Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14268 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 25/05/2021), n.14268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO BONCORAGLIO ed

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO di SAN LIO, pec:

s.boncoraglio.pec.comune.ragusa.gov.it;

– ricorrente –

contro

OPERE PIE RIUNITE C.L.B.C. E

M.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO BARONE, ed

elettivamente domiciliato in ROMA, in P.ZZA A. CAPPONI 16, presso lo

studio dell’avvocato CARLO CERMIGNANI, pec:

guglielmo.barone.avvragusa.legalmail.it;

– controricorrente –

e contro

TECNIS SPA, PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1429/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/7/2017 la Corte d’Appello di Catania, rigettato quello in via incidentale proposto dalla società Tecnis s.p.a. (in proprio e nella qualità di capogruppo dell’A.T.I. Tecnis s.p.a. – SI.GEN. CO. s.p.a.), in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dall’Ipab Opere Pie Riunite ed altri e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Ragusa 21/3/2011, ha condannato la società Tecnis s.p.a. – in proprio e nella qualità – e il Comune di Ragusa al pagamento, in solido, di somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima di terreni da parte della P.A. (successivamente oggetto di un piano di lottizzazione).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di Ragusa propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso l’Ipab Opere Pie Riunite ed altri, che hanno presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223,2043 e 2056 c.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2727 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia accordato il risarcimento in favore di controparte, laddove “il danno da occupazione abusiva di un immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa, nè coincide col mero fatto dell’occupazione”.

Lamenta che erroneamente tale giudice ha “dato per provato il danno, laddove… le Opere Pie non avevano neppure tentato di dimostrarlo”, non avendo fornito “alcuna prova di aver subito un danno derivante dall’occupazione abusiva dei loro terreni, neppure sotto forma di presunzione”.

Si duole non essersi “tenuto nella giusta considerazione la circostanza eccepita… della mancata stipula della convenzione di lottizzazione per esclusiva colpa delle Opere Pie Riunite (dopo sei anni dall’approvazione), nè la circostanza decisiva che l’area occupata abusivamente, in caso di stipula della convenzione di lottizzazione, doveva essere ceduta gratuitamente al Comune, in quanto destinata a parcheggi pubblici a servizio del Porto Turistico di Marina di Ragusa”, sicchè “dall’applicazione del piano di lottizzazione non poteva derivare alcun danno alle Opere Pie con riferimento all’area in questione”.

Lamenta non essere stato da controparte provato nemmeno il fatto base da cui poter far presuntivamente desumere la sussistenza di un danno conseguenza, a fortiori in considerazione della circostanza che “la convenzione di lottizzazione con il Comune di Ragusa” non è stata nella specie “stipulata per esclusiva colpa delle Opere Pie Riunite”, non essendo “”normale”, da punto di vista economico, non stipulare una convenzione di lottizzazione dopo 17 anni dalla sua approvazione (o dopo 10 anni se si considera la data di notifica dell’atto di appello) e che tale atteggiamento delle Opere Pie Riunite dimostrava il completo disinteresse per lo sfruttamento di tale area”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha avuto più volte modo di affermare, il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno-conseguenza, e non anche il danno-evento, giacchè altrimenti risulterebbe snaturata la “funzione del risarcimento”, che verrebbe ad essere riconosciuto quale “pena privata” (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008).

Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (v. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 12/10/2017, n. 23740; Cass., 15/6/2018, n. 15732; Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n. 24474 -in tema di diffamazione a mezzo stampa -; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n. 7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), invero di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova, e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben potendo le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez., Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una “prova completa”, sulla quale può anche unicamente fondarsi il convincimento del giudice (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22/7/1968, n. 2643).

Le presunzioni valgono in realtà a sostanzialmente facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), e imponendo al giudice, in assenza di prova contraria, di ritenere provato il fatto previsto (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Atteso che il giudice di merito incontra al riguardo il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), il fatto ignoto deve peraltro considerarsi provato (solo) ove risulti dal danneggiato provato il “fatto base” (v. Cass., 15/3/2018, n. 6387; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Orbene, i suindicati principi sono rimasti dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.

