Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1427 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3020-2014 proposto da:

C.M.A. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SAN BONIFACIO,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO

21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA MAZZOCCO,

GIOVANNI ANTINUCCI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1153/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ERNESTO ALIBERTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 15 maggio-11 giugno 2013 la Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello proposto da C.M.A. avverso sentenza n. 7/2012 con cui il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, rigettando la condanna dell’appellante a risarcire alla controparte V.E. i danni che le sarebbero derivati dalla risoluzione di un contratto preliminare di cessione di azienda da lei stipulato con tale M.C., per il resto confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità di un contratto di affitto d’azienda stipulato il (OMISSIS) tra l’appellante e l’appellata, qualificato un successivo contratto – stipulato dagli stessi il (OMISSIS) e denominato “atto ripetitivo di affitto di azienda” – come contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, e ritenuto che il ritardo nella consegna dell’immobile alla fine di quest’ultimo contratto dalla conduttrice V. al locatore C. era imputabile al locatore, che aveva altresì condannato a restituirle il deposito cauzionale e a risarcirle i danni morali derivanti da una denuncia-querela con cui egli le aveva calunniosamente attribuito appropriazione indebita per mancata restituzione di asseriti beni aziendali.

2. Ha presentato ricorso il C. sulla base di nove motivi – argomentati anche in memoria ex art. 378 c.p.c. -, da cui si difende con controricorso la V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente rilevato che il ricorrente ha allegato alla sua memoria ex art. 378 c.p.c. la sentenza del 2 luglio 2014 del Tribunale penale di Treviso che lo assolve dal reato di calunnia perchè il fatto non costituisce reato. A tacer d’altro, si rileva che ai sensi dell’art. 372 c.p.c. detta produzione è inammissibile; d’altronde, si osserva ormai ad abundantiam, non emerge dalla sentenza suddetta che nel processo sia stata presente come parte civile la V., che, evidentemente, ha optato, quanto alla sua domanda risarcitoria, per la giurisdizione civile ex art. 75 c.p.p..

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo, cioè sul diniego da parte del giudice d’appello di disporre una c.t.u. sul costo dei lavori necessari per ripristinare l’impianto fognario, sui danni da allagamento dei locali e sul costo dell’adeguamento dei locali alla normativa per la definitiva decadenza delle licenze non rivolturate. Il motivo è chiaramente di natura fattuale, o comunque riconducibile al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – ovvero al testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 -, per cui non può che essere dichiarata inammissibile.

3.2 Il secondo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione sulla mancanza delle licenze commerciali, come fatto discusso e decisivo, e in subordine, illogicità e contraddittorietà della motivazione al riguardo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Esso patisce la stessa sostanza del motivo precedente, non solo rifacendosi al testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma anche e soprattutto perseguendo in effetti dal giudice di legittimità, inammissibilmente, una valutazione alternativa, qui appunto sulla mancanza o meno delle licenze commerciali, rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Analoga inammissibile natura presentano poi in realtà il terzo motivo – denunciante formalmente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione su fatto discusso e decisivo consistente nella mancanza dei beni strumentali – e parimenti il quarto – pure formalmente denunciante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, erronea ed illogica motivazione sulla inesistenza dell’avviamento, qualificato dal ricorrente “punto decisivo e controverso” -. Tutti questi motivi, dunque, che sono diretti a costruire un terzo grado di merito, non possono che definirsi inammissibili.

3.3 Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’efficacia probatoria ex artt. 2731 ss. c.c. della confessione, e, in subordine, vizio motivazionale su dichiarazioni liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La V., “con molteplici scritti e altrettante dichiarazioni confessarle”, avrebbe ammesso l’esatta qualificazione e l’esistenza di un contratto d’affitto e non di locazione; e qualora ciò non integrasse dunque confessione, si dovrebbe peraltro ravvisare un vizio motivazionale per quel che il ricorrente definisce le ragioni di cui ai “punti 2, 3, 4 e 5”: e vengono quindi addotti vari elementi probatori relativi alla qualificazione del contratto in questione come contratto d’affitto d’azienda, e altresì attinenti all’esistenza dell’avviamento.

Per quanto concerne la doglianza in tesi, ne è evidente l’infondatezza, poichè già la mera lettura dell’art. 2730 c.c. conduce chiaramente ad intendere che la confessione di una parte, per integrare i suoi effetti di prova legale, non può attenere direttamente al diritto – sul quale infatti il giudice non è vincolato dalle parti: da mihi factum dabo tibi jus -, bensì esclusivamente a fatti cui il diritto si rapporta. L’esercizio del potere dispositivo della parte confitente concerne invero l’attribuzione di verità a “fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte” attinenti al diritto disponibile di cui è titolare (cfr. Cass. sez. 2, 20 giugno 2013 n. 15538e Cass. sez. L, 3 dicembre 2008 n. 28711). La qualificazione del contratto, dunque, non è stata operata dal giudice di merito in violazione delle norme invocate dal motivo.

Riguardo poi alla doglianza subordinata, il ricorrente ritorna, lungi dal denunciare effettivamente un vizio motivazionale riconducibile al testo attualmente vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al diretto perseguimento di una revisione, da parte del giudice di legittimità, dell’accertamento fattuale della corte territoriale, operando così una valutazione alternativa in punto di merito: quest’ultima doglianza è pertanto inammissibile.

3.4 II sesto motivo non si discosta dal perseguimento del terzo grado di merito che è stato manifestato, come si è visto, già più volte dal ricorrente. Ancora, infatti, viene chiesta una valutazione alternativa, e ciò qui risalta già dalla rubrica, che denuncia “erronea valutazione” sulle risultanze probatorie relative al ritardo della riconsegna dell’immobile “ex art. 360 c.p.c., comma 1: è significativo che non sia identificato neppure quale dei mezzi tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c. sarebbe stato utilizzato mediante questa censura, che mira ad ottenere, appunto, una diversa valutazione di elementi probatori. Si adduce infatti apertis verbis che l’affermazione del giudice di merito che la conduttrice non avesse nessuna colpa per il ritardo della riconsegna dell’immobile “è contestata da molteplici circostanze ed elementi pacifici”, con cui quindi il giudice di legittimità dovrebbe confrontarsi per revisionare il merito.

3.5 Il settimo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c. per pronuncia di ultrapetizione ed extrapetizione: premesso che la querela del ricorrente a carico della controparte sarebbe stata “legittima”, si adduce che comunque i giudici di merito avrebbero violato l’art. 112 c.p.c. per aver accertato l’esistenza del reato di calunnia, creando così “promiscuità ed interscambiabilità” tra l’oggetto del giudizio penale e l’oggetto del giudizio civile. Per di più, ad avviso del ricorrente, si sarebbe accertato il reato senza indagare sull’esistenza dell’elemento soggettivo.

Il ricorrente non tiene conto dell’art. 185 c.p., per cui ogni reato che cagiona danni obbliga al risarcimento chi l’ha commesso (oltre alle persone che ne sono responsabili civili). Non è discutibile, quindi, che il giudice civile, adito per una domanda risarcitoria di danni prospettati come derivanti da un reato, deve accertare l’esistenza dei fatti costitutivi del reato stesso, senza che ciò significhi, ovviamente, ultrapetizione o extrapetizione (sul potere del giudice civile di accertare i fatti costitutivi di un illecito penale cfr. da ultimo Cass. sez. 3, 11 marzo 2016 n. 4764, Cass. sez. 1, 24 giugno 2015 n. 13085 e Cass. sez.L, 9 ottobre 2014 n. 21299). La censura e quindi palesemente infondata.

Quanto poi al conclusivo asserto che l’accertamento sarebbe stato limitato all’elemento oggettivo, non estendendosi a quello soggettivo, si torna ad una contestazione direttamente fattuale e perciò inammissibile.

3.6 Il motivo ottavo, proposto in subordine al settimo, formalmente viene presentato come denuncia di omessa e insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine al reato, ma il suo reale contenuto ritorna sul piano del perseguimento di una valutazione alternativa degli elementi probatori: la corte territoriale viene direttamente censurata perchè nell’accertamento del reato si sarebbe fondata soltanto sulla circostanza che il ricorrente avrebbe attuato una trattativa per l’acquisto dei beni strumentali.

3.7 Il nono motivo è assimilabile, per natura, al motivo precedente: ancora una volta schermandolo con una rubrica che invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e in riferimento, come del resto nei casi precedenti, alla formula previgente -, il ricorrente chiede al giudice di legittimità un accertamento di merito. La doglianza, infatti, adduce che, nella denegata ipotesi che si ritenesse sussistente una motivazione in ordine al reato, si dovrebbe riconoscere che il giudice d’appello ha richiamato il “ragionamento” del giudice di prime cure, “palesemente viziato” perchè concernente solo l’elemento soggettivo pur “spendendosi” sull’accertamento di quello oggettivo e quindi incorrendo in contraddittorietà. L’elemento soggettivo ad avviso del ricorrente “è stato desunto in re ipsa senza nessuna idonea ed imprescindibile indagine”, mentre, se un’adeguata indagine fosse stata svolta, sarebbe emerso che non vi era stata alcuna calunnia. Chiaro, pertanto, è il travalicamento dei confini della giurisdizione di legittimità che rende il motivo inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 per esborsi e oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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