Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14269 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 13/07/2016), n.14269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25846/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI MANFREDONIA,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2010 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre (con due motivi) per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (n. 182/44/10 dep. 5.7.2010), che ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli di accoglimento del ricorso proposto da D.S.P. sul silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso dell’Irap (anni dal 2001 al 2004), per insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente si costituisce con controricorso, ammettendo di avere presentato istanza di condono (ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7), solo per gli anni 2001 e 2002, restando impregiudicate le altre annualita’ (in particolare fanno 2003).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo L’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per non avere la CTR motivato sulla eccezione di inammissibilita’ del ricorso prospettata in appello, avendo il contribuente proposto istanza di condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 7), per gli anni 2001 e 2002.

2. Col secondo motivo, si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 7), rendendo il condono definitivi gli imponibili esposti in dichiarazione, con conseguente preclusione di ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata.

3. Il ricorso e’ fondato.

Non e’ contestato che il contribuente avesse presentato domanda di condono per gli anni 2001 e 2002 (come si evince dal ricorso dell’Agenzia delle entrate ed espressamente confermato dal controricorrente), con cio’ precludendosi per il contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacche’ il condono determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalita’ di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (Cass. n. 4566 del 2015; Cass. n. 1967 del 2012).

4. Il ricorso va conseguentemente accolto con riferimento alle annualita’ oggetto di condono (2001 e 2002), con esclusione delle altre annualita’, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, puo’ essere deciso nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle istanze di rimborso presentate per le annualita’ 2000, 2001, 2002. Le spese del giudizio vengono regolate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente relativamente alle istanze di rimborso presentate per le annualita’ 2001, 2002. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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