Trattandosi come nella specie di “danno da illegittima occupazione di fondi privati da parte della P.A.”, dopo aver premesso di non condividere la tesi (per la quale v. Cass., 31/7/2019, n. 20708; Cass., 28/8/2018, n. 21239; Cass., 6/8/2018, n. 20545; Cass., 9/8/2016, n. 16670) secondo cui l'”occupazione senza titolo produce un danno “in re ipsa” in quanto la proprietà ha in sè la facoltà di “godimento e di disponibilità” del bene che in questi casi vanno perdute”, e di voler viceversa seguire l’orientamento in base al quale “la prova del danno, pur non essendo automatica, può tuttavia essere data “con ogni mezzo””, nulla vietando “al giudice di “risalire al fatto ignorato dell’esistenza di un danno” muovendo dal fatto noto del “tipo, quantità e qualità della lesione patita dalla vittima””, sicchè “non è… necessario provare la perdita di vantaggiose operazioni commerciali per chiedere la riparazione del pregiudizio subito a causa dell’occupazione abusiva di un immobile” in quanto “il giudice può… ritenere provato il danno anche sulla base di elementi presuntivi semplici, basati sulla perdita della possibilità di un “utilizzo diretto” del bene”, la corte di merito è infatti contraddittoriamente pervenuta ad affermare che “l’ente occupante non ha fornito alcuna prova concreta che il proprietario, anche in caso di mancato spoglio, si sarebbe disinteressato del terreno usurpato e non l’avrebbe utilizzato in alcun modo e che, per contro, le emergenze istruttorie conducono, secondo l’id quod plerumque accidit, a ritenere provata la sussistenza del danno, stante l’utilità ricavabile dal bene in questione in relazione alla sua natura normalmente fruttifera ed alla sua vocazione edificatoria”.

Nel ritenere nel caso provato il danno in ragione dell’utilità ricavabile dal bene immobile in questione “in relazione alla sua natura normalmente fruttifera ed alla sua vocazione edificatoria”, pur se in difetto – come dall’odierno ricorrente lamentato – di qualsivoglia prova o allegazione da parte del danneggiato in ordine alla perdita di concrete “utilità ricavabili dal bene”, ha finito per avallare in realtà un’ipotesi meramente astratta o teorica di impiego del bene sostanzialmente coincidente con la mera mancanza della relativa “disponibilità”.

In contraddizione con la posta premessa argomentativa, la corte di merito ha a tale stregua Q in realtà ravvisato la sussistenza di un danno risarcibile in ragione sostanzialmente della mera lesione dell’interesse, e pertanto in re ipsa.

Orbene, siffatta conclusione si appalesa in contrasto con il prevalente orientamento di questa Corte, che va anche in questa sede ribadito, in base al quale è da escludersi la risarcibilità dell’occupazione sine titulo di un bene immobile in mancanza dell’assolvimento dell’onere di allegazione e prova del danno-conseguenza (v., da ultimo, con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 31/3/2021, n. 8861; Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 22/6/2020, n. 12123; Cass., 18/2/2020, n. 4005; Cass., 8/10/2019, n. 25022; Cass., 28/3/2018, n. 7594; Cass., 15/3/2018, n. 6387).

Nella specie, degli elementi idonei in particolare a rivelare la concreta (cfr. Cass., 7/1/2021, n. 39), e non già meramente teorica (cfr. Cass., 21/9/2015, n. 18494), “intenzione” di “mettere l’immobile a frutto” (v. Cass., 16/3/2021, n. 7280; Cass., 7/1/2021, n. 39; Cass., 4/12/2018, n. 31233; Cass., 25/5/2017, n. 13071; Cass., 17/6/2013, n. 15111).

Approdo caratterizzato altresì dall’inversione (là dove risulta affermato che “l’ente occupante non ha fornito alcuna prova concreta che il proprietario, anche in caso di mancato spoglio, si sarebbe disinteressato del terreno usurpato e non l’avrebbe utilizzato in alcun modo”) della ripartizione degli oneri probatori propria della prova presuntiva (al cui riguardo v., da ultimo, Cass., 15/3/2018, n. 6387. E già Cass., 13/5/2011, n. 10527 e Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Attesa la fondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi di ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.m. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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