Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1427 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
P.V.;
– intimato –
avverso la decisione n. 34/11/06 della Commissione tributaria
regionale di Genova, emessa il 3 febbraio 2006, depositata il 30
giugno 2006, R.G. 633/05;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABRITTI Pietro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
1. la controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente P.V. dell’atto di irrogazione sanzioni ((OMISSIS)), per omessa installazione del misuratore fiscale nell’esercizio dell’attivita’ di venditore ambulante di dolciumi. Il ricorrente contestava la ricorrenza nel suo caso dell’obbligo di munirsi del misuratore fiscale e l’amministrazione finanziaria rilevava che il P. svolgeva la sua attivita’ con l’ausilio di un furgone motorizzato e di una pralinatrice elettrica, attrezzature che il D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11 prevede come soggette all’obbligo di installazione del misuratore fiscale in quanto attrezzature motorizzate;
2. La C.T.P. di Genova accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando, in fatto, che il contribuente esercita l’attivita’ di venditore ambulante di dolciumi (torroni, caramelle, ciambelle varie, cialde), che la merce viene esposta su un bancone, che per la sua attivita’ utilizza una pralinatrice elettrica ed un furgone ausiliario all’uso commerciale per il trasporto della merce stessa nel luogo in cui viene poi esercitata l’attivita’ di vendita e ritenendo, in diritto, che l’espressione attrezzature motorizzate viene utilizzata dal D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11 con riferimento all’utilizzo di automezzi che, giunti sul luogo di vendita, possono essere trasformati in veri e propri banconi, cosi’ che la situazione risulti assimilabile a quella di vendita con postazione fissa. Secondo la C.T.R. la norma non si riferisce invece a quelle attrezzature funzionanti con l’utilizzo di corrente elettrica e necessarie per la produzione di dolciumi mentre, d’altra parte, ha rilevato la C.T.R. nella sua motivazione, la stessa amministrazione finanziaria, con circolare n. 11 del 28 gennaio 1993, ha escluso l’applicabilita’ dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale per gli operatori di commercio su aree pubbliche che non esercitano l’attivita’ a bordo di attrezzature motorizzate e non si avvalgono di installazioni commerciali per posto fisso;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare della L. n. 413 del 1991, art. 12, della L. n. 18 del 1983, art. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, del D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11, (dica codesta Corte se il D.M. 21 dicembre 1992, art. 1, punto 11, nella parte in cui statuisce che non sono soggetti all’obbligo di documentazione disposto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413., art. 12, comma 1 i venditori non muniti di attrezzature motorizzate si riferisce ad ogni fattispecie di utilizzazione di beni motorizzati volti alla produzione dei beni da porre in vendita e non soltanto al possesso di automezzi con caratteristiche tali da trasformarsi in banchi di vendita);
ritenuto che:
1. il ricorso appare palesemente infondato in quanto il termine motorizzato indica chi sia dotato di veicolo a motore e cio’ vale specificamente nel contesto in cui l’espressione viene usata e cioe’ quella della distinzione fra varie forme di commercio ambulante. In questo contesto la norma non puo’ che essere interpretata come limitativa dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale a quelle attrezzature motorizzate che consentono la possibilita’ di dislocare agevolmente una postazione di vendita corrispondente a quella a posto fisso;
2. il ricorso deve essere pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011