a riproporre la domanda risarcitoria già avanzata dinanzi al Tribunale di Roma contro la struttura sanitaria. Sul punto, la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta che la domanda attorea era identica mutando solo il destinatario – a quella già proposta e come tale inammissibile, non essendo lecito ottenere un duplice risarcimento danni, per il medesimo fatto, contro due soggetti solidalmente obbligati. Pertanto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto riportare specificamente la diversa causa petendi e le ragioni della imputazione soggettiva; diversamente la genericità della domanda ne determina l’inammissibilità. L’attrice non avrebbe dedotto fatti ed elementi specifici posti a fondamento della ipotesi di responsabilità e della richiesta di condanna dei convenuti, non rispettando neppure il principio dell’onere della prova.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia “VIII Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione degli artt. 100,105 e 106 c.p.c.. Illegittimità dell’intervento della Gestione Stralcio EX USL (OMISSIS).

Violazione art. 37 c.p.c.. Violazione art. 103 Cost., R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52 Giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti”. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in vari errori di diritto. In primo luogo, la domanda di “manleva” proposta dalla Gestione Stralcio nel presente giudizio sarebbe inammissibile, in quanto essa aveva già pagato il dovuto; unica azione concessa alla Gestione sarebbe stata, a quel punto, l’azione di regresso che, contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice di secondo grado, non era mai stata avanzata in giudizio. In secondo luogo, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sul regresso, riservato esclusivamente alla giurisdizione contabile. In aggiunta, sarebbe errata la sentenza ove ha violato le norme in materia di responsabilità del datore di lavoro per fatti commessi dagli ausiliari, nonchè il consolidato orientamento di questa Corte per cui la USL è parte di un contratto sociale nei confronti del paziente, assumendosi così la responsabilità del buon esito della cura, e la responsabilità dell’azienda sanitaria è indivisibile e inevitabile per legge.

9. Con il nono e ultimo motivo si denuncia “IX Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione della L. n. 24 del 2017, art. 7 in materia di responsabilità direttamente applicabile al presente giudizio”. Si rileva la possibilità di applicare la normativa attualmente vigente in ambito di responsabilità medica. Con la legge Gelli-Bianco, nei confronti del medico la prescrizione maturerebbe in cinque anni. Applicando al caso concreto la norma attualmente vigente, che avrebbe portata interpretativa del complesso rapporto paziente-medico, l’azione introdotta dalla sig. Pe. sarebbe irrimediabilmente prescritta.

10. Considerato che i motivi dedotti pongono questioni di rilievo nomofilattico che è opportuno trattare in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè venga fissata pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA