Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1427 del 19/01/2018


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 1427 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

Rep.

DECRETO
Ud.

sul ricorso 4690-2016 proposto da:
CINEL ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBERTO CARONCINI n.6, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA GEMMA,

che

lo

rappresenta

e

difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO FURLAN, FRANCESCA
SCIARROTTA;
– ricorrente contro

FALLIMENTO PREFABBRICATI 2 C S.R.L., in persona del
Curatore dott. Dario Cervi, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n.212, presso lo studio

Data pubblicazione: 19/01/2018

dell’avvocato AURELIO RICHICHI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MICHELE MALCANGIO;
– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO,
depositato il 12/01/2016.

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.g. n. 4690/16
Decreto
Ritenuto che Andrea Cinel, con ricorso dell’Il febbraio 2016, ha impugnato per cassazione.
nei confronti del Fallimento della s.r.l. Prefabbricati 2 C, il decreto emesso tra le stesse parti, dal
Tribunale di Treviso n. 153/14 in data 23 dicembre 2015-12 gennaio 2016;
che resistono, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. Prefabbricati 2 C.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto depositato in data 13 dicembre 2017, sottoscritto per adesione alla
rinuncia dal Fallimento della s.r.l. Prefabbricati 2 C, Andrea Cinel ha dichiarato di rinunciare al
predetto ricorso;
che, in considerazione della predetta adesione alla rinuncia del Fallimento della s.r.l.
Prefabbricati 2 C, non sussistono i presupposti per pronunciare alcuna condanna alle spese del
presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017
Il Presidente

Estinzione per rinuncia

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