Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14271 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI M. Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4710-2015 proposto da:

V.J. in proprio e quale socia accomandataria di BOTTEGA DEL

CAFFE’ DT V.J. E C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GUIDO SARTORATO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., DERSUT SPA;

– intimato –

Nonchè da:

DERSUT SPA, in persona del legale rappresentante Co. Dott.

C.G. DI (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GAVA giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

V.J.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2914/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Fatto

PREMESSO

che, decidendo sulla controversia tra Bottega del Caffè di V.J. & C. s.a.s. e DERSUT Caffè s.p.a., avente ad oggetto la contestazione di reciproci inadempimenti contrattuali e la risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato il 13.9.2007, la Corte d’appello di Venezia con sentenza 29.7.2914 n. 2914, accoglieva un solo motivo dell’appello principale proposto dalla società di persone, riducendo ulteriormente l’importo della penale prevista in contratto per ritardata consegna dell’immobilè, rigettava per il resto la impugnazione principale e quella incidentale proposta dalla società di capitale, confermando la decisione n. 2508/2011 del Tribunale di Padova che aveva dichiarato risolto “ope juris” il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., per inadempimento dell’affittuaria all’obbligo di pagamento del canone, non risultando dimostrata la inidoneità all’uso pattuito dei locali consegnati dalla concedente DERSUT Caffè s.p.a.; aveva dichiara la parziale nullità della clausola che prevedeva un corrispettivo per “diritto di entrata” e trasmissione del “know how” in quanto violativa della L. n. 129 del 2004, art. 1, comma 3; aveva escluso per mancato assolvimento dell’onere della prova la responsabilità precontrattuale di DERSUT Caffè s.p.a. e la decettività delle informazioni fornite da quella fornite in ordine alla redditività della azienda; aveva condannato la locatrice a restituire, in conseguenza della risoluzione contrattuale, la somma di Euro 30.000,00 e condannato la affittuaria al pagamento della penale da ritardo.

– che la sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da V.J. n.q. di socia accomandataria di Bottega del Caffè s.a.s. (società nelle more cancellata dal registro delle imprese di Padova), con otto motivi.

– che ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi DERSUT Caffè s.p.a..

Diritto

RILEVATO

V.J. c/ Dersut Caffè s.p.a. Olivieri Stefan che con atto in data 6 aprile 2017 il difensore della parte ricorrente V.J. n.q. di socia accomandataria di Bottega del Caffè s.a.s., avv. Guido Sartorato, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale e di accettare la rinuncia al ricorso incidentale della parte resistente che con atto in data 3.4.2017 i difensori della parte resistente DERSUT Caffè s.p.a., avv. Luigi Manzi ed avv. Paolo Gava, muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale con compensazione integrale delle spese di lite che pertanto sussistono i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del giudizio che la rinuncia al giudizio non integra alcuno dei tassativi presupposti di legge per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Corte cass. sez. 6-3 ordinanza n. 19560 del 30/09/2015; id. 6-1 ordinanza n.23175 del 12/11/2015).

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio. Non luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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