Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14269 del 08/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 29/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14269

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24664/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 2,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINA ANZALDI, rappresentato e

difeso dagli avvocati LAURA PUTATURO, GIANFRANCO PUTATURO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE

39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO WEIGMANN giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 2,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINA ANZALDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFRANCO PUTATURO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 463/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato ANTONINA ANZALDI per delega;

udito l’Avvocato SIMONE PALOMBI per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. All’esito di una vertenza intrapresa con ricorso del 21.3.12 da V.P., avente ad oggetto il rilascio di un fabbricato in (OMISSIS), già di proprietà di G.R. e Ro.Ro., da questi concesso con più contratti in locazione ad R.A., ma poi pignorato e venduto in sede di espropriazione immobiliare al V. (con decreto di trasferimento del 27.9.07), la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Vercelli n. 374/14 (di cessazione dei contratti di locazione e condanna del V. alla restituzione dei titoli nelle more ricevuti dal R. a titolo di corrispettivo delle locazioni, o, in mancanza, del valore corrispondente, con rigetto delle riconvenzionali del R.), per quel che qui ancora interessa pronunciò la cessazione dei contratti di locazione e condannò il V. a pagare il controvalore dei titoli di credito di cui era stata dedotta l’impossibilità del recupero, rigettando la pretesa dell’occupante di risarcimento del danno per la perdita di un bancone bar installato in uno dei locali oggetto di causa, per il quale il R., che se ne era proclamato proprietario, aveva pure addotto un’offerta di acquisto per almeno Euro 14.000 proprio poco prima di perdere la disponibilità degli immobili.

2. Per la cassazione di tale sentenza di appello, pubblicata in data 11.3.15 col n. 463, ricorre oggi il R., affidandosi ad un unitario motivo; resiste con controricorso, con cui propone ricorso incidentale condizionato articolato su due motivi, V.P.; e, per la pubblica udienza del 29.3.17, le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per quel che in questa sede ancora rileva ed al fine di rigettare la domanda risarcitoria che lo aveva ad oggetto, il giudice di appello ha escluso la prova che il bancone bar, benchè installato all’interno di uno degli immobili per cui è causa ed oggetto di un’offerta di acquisto per Euro 14.000 in tempo immediatamente anteriore alla perdita della disponibilità dell’immobile, fosse di proprietà del R. (sulla base della disamina delle deposizioni testimoniali) e soprattutto quella del pregiudizio economico in capo a quest’ultimo, in difetto di prova non solo e non tanto del pagamento del relativo prezzo da parte sua, quanto piuttosto e principalmente per esserne stato promesso il pagamento all’installatore con il ricavato delle quote di un circolo ricreativo che avrebbe dovuto operare nei locali.

2. Il ricorrente R., con l’unico articolato motivo, si duole di “violazione e falsa applicazione di legge (artt. 18, 922, 1376, 1470, 1498, 1168, 2043, 2056, 1124 e 2697 c.c., art. 624 c.p., artt. 115 e 132 c.p.c.)”, lamentando l’erroneità dell’esclusione del risarcimento dinanzi alla pure ammessa prova della perdita del bene mobile, atteso che a lui era stata formulata l’offerta di acquisto per Euro 14.000 e che a lui spettava, quale proprietario o almeno quale detentore, il diritto a conservarne la disponibilità, anche se di proprietà di terzi.

3. In via condizionata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, il controricorrente V. deduce, dal canto suo: col primo motivo di ricorso incidentale “violazione o falsa applicazione degli artt. 2037 e 1147 c.c.”, invocando la propria buona fede ai fini dell’esclusione della responsabilità per il depauperamento degli assegni ricevuti; e, col secondo, “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 6, D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, e art. 2041 c.c.”, nonchè di “contraddittorietà della motivazione”, lamentandosi dell’erroneità dell’attribuzione a lui della perdita di molti degli assegni non recuperati, nonostante il riconoscimento del recupero di altri fra quelli e soprattutto le possibilità di rimborso riconosciute dalla normativa speciale o, a tutto concedere, dalla generale azione di indebito arricchimento.

4. Il ricorso principale è inammissibile, perchè non si fa carico dell’espressa determinante ratio decidendi del rigetto della residua pretesa risarcitoria, consistente nella carenza di prova di un pregiudizio che si fosse in concreto prodotto o che potesse prodursi nel patrimonio del ricorrente, benchè il bene mobile perduto non fosse nè di sua proprietà, nè stato pagato nè da pagarsi da lui.

5. E’ ben vero che, di norma, il risarcimento del danno per la perdita di una cosa mobile non è riservato al proprietario: è, sul punto, consolidato l’insegnamento di questa Corte in base al quale (Cass. 12/10/2010, n. 21011, seguita in termini da Cass. ord. 16/02/2015, n. 3082; in precedenza: Cass. 23/02/2006, n. 4003; Cass. 20/08/2003, n. 12215), “in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere”; ma allora “il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall’altro, che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante” (Cass. 26/10/2009 n. 22602; Cass. n. 21011 del 2010, cit.).

6. Appunto quanto a tale secondo, assolutamente determinante, profilo la corte territoriale esclude un pregiudizio per il patrimonio del R., attesa non solo – e non tanto – la presupposta carenza di prova sull’intervenuto pagamento da parte sua, ma – soprattutto – la positiva prova dell’assunzione dei relativi costi in base ai proventi di un’associazione non riconosciuta (o circolo ricreativo) ed il presupposto – certo implicito, ma inequivocabile – dell’assenza di qualunque titolo di responsabilità del R. verso tale associazione.

7. Tale valutazione del testimoniale escusso si sottrae a qualunque censura, per essere scevro dai soli gravissimi vizi ormai ammessi in sede di controllo di legittimità sulla motivazione in fatto (all’esito della novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di cui a Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014) e per essere riservata al giudice del merito la ricostruzione di quest’ultimo (per granitico insegnamento di questa Corte, sul quale, fra innumerevoli, v. Cass. Sez. U. 12/10/2015, n. 20412, ove riferimenti).

8. In questo quadro, non solo non è provato che della perdita del bancone bar debba rispondere il R., nè in quanto proprietario (essendo esclusa la relativa circostanza dal rilievo appena svolto), nè in quanto obbligato verso chi lo fosse, nè per il caso in cui fossero gli associati del circolo ricreativo che avrebbe dovuto fruirne: essendo poi rimasta esclusa, stando agli atti qui esaminabili, ogni questione sulla diversa titolarità del bene mobile in capo all’associazione non riconosciuta, che allora sarebbe stata l’unica legittimata ad agire, ovvero sulla responsabilità del R. verso la stessa, che non viene nè addotta, nè allegata, nè giustificata sotto alcun titolo o ragione; nè a maggior ragione per il caso che lo fosse stato un terzo: tesi, per vero, mai sostenuta da alcuno; ma è positivamente esclusa la prova che il pregiudizio potesse riverberarsi nel patrimonio del R., neppure l’offerta formulata potendo riferirsi come perdita di un’occasione (o un lucro cessante), in mancanza di prova del diritto sul bene o al suo controvalore perchè obbligato verso il proprietario o verso coloro che avrebbero dovuto sopportare la perdita; e, soprattutto, non è censurata espressamente ed adeguatamente tale ultima, determinante, ragione del decidere.

9. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile e quello incidentale, siccome prospettato univocamente come condizionato all’accoglimento del primo, assorbito: con la condanna del ricorrente principale, in quanto in toto soccombente, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, nonchè dandosi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il solo soccombente ricorrente principale.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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