Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14269 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 14/06/2010), n.14269
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A. e C.P.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, sez. 28, n. 194, depositata il 27 novembre 2007.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che l’Agenzia propone ricorso per cassazione in quattro motivi, avverso la decisione indicata in epigrafe, deducendo la nullità della decisione per difetto assoluto di motivazione nonchè vizi motivazionali circa fatti controversi e decisivi;
– che gli intimati non si sono costituiti;
rilevato:
– che il ricorso è manifestamente fondato;
che occorre, invero, rilevare che la sentenza impugnata si esaurisce, quanto a motivazione, nella seguente proposizione: “…L’appello va respinto totalmente con le stesse motivazioni già evidenziate dalla Commissione tributaria provinciale che si ritengono integralmente riportate”;
osservato :
che, alla luce dell’esposto rilievo, le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo – ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado – sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), la decisione deve ritenersi dotata di motivazione solo apparente (Cass. 1756/06, 890/06);
ritenuto:
che il ricorso va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.
PQM
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010