Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14268 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. III, 28/06/2011, (ud. 09/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18052-2006 proposto da:

BANCO DI SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore nella qualità di responsabile della Direzione Contenzioso di

Palermo Dr. S.A., elettivamente domiciliato in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANTANGELO CATERINA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 494/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO – 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/3/2005, depositata il 19/04/2005, R.G.N.

1155/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ANDREA FIORETTI (per delega dell’Avv. CATERINA

SANTANGELO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Banco di Sicilia S.p.A. interpose appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca che, rigettando il reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. dallo stesso istituto di credito, aveva confermato l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa dal giudice dell’esecuzione del detto Tribunale in data 14.11- 1.12.2003, limitatamente ai terreni in atti specificati, per il mancato deposito del certificato di destinazione urbanistica.

2.- La Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello, pronunciando nella contumacia dei debitori esecutati, appellati.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione il Banco di Sicilia, a mezzo di tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Decisivo e preliminare risulta l’esame del secondo motivo con cui la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 567 c.p.c., commi 2 e 4, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto la rilevanza del mancato deposito del certificato di destinazione urbanistica entro i termini perentori normativamente stabiliti, li motivo è fondato.

Va premesso che il caso di specie è regolato dall’art. 567 cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla L. 3 agosto 1998, n. 302 (vigente anteriormente alla novella introdotta con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80 – come modificata L. 28 dicembre 2005, n. 263 – in vigore dall’1 marzo 2006) che prevede, al comma 2, che all’istanza di vendita fossero allegati “l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 41, art. 18 di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”. La sanzione per la mancata produzione è quella di estinzione della procedura esecutiva prevista dal comma 4 per il caso in cui non sia “depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al comma 2, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa”.

La norma ha dato luogo ad incertezze interpretative poichè il certificato notarile potrebbe sostituire soltanto la documentazione catastale e quella inerente le trascrizioni ed iscrizioni relative all’immobile pignorato, non anche le mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica. L’interpretazione più rigorosa – che è quella seguita dalla sentenza impugnata – è nel senso che il deposito della certificazione notarile nei termini non sia sufficiente a salvare la procedura esecutiva dall’estinzione se non siano stati depositati anche le mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica. A questa, si contrappone l’interpretazione per la quale la sanzione è limitata, alla stregua del testo del comma 4 della norma, alla sola ipotesi in cui non sia depositata la documentazione di cui al comma 2, che potrebbe essere sostituita dal certificato notarile (ciò che non è possibile per il certificato di destinazione urbanistica, che può essere rilasciato solo dalle competenti autorità e non già dal notaio).

Questa Corte, con la sentenza 20 aprile 2009 n. 9348, ha già ritenuto corretta tale seconda lettura dell’art. 567 c.p.c., comma 4, nel senso che debba escludersi che l’estinzione del processo esecutivo possa essere disposta anche nell’ipotesi di mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica, pur richiesto dal comma 2 della norma in questione nel testo vigente sino alla data del 1 marzo 2006.

Tale conclusione, tratta dal coordinamento tra le due disposizioni di cui al secondo ed al citato art. 567, comma 4 va ribadita in quanto fondata sul dato letterale e sistematico delle due norme, valutate nella loro reciproca interazione.

Ad avvalorare l’interpretazione preferita vanno aggiunti sia l’argomento espresso dal citato precedente di questa Corte (secondo cui “essa si pone indubbiamente nel solco di quella finalità perseguita dal legislatore con la modifica dell’art. 567 c.p.c., in direzione di una decisa accelerazione della procedura esecutiva”:

Cass. n. 9348/2009), sia gli argomenti desumibili dalla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2005, n. 379 (che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 567 cod. proc. civ., ha affermato che l’estinzione della procedura esecutiva per la mancata allegazione di uno dei documenti previsti dalla norma ne presuppone l’indispensabilità per il compimento dell’autorizzazione alla vendita e che ha, altresì, rilevato l'”intrinseca precarietà” del certificato di destinazione urbanistica, che necessita di continuo aggiornamento fino all’emissione del decreto di trasferimento, cui va allegato per il necessario riscontro del mancato intervento di modificazioni degli strumenti urbanistici nelle more della procedura esecutiva), nonchè dalla scelta del legislatore della su citata novella del 2005/2006 che è stata quella di escludere la rilevanza del certificato di destinazione urbanistica ai fini dell’art. 567 cod. proc. civ., come attualmente vigente.

1.1.- Il secondo motivo di ricorso va perciò accolto, e, potendo questa Corte decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va cassata la sentenza impugnata con le ulteriori statuizioni di cui al dispositivo. Ne segue l’assorbimento dei motivi primo e terzo.

2.- Le incertezze interpretative di cui si è detto sopra rendono di giustizia la compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il provvedimento di estinzione parziale della procedura esecutiva pronunciato dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sciacca in data 14.11-01.12.2003.

Dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA