Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14269 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14269 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si conjici
Roma g/b
/ /
Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
LL
A5
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6 61U 2013
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ct. 23602/2011 (Avv. R. Tortora)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 013742/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
F.11i VALENTI S.n.c.
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 555/03/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo.
PREMESSO
Che con nota 34973/2012 la Direzione Provinciale di Siracusa ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 23.10.2012
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