Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14269 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 25/05/2021), n.14269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31002-2019 proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato in Pesaro, via

Castefidardo 26, presso lo studio dell’avv. ANTONIO FRATERNALE che

lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 765/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO e la successiva

relazione del medesimo relatore, svolta a seguito di riconvocazione

nella camera di consiglio del 7 aprile 2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.Y., originario del (OMISSIS), ha proposto ricorso articolato in cinque motivi, notificato il 18 ottobre 2019, per la cassazione della sentenza n. 765/2019 emessa dalla Corte d’appello di Ancona e pubblicata in data 20 maggio 2019.

Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente non svolge una ricostruzione della propria vicenda personale nella parte introduttiva del ricorso, ma la riporta all’interno della illustrazione del quinto motivo di ricorso, ove riferisce quanto dichiarato in sede di audizione personale: sarebbe fuggito perchè non riusciva più a sostenere la gravità della situazione familiare (padre paralizzato, madre ammalata e tre fratelli minori da mantenere, di cui urlò disabile).

La sua domanda è stata rigettata in primo grado; l’impugnazione è stata dapprima dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Ancona perchè non proposta con ricorso bensì con atto di citazione, il cui deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza.

La sentenza d’appello è stata cassata con pronuncia di questa Corte n. 1240 del 2018, la quale ha affermato che l’indirizzo secondo cui l’appello nel procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19 dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27 laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (Cass., 11 settembre 2017, n. 21030); e che l’impugnazione doveva ritenersi tempestiva, in quanto proposta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 702 quater c.p.c., entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, termine da computarsi con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello, come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso.

La Corte d’appello di Ancona, cui la causa è stata rinviata per l’esame nel merito della impugnazione, ha rigettato con la sentenza qui impugnata le domande del Y., ritenendo che dalla vicenda personale del ricorrente emergesse esclusivamente la sua impossibilità di tornare in (OMISSIS) per i debiti contratti e per la precaria situazione economica e sociale del paese e ha ritenuto che essa afferisse a motivi di natura esclusivamente privata, non rilevanti in sede di protezione internazionale.

Il ricorrente formula cinque motivi di ricorso, con il primo dei quali lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 Reg. UE n. 604/2013 in quanto erroneamente la decisione d’appello avrebbe dedotto l’irrilevanza della mancata consegna al richiedente dell’opuscolo informativo di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, art. 10 (contenente una serie di informazioni funzionali alla partecipazione effettiva alla procedura di riconoscimento della protezione) indicato da detta normativa.

Con ordinanza interlocutoria n. 8668 del 29 marzo 2021 la seconda Sezione della. Corte ha sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) la questione pregiudiziale concernente l’interpretazione del citato art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 (c.d. Dublino III) rispetto al successivo art. 27 e, in specie, circa la rilevanza dell’obbligo informativo contemplato dall’art. 4 del cit. regolamento: se cioè la mancata consegna dell’opuscolo e la violazione degli obblighi previsti da tale disposizione imponga al giudice nazionale l’adozione di una decisione di annullamento (nel caso esaminato dalla seconda Sezione, della decisione di trasferimento) ovvero se occorra comunque verificare la rilevanza di tali violazioni alla luce delle circostanze allegate dal ricorrente, si da confermare la decisione di trasferimento tutte le volte che non emergano ragioni per l’adozione di una decisione di trasferimento di contenuto diverso.

Diritto

RITENUTO

che:

poichè la questione della rilevanza ex se della violazione dell’obbligo di consegna dell’opuscolo informativo è oggetto di decisione, come indicato, anche nel presente ricorso, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sul punto della Corte di giustizia, essendo l’interpretazione data dalla Corte di giustizia alle norme dell’Unione Europea vincolante per tutti gli Stati membri.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia, a seguito di riconvocazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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