Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14270 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14270 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma:7/5/13
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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Il Funi°
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Data pubblicazione: 06/06/2013

Ct 12361/11 (Fiandaca)

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

530f/4 O

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa

ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.

80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastatolt) presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

ricorrente
contro

Vecchini Marilena
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 107/26/09 emessa inter partes dalla Commissione
Tributaria Regionale di Roma

PREMESSO
che con nota del 30 ottobre 2012 n. 209095 à Direzione Provinciale I di Roma ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia
ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute,

FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002.
Si allega comunicazione di regolarità.
Roma, 12 dicembre 2012

nel ricorso con n(7002078/11

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